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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 22418/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23722-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 56/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/04/2021; Sez.

VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale di Campobasso la ha condannata alla restituzione della somma di euro 75.889,03, oltre interessi legali a far data dal 13 giugno 1998,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

Detta pronuncia è stata pure impugnata, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte di appello di Campobasso ha accolto parzialmente l’appello principale e condannato la banca al pagamento della minor somma di euro 49.245,92, con interessi legali a decorrere dal 10 maggio 1989; in accoglimento dell’appello incidentale la detta Corte ha disposto, poi, che l’indicata somma dovesse essere oggetto di rivalutazione.

2. ― Avverso detta pronuncia ricorre, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2946, 2033, 1842, 1852 e 1194 c.c..

Si lamenta che la Corte di merito abbia escluso il carattere solutorio delle rimesse operate nel periodo che eccedeva il decennio reputando esistente un «fido di fatto»: tesi tuttavia non condivisibile dopo l’entrata in vigore della l. n. 154/1992.

La pronuncia impugnata è inoltre censurata nella parte in cui si è conferito valore alla mancata formulazione di una «eccezione specifica relativa alla prescrizione delle Sez.

VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 rimesse solutorie».

Il motivo èinammissibile per la carenza delle indicazioni afferenti il rapporto di apertura di credito e per la mancanza di interesse che connota la seconda censura.

Parte ricorrente non chiarisce a quale periodo si riferiscano le rimesse che la Corte di merito ha ritenuto operate nel contesto di un conto «affidato», né precisa se il contratto di conto corrente contemplasse, al suo interno, aperture di credito.

Ora, laconclusione di un contratto di apertura di credito nel periodo anteriore all’entrata in vigore di questa legge non soggiaceva al rigore della forma documentale.

Né si ravvisano motivi per sostenere che, nel periodo successivo, l’apertura di credito dovesse risultare da apposita convenzio ne scritta.

Infatti, l'art. 117, comma 2, t.u.b. stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta: la disposizione ricalca quella già contenuta nell'art. 3, comma 3, l. n. 154/1992, in forza della quale erano stati emanati il decreto del Ministro del Tesoro del 24 aprile 1992 (che, all'art. 4, rimetteva alla Banca d'Italia la facoltà di «individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto») e le istruzioni del 24 maggio 1992 della Banca d'Italia, che al punto 1.4 dell'all. 2 stabiliva non essere necessaria la forma scritta «per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto».

Le due disposizioni hanno mantenuto vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993: infatti, l'art. 161 t.u.b., nell'abrogare, insieme ad altre norme, la l. n. 154/1992, ha Sez.

VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 disposto nel senso che segue: «Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

Del resto, questa S.C. ha già ritenuto che le disposizioni contenute nel d.m. 24 aprile 1992 e nelle istruzioni della Banca d'Italia, al pari di quelle di cui alla delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, emanata in attuazione dell'art. 117, comma 2, t.u.b., escludano che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (Cass. 9 luglio 2005, n. 14470; più di recente, in relazione alla cit. delibera del C.I.C.R., Cass. 27 marzo 2017, n. 7763 e Cass. 22 novembre 2017, n. 27836).

Quanto all’argomento,speso dalla Corte di merito, secondo cui la banca non avrebbe mai dedotto alcunché quanto alla natura delle rimesse operate dalla società correntista, esso integra, come è evidente, una ratio decidendi aggiuntiva , rispetto a quella basata sull’esistenza dell’apertura di credito (la quale, come si è detto, è stata aggred ita in modo non efficace).Ebbene, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 Sez.

VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Si deduce che il deposito dei riassunti scalari fosse inidonea a dar ragione dell’accoglimento della domanda attrice, in assenza della produzione degli estratti conto ordinari.

Il motivo si risolve in una censura che investe l’accertamento di fattoriservato al giudice del merito ed è, come tale, inammissibile.

La Corte di merito ha difatti conferito rilievo alla ricostruzione delle movimentazioni contabili operate dal consulente tecnico.

Ebbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimentidesumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190).

3. ― Col terzo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1282 e 2033 c.c..

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi sulla somma oggetto di ripetizione dalla missiva con cui la società correntista la costituito in mora la banca.

Il motivo è infondato, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Sez.

VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione «dal giorno della domanda», contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez.

U. 13 giugno 2019, n. 15895; Cass. 9 novembre 2015, n. 22852).

4. ― Il quarto mezzo denuncia la violazione e falsa applic azione dell’art. 1224 c.c..

Si lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria.Deduce la ricorrente che la rivalutazione non è conseguenza automatica del ritardato adempimento e che ove il creditore richieda, a titolo di risarcimento del danno, una somma superiore a quella risultante dal saggio di rendimento dei titoli di Stato, egli ha l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del detto pregiudizio.

Il motivo è inammissibile.

Ben vero è che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione (Cass. Sez.

U. 23 marzo 2015, n. 5743; Cass. 22 giugno 2018, n. 16565): ma nella specie il motivo è carente della necessaria specificità, in quanto non riproduce quanto dedotto e domandato dalla correntista col proprio gravame incidentale.

Per il resto, il mezzo pare non cogliere il senso della decisione impugnata, in quanto la Corte di appello non ha affatto sconfessato il principio, Sez.

VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 enunciato da Cass. Sez.

U. 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui in caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali: ipotesi ricorrendo la quale il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che sia la qualità soggettiva o l'attività svolta.

Deve in altri termini ritenersi che la Corte di appello abbia riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria proprio in tali ristretti termini (essendo del resto mancante nel corpo della motivazione della sentenza impugnata il richiamo ad altri parametri di rivalutazione, come, ad esempio, gli indici ISTAT).

5. ― Il ricorso è respinto.

6. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23722-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 56/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/04/2021; Sez. VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale di Campobasso la ha condannata alla restituzione della somma di euro 75.889,03, oltre interessi legali a far data dal 13 giugno 1998,in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. Detta pronuncia è stata pure impugnata, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte di appello di Campobasso ha accolto parzialmente l’appello principale e condannato la banca al pagamento della minor somma di euro 49.245,92, con interessi legali a decorrere dal 10 maggio 1989; in accoglimento dell’appello incidentale la detta Corte ha disposto, poi, che l’indicata somma dovesse essere oggetto di rivalutazione. 2. ― Avverso detta pronuncia ricorre, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2946, 2033, 1842, 1852 e 1194 c.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia escluso il carattere solutorio delle rimesse operate nel periodo che eccedeva il decennio reputando esistente un «fido di fatto»: tesi tuttavia non condivisibile dopo l’entrata in vigore della l. n. 154/1992. La pronuncia impugnata è inoltre censurata nella parte in cui si è conferito valore alla mancata formulazione di una «eccezione specifica relativa alla prescrizione delle Sez. VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 rimesse solutorie». Il motivo èinammissibile per la carenza delle indicazioni afferenti il rapporto di apertura di credito e per la mancanza di interesse che connota la seconda censura. Parte ricorrente non chiarisce a quale periodo si riferiscano le rimesse che la Corte di merito ha ritenuto operate nel contesto di un conto «affidato», né precisa se il contratto di conto corrente contemplasse, al suo interno, aperture di credito. Ora, laconclusione di un contratto di apertura di credito nel periodo anteriore all’entrata in vigore di questa legge non soggiaceva al rigore della forma documentale. Né si ravvisano motivi per sostenere che, nel periodo successivo, l’apertura di credito dovesse risultare da apposita convenzio ne scritta. Infatti, l'art. 117, comma 2, t.u.b. stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta: la disposizione ricalca quella già contenuta nell'art. 3, comma 3, l. n. 154/1992, in forza della quale erano stati emanati il decreto del Ministro del Tesoro del 24 aprile 1992 (che, all'art. 4, rimetteva alla Banca d'Italia la facoltà di «individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto») e le istruzioni del 24 maggio 1992 della Banca d'Italia, che al punto 1.4 dell'all. 2 stabiliva non essere necessaria la forma scritta «per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto». Le due disposizioni hanno mantenuto vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993: infatti, l'art. 161 t.u.b., nell'abrogare, insieme ad altre norme, la l. n. 154/1992, ha Sez. VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 disposto nel senso che segue: «Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo». Del resto, questa S.C. ha già ritenuto che le disposizioni contenute nel d.m. 24 aprile 1992 e nelle istruzioni della Banca d'Italia, al pari di quelle di cui alla delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, emanata in attuazione dell'art. 117, comma 2, t.u.b., escludano che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (Cass. 9 luglio 2005, n. 14470; più di recente, in relazione alla cit. delibera del C.I.C.R., Cass. 27 marzo 2017, n. 7763 e Cass. 22 novembre 2017, n. 27836). Quanto all’argomento,speso dalla Corte di merito, secondo cui la banca non avrebbe mai dedotto alcunché quanto alla natura delle rimesse operate dalla società correntista, esso integra, come è evidente, una ratio decidendi aggiuntiva , rispetto a quella basata sull’esistenza dell’apertura di credito (la quale, come si è detto, è stata aggred ita in modo non efficace).Ebbene, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 Sez. VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372). 2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Si deduce che il deposito dei riassunti scalari fosse inidonea a dar ragione dell’accoglimento della domanda attrice, in assenza della produzione degli estratti conto ordinari. Il motivo si risolve in una censura che investe l’accertamento di fattoriservato al giudice del merito ed è, come tale, inammissibile. La Corte di merito ha difatti conferito rilievo alla ricostruzione delle movimentazioni contabili operate dal consulente tecnico. Ebbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimentidesumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190). 3. ― Col terzo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1282 e 2033 c.c.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi sulla somma oggetto di ripetizione dalla missiva con cui la società correntista la costituito in mora la banca. Il motivo è infondato, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Sez. VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione «dal giorno della domanda», contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895; Cass. 9 novembre 2015, n. 22852). 4. ― Il quarto mezzo denuncia la violazione e falsa applic azione dell’art. 1224 c.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria.Deduce la ricorrente che la rivalutazione non è conseguenza automatica del ritardato adempimento e che ove il creditore richieda, a titolo di risarcimento del danno, una somma superiore a quella risultante dal saggio di rendimento dei titoli di Stato, egli ha l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del detto pregiudizio. Il motivo è inammissibile. Ben vero è che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione (Cass. Sez. U. 23 marzo 2015, n. 5743; Cass. 22 giugno 2018, n. 16565): ma nella specie il motivo è carente della necessaria specificità, in quanto non riproduce quanto dedotto e domandato dalla correntista col proprio gravame incidentale. Per il resto, il mezzo pare non cogliere il senso della decisione impugnata, in quanto la Corte di appello non ha affatto sconfessato il principio, Sez. VI–RG23722/2021 camera di consiglio5.5.2022 enunciato da Cass. Sez. U. 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui in caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali: ipotesi ricorrendo la quale il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che sia la qualità soggettiva o l'attività svolta. Deve in altri termini ritenersi che la Corte di appello abbia riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria proprio in tali ristretti termini (essendo del resto mancante nel corpo della motivazione della sentenza impugnata il richiamo ad altri parametri di rivalutazione, come, ad esempio, gli indici ISTAT). 5. ― Il ricorso è respinto. 6. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp
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