Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 952/2020
ECLI:EU:C:2020:809
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0330
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
8 ottobre 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 121, paragrafo 1 – Regime di perfezionamento attivo – Immissione in libera pratica – Nascita di un’obbligazione doganale – Determinazione dell’obbligazione – Nozione di “elementi di tassazione” – Presa in considerazione di una misura tariffaria preferenziale»
Nella causa C‑330/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 19 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2019, nel procedimento
Staatssecretaris van Financiën
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da A. Kumin (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e P.G. Xuereb giudici,
avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] BV, da M. Boekhoud;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
GU 1992, L 302, pag. 1
; in prosieguo: il «codice doganale»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Sottosegretario di Stato alle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] BV in merito all’applicazione di una misura tariffaria preferenziale.
Contesto normativo
3
Il codice doganale è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1
o
maggio 2016, dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione (
GU 2013, L 269, pag. 1
, e rettifiche in
GU 2013, L 287, pag. 90
;
GU 2016, L 267, pag. 2
, e
GU 2018, L 173, pag. 35
). Cionondimeno, considerata la data dei fatti di cui al procedimento principale, alla presente causa resta applicabile il codice doganale.
4
L’articolo 20 del codice doganale così disponeva:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(...)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a)
la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
c)
le aliquote e gli altri elementi di tassazione applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
–
i dazi doganali
(...)
d)
le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e)
le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f)
le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g)
le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
(...)».
5
L’articolo 114 di tale codice enunciava, al titolo D, «Perfezionamento attivo», quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:
a)
merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale;
b)
merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all’importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.
2. S’intende per:
a)
sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a);
(...)
c)
operazioni di perfezionamento:
–
la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci,
–
la trasformazione di merci,
–
la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto,
nonché
–
l’utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione;
d)
prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;
(...)».
6
L’articolo 120 di detto codice prevedeva quanto segue:
«Secondo la procedura del comitato possono essere stabiliti i casi e le condizioni in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori sono considerati immessi in libera pratica».
7
L’articolo 121 del codice doganale era così formulato:
«1. Fermo restando l’articolo 122, quando sorga un’obbligazione doganale, l’importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d’importazione al momento dell’accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo.
2. Se, alla data di cui al paragrafo 1, le merci d’importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, dette merci possono essere prese in considerazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale eventualmente vigente per merci identiche al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8
[OSCURATO:PERSONA] è un’azienda dell’industria alimentare che trasforma idrolizzati di proteine (in prosieguo: gli «idrolizzati») in un componente da utilizzare come base per la produzione di brodi.
9
In tale veste, dal 23 maggio 2012 al 23 maggio 2015, è stata autorizzata ad utilizzare il regime doganale del perfezionamento attivo che applica il sistema della sospensione per gli idrolizzati. Nel periodo dal 12 novembre 2012 al 17 giugno 2013, questa società ha sottoposto diverse partite di idrolizzati originari della Thailandia al regime doganale di perfezionamento attivo (in prosieguo: i «prodotti in questione»).
10
Al momento dell’accettazione delle dichiarazioni in dogana, l’aliquota normale dei dazi doganali corrispondente alla sottovoce tariffaria in cui tali prodotti erano classificati era del 12,8%. Tuttavia, in deroga a tale aliquota normale, fino al 31 dicembre 2013, gli idrolizzati hanno beneficiato di una misura tariffaria preferenziale in virtù della quale l’aliquota normale per questi prodotti è stata ridotta all’8,9% se originari di un paese beneficiario, come la Thailandia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1
o
gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (
GU 2008, L 211, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (
GU 2011, L 145, pag. 28
).
11
Dopo il perfezionamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non riesportare alcuni dei prodotti in questione, ma di porre fine al regime doganale di perfezionamento attivo. Ha dichiarato questi prodotti per l’immissione in libera pratica, in lotti, tra il 4 febbraio e il 26 agosto 2014.
12
Nelle dichiarazioni di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che i prodotti in questione rientravano nel regime doganale di perfezionamento attivo che applica il sistema della sospensione, ha descritto tali prodotti come «idrolizzati di proteine» e ha indicato la sottovoce doganale 21069092 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU 1987, L 256, pag. 1
), nelle sue versioni risultanti, in successione, dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (
GU 2011, L 282, pag. 1
), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (
GU 2012, L 304, pag. 1
). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’autorità doganale olandese competente (in prosieguo: l’«autorità doganale») di applicare, per il calcolo dell’obbligazione doganale, l’aliquota preferenziale dell’8,9%, prevista dal regolamento n. 732/2008.
13
La misura tariffaria preferenziale di cui al punto 10 della presente sentenza è stata sospesa per il periodo dal 1
o
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Tale sospensione era quindi in vigore quando la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato i prodotti in questione per l’immissione in libera pratica. A causa di tale sospensione, l’autorità doganale non ha applicato l’aliquota preferenziale dell’8,9%, ma ha fissato i dazi doganali dovuti tenendo conto dell’aliquota del 12,8%.
14
La controversia instaurata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) verteva sulla questione se l’autorità doganale dovesse tenere conto della misura tariffaria preferenziale in vigore per gli anni 2012 e 2013 nel calcolo dell’importo dell’obbligazione doganale dovuta per l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione per l’anno 2014. Tale giudice ha dichiarato che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’importo dell’obbligazione doganale doveva essere calcolato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale, sulla base degli elementi di tassazione in vigore per le merci d’importazione al momento dell’accettazione delle dichiarazioni di vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo. Tale giudice ha rilevato, in particolare, che era pacifico tra le parti che, al momento in cui i prodotti in questione erano stati vincolati al regime di perfezionamento attivo, la [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva tutte le condizioni per beneficiare del tasso preferenziale dell’8,9%, nell’ipotesi in cui avesse, in quel momento, dichiarato tali prodotti per l’immissione in libera pratica e chiesto l’applicazione della tariffa preferenziale in questione. [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha concluso che, in quel caso, l’autorità doganale era tenuta ad applicare l’aliquota preferenziale dell’8,9% nel calcolo delle obbligazioni doganali risultanti dalle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
15
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), adito con ricorso in appello del Sottosegretario di Stato alle [OSCURATO:PERSONA], delinea, nella decisione di rinvio, due possibili interpretazioni dei termini dell’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale.
16
Il giudice del rinvio spiega, in primo luogo, che l’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale potrebbe essere interpretato nel senso che la nozione di «elementi di tassazione», ai sensi di tale disposizione, comprende i dazi all’importazione e le misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 20, paragrafo 3, di tale codice. Secondo questa interpretazione, l’importo richiesto, sia per le merci d’importazione non lavorate che per i prodotti compensatori, sarebbe l’importo che sarebbe dovuto se le merci d’importazione non fossero state vincolate al regime doganale di perfezionamento attivo che applica il sistema della sospensione ma direttamente immesse in libera pratica. Ciò implicherebbe, nella fattispecie, che i prodotti in questione siano soggetti, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale, ai dazi all’importazione alle aliquote di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), di tale codice, che erano normalmente applicabili agli idrolizzati al momento dell’accettazione delle dichiarazioni di vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo, ossia l’aliquota preferenziale dell’8,9%, e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi potuto beneficiare dell’applicazione di tale aliquota per l’anno 2014.
17
In secondo luogo, il giudice nazionale prospetta l’interpretazione secondo cui la nozione di «elementi di tassazione», ai sensi del codice doganale, non comprende le aliquote normali e preferenziali. Esso sottolinea che, almeno nei [OSCURATO:PERSONA], nel determinare l’importo dei dazi, delle tasse e delle altre imposizioni legalmente dovute, viene fatta una distinzione terminologica tra, da un lato, le aliquote applicabili sotto forma di aliquote percentuali o di dazi specifici nonché di eventuali misure tariffarie (preferenziali) e, dall’altro, gli elementi di tassazione a cui tali aliquote e misure tariffarie devono essere applicate, come il valore, il peso o la quantità delle merci. Esso sostiene che una tale interpretazione preserva il principio secondo cui i dazi doganali sono calcolati sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale. Una tale interpretazione implicherebbe, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto beneficiare dell’applicazione della misura tariffaria preferenziale per l’anno 2014 poiché, nel momento in cui l’obbligazione doganale doveva essere calcolata, ossia alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, tale misura era sospesa ed era quindi di nuovo applicabile l’aliquota normale.
18
Pur essendo favorevole alla seconda di tali interpretazioni, il giudice nazionale ritiene che la correttezza della sua analisi non sfugga tuttavia ad un ragionevole dubbio.
19
Ciò premesso, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 121, paragrafo 1, del [codice doganale] implichi che una misura tariffaria preferenziale, di cui talune merci di importazione erano ammesse a beneficiare al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, possa essere ancora presa in considerazione in sede di determinazione dell’importo dell’obbligazione doganale che sorge al momento dell’immissione in libera pratica di dette merci, nello stato originario o trasformate, ove detta misura tariffaria sia sospesa alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica».
Sulla questione pregiudiziale
20
Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se l’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un’aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.
21
A norma dell’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, quando sorge un’obbligazione doganale, l’importo di tale obbligazione è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d’importazione al momento dell’accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo.
22
Il giudice del rinvio si chiede quindi se la nozione di «elementi di tassazione», ai sensi di tale disposizione, debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce anche alle aliquote normali e preferenziali dei dazi doganali o che si limita agli elementi di tassazione ai quali tali aliquote devono essere applicate, quali la classificazione tariffaria, il valore in dogana, la quantità, la natura o l’origine delle merci.
23
È necessario rilevare subito che la nozione di «elementi di tassazione» non è definita dal codice doganale e che quest’ultimo non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata di tale nozione.
24
In tale contesto occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata devono di norma essere oggetto, nell’intera l’Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione. Pertanto, la nozione di «elementi di tassazione», di cui all’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale, deve, da un lato, essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e, dall’altro, essere interpretata tenendo conto dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi nonché del contesto nel quale tale articolo si inserisce (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑59/16
,
EU:C:2017:362
, punti
21
e
22
).
25
Quanto alla finalità del regime di perfezionamento attivo, occorre ricordare che l’articolo 114, paragrafo 1, del codice doganale stabilisce in particolare che tale regime consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale dell’Unione, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale in parola sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale. Ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera a), di tale codice, questa forma di perfezionamento attivo è denominata «sistema della sospensione». Dall’articolo 114, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo codice risulta che sono prodotti compensatori tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento, quali la lavorazione o la trasformazione di merci.
26
La riesportazione delle merci sotto forma di prodotti compensatori al di fuori del territorio doganale dell’Unione è un presupposto per l’applicazione del regime di perfezionamento attivo. Ne consegue che quest’ultimo può essere legittimamente applicato solo se le merci sono realmente destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale dell’Unione, come ricordano le disposizioni dell’articolo 537 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 del Consiglio (
GU 1993, L 253, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001 (
GU 2001, L 141, pag. 1
), secondo le quali colui che ne chiede il beneficio deve avere «l’intenzione di riesportare» le merci in questione (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2009, Pometon,
C‑158/08
,
EU:C:2009:349
, punto
23
).
27
Al riguardo, la Corte ha precisato che il regime di perfezionamento attivo, che comporta la sospensione dei dazi doganali, è una misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune attività economiche (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑430/08 e C‑431/08
,
EU:C:2010:15
, punto
42
). Infatti, risulta dall’insieme delle regole costituenti il regime giuridico del perfezionamento attivo che la finalità di quest’ultimo è proprio quella di esonerare dai dazi doganali soltanto le merci che vengono introdotte nel territorio doganale dell’Unione a titolo meramente temporaneo, al fine di essere lavorate, riparate o trasformate e, successivamente, riesportate, evitando così di penalizzare l’attività economica degli Stati membri dell’Unione (sentenza del 4 giugno 2009, Pometon,
C‑158/08
,
EU:C:2009:349
, punto
24
).
28
Ciò posto, dall’articolo 120 del codice doganale risulta che le merci non lavorate o i prodotti compensatori possono essere immessi in libera pratica, dando luogo alla nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 121 di tale codice.
29
Occorre altresì tener conto del fatto che misure tariffarie preferenziali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale fanno parte di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate determinato dal Consiglio dell’Unione europea mediante un regolamento destinato ad essere applicato per un determinato periodo. Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione europea, se la nozione di «elementi di tassazione» di cui all’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale includesse l’aliquota dei dazi doganali applicabile, un operatore economico potrebbe scegliere di vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo per un periodo di tempo più lungo, al fine di immetterle in libera pratica solo dopo la sospensione o la revoca dell’aliquota preferenziale, e di vederle così divenire oggetto di un’aliquota ridotta dei dazi doganali, mentre lo stesso prodotto importato da un altro operatore al momento di tale immissione in libera pratica sarebbe soggetto ad un’aliquota normale. La possibilità di creare una tale distorsione della concorrenza sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regime di perfezionamento attivo, come ricordato al punto 27 della presente sentenza.
30
Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale, tale disposizione va letta alla luce dell’articolo 121, paragrafo 2, di tale codice. Quest’ultima disposizione prevede che se le merci d’importazione soddisfacevano, al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo, le condizioni stabilite per fruire del trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, tali merci possono essere prese in considerazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale eventualmente vigente per merci identiche al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
31
Orbene, l’articolo 121, paragrafo 2, del codice doganale sarebbe superfluo se la nozione di «elementi di tassazione» di cui al paragrafo 1 di tale articolo dovesse essere interpretata nel senso di includere le aliquote normali e preferenziali dei dazi doganali.
32
Pertanto, questa nozione deve essere interpretata nel senso che non comprende le aliquote normali e preferenziali dei dazi doganali, ma solo gli elementi ai quali tali aliquote si applicano.
33
Come giustamente sostiene il giudice del rinvio, tale interpretazione della nozione di «elementi di tassazione» è conforme al principio secondo cui i dazi doganali sono calcolati sulla base della situazione esistente al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale.
34
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un’aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un’aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.