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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35644/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/19671

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata„ la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Larino del 21 ottobre 2020, che aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati rispettivamente agli stessi contestati.

In particolare, ad entrambi era stata addebitata l'operazione del 29 giugno 2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto due chili di hashish a [OSCURATO:PERSONA] (capo F, artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); al solo [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati inoltre la detenzione illecita di un ingente quantitativo di marijuana tra 1'8 e il 9 giugno 2012 (capo A, artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) e il tentativo di estorsione commesso tra ill giugno e il luglio 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della suddetta cessione di stupefacente (capo G, artt. 81, 56, 629 cod. pen).

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore e con atti separati, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Vizio di motivazione in relazione alle censure sollevate con l'appello.

La Corte di appello ha riproposto le stesse argomentazioni, già laconiche e tautologiche, del primo giudice, non affrontando le censure difensive, volte a contestare la prova dei reati per i quali è intervenuta condanna.

E segnatamente la prova della quantità ingente dello stupefacente in assenza del sequestro della stessa e quindi di analisi sul principio attivo; delle presunte minacce al [OSCURATO:PERSONA]; dello spaccio; della genesi del rapporto sorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che poteva rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Quanto alla droga siamo in presenza della c.d.

"droga parlata" che esigeva sul piano probatorio un rigoroso onere motivazionale.

2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Vizio di motivazione in relazione alle censure sollevate con l'appello.

Quanto all'episodio addebitato al ricorrente, difetta la prova in quanto i giudici di merito si sono basati solo su captazioni e su tale censura la Corte di appello non ha risposto, rifacendosi alla sentenza di primo grado.

Restano immotivate la quantità dello stupefacente apoditticamente definito ingente in assenza del sequestro e dell'analisi del principio attivo; il rilievo difensivo sulla illiquidità del ricorrente che dimostrava che non fosse uno spacciatore; la prova del reato di spaccio in assenza di elementi dimostrativi, trattandosi di "droga parlata", che richiedeva invece un rigoroso onere nnotivazionale.

2.2.2. Violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Stante la mancanza di prova sulla quantità e qualità della droga andava riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, considerata l'assenza di elementi dimostrativi dello spaccio e di precedenti penali.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che sono di seguito illustrate.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera, in modo viepiù generico, questioni che la Corte di appello ha dimostrato di aver affrontato adeguatamente e senza vizi rilevanti in questa sede.

Quanto alla prova del reato di cui al capo A), va rammentato che, secondo un principio più volte affermato in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel COF50 di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (per tutte, Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299).

Nella specie, il ricorrente si lamenta soltanto della "tipologia" della prova utilizzata dai Giudici di merito, senza avanzare ipotesi ricostruttive alternative e non confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata e con i principi di diritto in materia.

Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto che le conversazioni captate fossero dal contenuto talmente chiaro e univoco da non lasciare dubbi in ordine non solo alla detenzione illecita dello stupefacente (in definitiva il [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto i fatti avvenuti durante il trasporto via mare dello stupefacente, aveva narrato della necessità di disfarsi del carico per il controllo della capitaneria di porto e delle precise e dettagliate modalità con cui aveva "spacchettato" il carico) ma anche sulla quantità e qualità del carico illecito (nella captazione si dava atto che si trattava dell'erba "migliore della zona" e del valore — "milioni di euro in ballo"- e del quantitativo che superava in ogni caso mille chili).

Questi elementi, per la loro particolare pregnanza e signif atività, consentivano di ritenere provata anche la contestata aggravante, •uanto al raggiungimento della "soglia minima (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Rv. 279512), stante il peso che era nella specie m modo "autoevidente" ingente (Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640).

Anche per i restanti capi le censure sono generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

La prova dei suddetti reati è desunta dalla Corte di appello dalle captazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato, anche per il tramite della convivente di [OSCURATO:PERSONA], di sparare alle gambe quest'ultimo per il mancato pagamento della somma di 6.000 euro per la cessione di due chili di fumo e il Ma ngiacotti di seguito, terrorizzato, aveva promesso di onorare ad ogni costo il debito.

Anche in tal caso le conversazioni erano chiare sia sull'oggetto della transazione sia del titolo della richiesta estorsiva (che non consentiva quindi all'evidenza la derubricazione invocata dalla difesa).

3. Anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta genericamente soltanto la tipologia della prova, senza correlarsi al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata.

E' appena il caso di evidenziare, quanto alla destinazione illecita della droga ceduta al [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha riportato il contenuto delle captazioni, non contestate dalla difesa, e ha superato, con motivazione non manifestamente illogica, il rilievo difensivo sulla vendita dell'oro di famiglia.

Aspecifico è inoltre il riferimento del ricorrente alla quantità "ingente", non risultando né contestata né ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

La motivazione della sentenza impugnata fornisce infine una risposta complessiva anche alla richiesta difensiva di qualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello dato rilievo nella fattispecie concreta al dato quantitativo - che non consentiva di collocare il fatto nella ipotesi di piccolo spaccio (pe tutte, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068).

4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni _ dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/19671 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata„ la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Larino del 21 ottobre 2020, che aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati rispettivamente agli stessi contestati. In particolare, ad entrambi era stata addebitata l'operazione del 29 giugno 2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto due chili di hashish a [OSCURATO:PERSONA] (capo F, artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); al solo [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati inoltre la detenzione illecita di un ingente quantitativo di marijuana tra 1'8 e il 9 giugno 2012 (capo A, artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) e il tentativo di estorsione commesso tra ill giugno e il luglio 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della suddetta cessione di stupefacente (capo G, artt. 81, 56, 629 cod. pen). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore e con atti separati, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Vizio di motivazione in relazione alle censure sollevate con l'appello. La Corte di appello ha riproposto le stesse argomentazioni, già laconiche e tautologiche, del primo giudice, non affrontando le censure difensive, volte a contestare la prova dei reati per i quali è intervenuta condanna. E segnatamente la prova della quantità ingente dello stupefacente in assenza del sequestro della stessa e quindi di analisi sul principio attivo; delle presunte minacce al [OSCURATO:PERSONA]; dello spaccio; della genesi del rapporto sorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che poteva rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Quanto alla droga siamo in presenza della c.d. "droga parlata" che esigeva sul piano probatorio un rigoroso onere motivazionale. 2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Vizio di motivazione in relazione alle censure sollevate con l'appello. Quanto all'episodio addebitato al ricorrente, difetta la prova in quanto i giudici di merito si sono basati solo su captazioni e su tale censura la Corte di appello non ha risposto, rifacendosi alla sentenza di primo grado. Restano immotivate la quantità dello stupefacente apoditticamente definito ingente in assenza del sequestro e dell'analisi del principio attivo; il rilievo difensivo sulla illiquidità del ricorrente che dimostrava che non fosse uno spacciatore; la prova del reato di spaccio in assenza di elementi dimostrativi, trattandosi di "droga parlata", che richiedeva invece un rigoroso onere nnotivazionale. 2.2.2. Violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio. Stante la mancanza di prova sulla quantità e qualità della droga andava riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, considerata l'assenza di elementi dimostrativi dello spaccio e di precedenti penali.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che sono di seguito illustrate. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera, in modo viepiù generico, questioni che la Corte di appello ha dimostrato di aver affrontato adeguatamente e senza vizi rilevanti in questa sede. Quanto alla prova del reato di cui al capo A), va rammentato che, secondo un principio più volte affermato in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel COF50 di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (per tutte, Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299). Nella specie, il ricorrente si lamenta soltanto della "tipologia" della prova utilizzata dai Giudici di merito, senza avanzare ipotesi ricostruttive alternative e non confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata e con i principi di diritto in materia. Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto che le conversazioni captate fossero dal contenuto talmente chiaro e univoco da non lasciare dubbi in ordine non solo alla detenzione illecita dello stupefacente (in definitiva il [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto i fatti avvenuti durante il trasporto via mare dello stupefacente, aveva narrato della necessità di disfarsi del carico per il controllo della capitaneria di porto e delle precise e dettagliate modalità con cui aveva "spacchettato" il carico) ma anche sulla quantità e qualità del carico illecito (nella captazione si dava atto che si trattava dell'erba "migliore della zona" e del valore — "milioni di euro in ballo"- e del quantitativo che superava in ogni caso mille chili). Questi elementi, per la loro particolare pregnanza e signif atività, consentivano di ritenere provata anche la contestata aggravante, •uanto al raggiungimento della "soglia minima (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Rv. 279512), stante il peso che era nella specie m modo "autoevidente" ingente (Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640). Anche per i restanti capi le censure sono generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La prova dei suddetti reati è desunta dalla Corte di appello dalle captazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato, anche per il tramite della convivente di [OSCURATO:PERSONA], di sparare alle gambe quest'ultimo per il mancato pagamento della somma di 6.000 euro per la cessione di due chili di fumo e il Ma ngiacotti di seguito, terrorizzato, aveva promesso di onorare ad ogni costo il debito. Anche in tal caso le conversazioni erano chiare sia sull'oggetto della transazione sia del titolo della richiesta estorsiva (che non consentiva quindi all'evidenza la derubricazione invocata dalla difesa). 3. Anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta genericamente soltanto la tipologia della prova, senza correlarsi al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata. E' appena il caso di evidenziare, quanto alla destinazione illecita della droga ceduta al [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha riportato il contenuto delle captazioni, non contestate dalla difesa, e ha superato, con motivazione non manifestamente illogica, il rilievo difensivo sulla vendita dell'oro di famiglia. Aspecifico è inoltre il riferimento del ricorrente alla quantità "ingente", non risultando né contestata né ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione della sentenza impugnata fornisce infine una risposta complessiva anche alla richiesta difensiva di qualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello dato rilievo nella fattispecie concreta al dato quantitativo - che non consentiva di collocare il fatto nella ipotesi di piccolo spaccio (pe tutte, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068). 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni _ dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e c
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