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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 23021/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10446/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 167/2018 depositata il23/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestore della Casa protetta [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dei contratti stipulati con l’A.S.P. di Cosenza nell’anno 2014 –segnatamente in data 18 novembre 2014 - avendo erogato prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa A.S.P., chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna, a titolo di saldo del corrispettivo o di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota del 50 % della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla Regione, avendo l’A.S.P. provveduto ad erogare la quota della restante parte dellaretta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 561.348,10, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre alle spese del giudizio.

L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n.167/2018, pubblicata il 23.1.2018, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda proposta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA], escludendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte.

Nemmeno poteva ritenersi ammissibile la pretesa fondata su altro titolo negoziale indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA], in relazione all’allegazione fondata sull’accordo tra la stessa e la Regione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente il trasferimento per l’annualità 2014 alle strutture sanitarie delle risorse fino ad euro 15.000.000,00 alle strutture socio-sanitarie per le prestazioni rese - questa integrando una nuova circostanza giustificativa rispetto a quella originariamente introdotta sulla base di un diverso titolo negoziale -contratto del 18 novembre 2014-.

Secondo la Corte di appello, peraltro, il testo dell’accordo del 27 marzo 2014 non consentiva di ritenere l’esistenza di un’obbligazione diretta di pagamento verso la [OSCURATO:SOCIETA]., in ogni caso risultando l’accordo sussumibile nelle ipotesi di fattispecie a formazione progressiva per la quale era mancata la condizione relativa alla dimostrazione della capienza delle somme stanziate a livello regionale tenuto conto dei vincoli di bilancio esistenti, spettando alla [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di dimostrarla, secondo i principi risultanti dall’art. 2697 c.c. .

La Corte di appello riteneva poi irrilevante ai fini della decisione il richiamo operato dall’appellata all’art. 1, c. 10, D.L. n. 324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993, concernente questione diversa da quella concernente l’esistenza di un’obbligazione di pagamento delle prestazioni socio- sanitarie in forza di contratti conclusi fra case protette e aziende sanitarie.

Previsione nemmeno operante in ambito regionale in assenza di specifica disciplina normativa rispetto a prestazioni socio-sanitarie non collocabili nel novero di quelle da porre a carico del Fondo sanitario.

La Corte di appello rilevava, ancora, che in base alla giurisprudenza di questa Corte non si poteva nemmeno profilare alcuna azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione.

La Corte di appello inoltre riteneva fondate le domande di restituzione delle somme versate alla società [OSCURATO:SOCIETA] ed ai difensori distrattari della stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo che le ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell’ambito del pignoramento presso terzi, in mancanza di prove di diverso tenore dovevano ritenersi giunte a buon fine, tenuto anche conto del tenore delle argomentazioni svolte in seno alla comparsa conclusionale.

Secondo la Corte di appello doveva poi escludersi che in tale evenienza il difensore distrattario fosse contraddittore necessario nel giudizio di appello, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 giugno 2023.

Con il primo motivosi deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112 e 132 c.p.c. e difetto di forma ex art.156 c.p.c. ed ultrapetizione.

La Corte di appello avrebbe riformato l’ordinanza impugnata senza indicazione del motivo di appello ritenuto fondato e senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1372 c.c., c.10 d.l.n.324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993.

La Corte di appello, escludendo che la R egione [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’A.S.P. di Cosenza, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altrepronunzie anche a Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10 , d.l. n. 324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la R egione [OSCURATO:PERSONA] era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie.

Avrebbe quindi errato la Corte di appello non solo nel ritenere ininfluente tale previsione normativa rispetto al caso di specie, per di piùerroneamente invocando l’assenza di legislazione regionale.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1372, c.2 c.c., 17 - 18 L.R . [OSCURATO:PERSONA] n.22/2007, 49 L .

R . [OSCURATO:PERSONA] n.47/2011, 41 c.4 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012, L .

R .

Calab ria n. 12/2015, L .

R . [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2016, 16 c.6, L .

R . [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2016.

Secondo la ricorrente, la normativa regionale di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione costituivano una sorta di interpretazione autentica in ordine all’esistenza di una precisa legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quote socio-assistenziali coperte dal Fondo sociale regionale, riconoscendo un effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata, con ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione alla prospettata novità – nemmeno eccepita dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]- della questione prospettata dalla stessa con la comparsa conclusionale in appello e non in seno alla richiesta di pagamento avanzata in primo grado, della questione relative all’obbligo della Regione [OSCURATO:PERSONA] di remunerare pro quota le prestazioni dedotte in giudizio sulla base del contratto stipulato in data 27.3.2014 fra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente tale questione non poteva considerarsi nuova essendo già stata dedotta sia nelle note autorizzate telematicamente in primo grado in data 22.2.2016 che in grado di appello, trattandosi dunque di mera emendatio libelli riproposta in appello.

Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c..La Corte di appello, nell’esaminare comunque la efficacia del contratto concluso il 27 marzo 2014, avrebbe errato nell’escludere che da esso discendesse l’assunzione di una obbligazione di pagamento a carico della Regione non considerando il senso letterale delle parole ed il contegno complessivo delle parti anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, in particolar modo collegato allo spontaneo pagamento parziale delle prestazioni rese nell’anno 2014 da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] per di più facendo scorretta applicazione del principio dell’onere della prova, non potendo la ricorrente provare le circostanze relative alle poste di bilancio destinate al pagamento delle prestazioni alla stessa estranee ed invece di agevole dimostrazione da parte della Regione stessa in base al principio della vicinanza della prova.

Con il sesto motivosi deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit . .

Secondo la ricorrente , il ricordato art. 1 , c. 10 , impedirebbe di agire nei confronti dell’A.S.P. di Cosenza, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art.2041 e 2042 c.c.

Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 345, 352, 189, 153 , c. 2, 294 c.p.c. e 24 Cost.La Corte di appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme versate alla [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . ed ai suoi difensori in adempimento dell’ordinanza di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile la domanda e la produzione documentale in sede di precisazione delle conclusioni e in allegato alla comparsa conclusionale.

La Corte di appello, in particolare, non avrebbe considerato che incombeva sulla parte richiedente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto in epoca successiva alla proposizione dell’appello, non potendo valere la generica allegazione operata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel foglio di precisazione delle conclusioni.

Il giudice di appello avrebbe poi errato nel considerare ritualmente prodotti i documenti indicati genericamente nel foglio di precisazione delle conclusioni - ordinanza di assegnazione–e di memoria e di replica in appello - e non della comparsa conclusionale come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello-.

Con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l’intervenuto pagamento delle somme sulla base della documentazione versata.

Con il nono motivosi deduce la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.

La Corte di appello avrebbe di fatto posto a carico della ricorrente l’onere di provare che l’ordinanza di assegnazione delle somme non era andata a buon fine, incombendo invece alla Regione [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare l’intervenuto pagamento, violando i principi espressi da questa Corte in tema di valutazione degli indizi posti a fondamento di una domanda.

Con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato i legali distrattari della ricorrente alla restituzione delle spese distratte in quanto non parti del procedimento.

La decisione impugnata avrebbe errato nell’esaminare la domanda di restituzione delle spese distratte senza la presenza dei difensori come parti del processo, visto che il presupposto della domanda di restituzione concerneva l’avvenuto versamento delle somme da parte dei difensori e sullo stesso non sarebbe stato possibile provvedere in assenza degli stessi, altrimenti privandoli del diritto di interloquire sull’effettivo pagamento totale o parziale delle stesse sulle prove prodotte dalla parte soccombente in primo grado e sul diritto ad impugnare la statuizione sfavorevole sul punto eventualmente adottata dal giudice di appello.

Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.112 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che la stessa Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunziato alla pretesa restitutoria nei confronti dei procuratori distrattari, avendo ricevuto comunicazione dalla tesoreria del mancato incasso delle somme da parte dei medesimi.

Occorre premettere che, diversamente da quanto opinato dalla controricorrente, il ricorso è procedibile alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore dei quali il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, c. 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità,il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio - cfr. Cass.

S.U. n. 8312/2019- posto che la controricorrente non ha disconosciuto formalmente l’autenticità della copia della sentenza impugnata prodotta in formato analogico dalla ricorrente.

Ne consegue la tempestività del ricorso notificato il 30 marzo 2018, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 29.1.2018.

Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, contemplando in un’unica censura diverse ipotetiche violazioni di norme processuali senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità.

La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d’appello, lanullità del difetto di forma ex art. 156 , c.2 , c.p.c. , non confrontandosi con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell’oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento del Tribunale di Catanzaro dell’accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], le ha analiticamente confutate sulla base dei motivi di appello sunteggiati a pag.4 della sentenza e della difesa esposta dall’appellata, all’interno d un corredo motivazionale puntuale e dettagliato.

Ed è poi il caso di evidenziare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza delle censure di extrapetizione che la ricorrente ha dedotto con riferimento all’appello proposto senza tuttavia consentire a questa Corte di valutare a quali parti dell’atto di impugnazione si riferisse la censura.

Del tutto fuori bersaglio risulta poi la censura che riguarda l’asseritamancata specificazione delle parti della sentenza di primo grado investite dal gravame, non risultando la censura calibrata sul complessivo contenuto motivatorio della sentenza impugnata, ampiamente idonea a rendere palese le ragioni che non consentivano, secondo la Corte di appello, di ritenere la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie erogate sulla base di un contratto stipulato fra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’A.S.P.

Il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla regione [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella R egione [OSCURATO:PERSONA] remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decis e da questa stessa sezione.

Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A .S.P ) ogn i potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della R egione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P. di Catanzaro e priva di ogni competenza al riguardo; né rilevava in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L.competente per territorio” (Cass.n. 11924/2017)-Cass.n.38187/2021-.

Orbene, le conclusioni appena riassunte sono state parimenti fatte proprie anche da Cass. n. 25851/2020, chiamata ad esaminare un ricorso omogeneo rispetto alle questioni qui accennate, nel quale, a sostegno del ricorso proposto contro la sentenza di appello che aveva escluso il diritto della struttura privata a pretendere dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento per prestazioni socio-sanitarie sulla base di accordo concluso con l’A .S.P. di Cosenza , era stato sostenuto che il giudice di appello: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando ilD.L. n. 324 del 1993, art. 1,c. 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la A.S.L.; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass. n. 12295/2017- applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio-sanitaria – L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con ilD.L. n. 324 del 1993,convertito in L. n. 423 del 1993, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate.

Orbene, nel disattendere le superiori censure sopra sintetizzare - Cass. n. 25851/2010- ha ritenuto “che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione”.

Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio- sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette.

Più specificamente, è stato ritenuto pacifico che né la L.R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all’area dei servizi socio-sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13, il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr. Cass. 31/10/2016, nn. 22037,22038 e 22039; Cass. 11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex lege da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. [OSCURATO:PERSONA], cfr.Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17587) […] Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e dalla giurisprudenza richiamata ancheCass. 12/05/2017, n. 11924;Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.

Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché se è vero che “il sistema sanitario nazionale istituito con laL. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso ilD.

Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato la sanità”, “le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento” (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.).

Sulla base di tale diritto vivente e dell’unicità del precedente di segno opposto - Cass. n. 11258 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tale indirizzo merita di essere condiviso ed allo stesso va data continuità, anche dovendosi evidenziare che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, l’art.1, c. 10, d.l. n. 324/1993, conv. nella legge n.423/1993, non può avere alcuna valenza nel caso di specie, non ravvisandosi - in relazione alla ratio che fu posta alla base di tale previsione normativa all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanitario nazionale di cui al d.lgs.n. 502/1992 e con specifico riferimento (estranea all’odierno procedimento) della legittimazione ( recte , titolarità) passiva per i debiti contratti dalle A.S.L.nell’ipotesi in cui la Regione abbia delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni – sulla quale v. diffusamente Cass. n. 13333/2015, dalla quale emerge - alcun elemento di collegamento fra la posizione dell’incaricato al pagamento alla quale fa riferimento l’art.1 cit. e la posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA], esterna rispetto al soggetto - ASP - che ha concluso con la struttura privata la convenzione relativa alle prestazioni socio-assistenziali- v.art.13, c.2 , L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.24/2008-.

Ragioni, queste ultime, idonee ad escludere il profilo censorio in ordine alla prospettata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. proprio in ragione dell’esistenza di un titolo negoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’azienda sanitaria con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, come ritenuto correttamente dal giudice di appello, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà.

Né può indurre a mutare l’indirizzo appena ricordato l’esame delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente a pag.16 del ricorso concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L .

R . [OSCURATO:PERSONA] nn. 69/2012 - art.41-, L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n .44/2016- art.16, c.6 - .

Ed invero, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario non possono che operare sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalle Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente - per come premesso dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA]- sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’A.S.P.

Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie - cfr., ancora, artt. 4 e 7 , L.R . [OSCURATO:PERSONA] n.23/2003- non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - art.7,c.2, lett. g) , L.R.[OSCURATO:PERSONA] n.23/2002-.

Sulla base di tali considerazioni i motivi di ricorso qui esaminati vanno rigettati.

Il quarto ed il quinto motivo, per ragioni di ordine logico, meritano un esame congiunto.

Il quarto motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente impugnato la sentenza di primo grado con specifico motivo di appello in ordine alla spettanza di quanto domanda in primo grado sulla base del contratto stipulato il 27.3.2014.

In altri termini, la Corte di appello ha affermato che tale domanda era stata riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] soltanto nella comparsa conclusionale in appello e la [OSCURATO:SOCIETA] prospetta l’erroneità di tale statuizione postulando che la domanda era stata effettivamente posta già nel giudizio di primo.

Ma anche a voler assecondare per un attimo tale prospettazione, risulta evidente che la censura è inammissibile, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA] proposto appello contro il rigetto implicito della domanda anzidetta pronunziato dal giudice di primo grado.

Il che appunto rende inammissibile la proposizione della censura in comparsa conclusione depositata nel giudizio di impugnazione.

Tanto è sufficiente per ritenere inammissibile il quarto motivo e conseguentemente assorbito il quinto motivo.

Il settimo, l’ottavo e il nono motivo meritano un esame congiunto, attenendo tutti alla domanda di restituzione delle somme che la Corte di appello ha ritenuto essere state corrisposte alla società [OSCURATO:SOCIETA] in forza della sentenza di primo grado oggetto di riforma.

Tali censure sono inammissibili ed in parte infondate.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte - Cas s.

S.U. 13 giugno 1989, n. 2841- hanno ritenuto che l’azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d’appello poi annullata (e più in generale l’azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell’art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza.

Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata.

Ne consegue che il pre supposto di tale domanda di restituzione è dato dall’avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante.

Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione.

Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. civ., Sez. 3^, 08/08/2002, n. 12011; Cass. civ., Sez. 3^, 03/08/2004, n. 14816).

Ciò posto, il settimo motivo, che censura la ritenuta tempestività della domanda di restituzione avanzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in sede di precisazione delle conclusioni, è privo di autosufficienza e, per altro verso, inammissibile.

Quanto alla dedotta tardività della domanda di restituzione della produzione documentale operata a sostegno dell’avvenuto incasso delle somme oggetto della statuizione di condanna pronunziata dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro successivamente riformata dalla Corte di appello, la censura difetta di autosufficienza posto che avendo la Corte di appello ritenuto correttamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di restituzione delle somme formulata sulla base della documentazione prodotta in quella circostanza, era onere della ricorrente fornire la specifica dimostrazione che la documentazione anzidetta era stata prodotta tardivamente rispetto alla proposizione dell’atto di appello in quanto relativa al pagamento avvenuto in epoca anteriore e, dunque, tardivamente indicato dalla parte soccombente in primo grado solo in epoca successiva alla proposizione dell’atto di appello.

Ora, la ricorrente non ha in alcun modo allegato tale circostanza dalla quale soltanto sarebbe stato possibile vagliare il prospettato vizio di tardività della domanda di restituzione che peraltro una parte della giurisprudenza di questa Corte nemmeno ravvisa per le ipotesi – nemmeno ricorrente nel caso di specie - di proposizione della domanda in sede di compa rsa conclusionale-cfr.

Cass. n ./ -.

E’ invece vero che la prospettiva ventilata dalla ricorrente, secondo la quale era onere del soccombente specificare in modo analitico la data in cui il pagamento sarebbe avvenuto, tralascia totalmente di considerare la data di proposizione del giudizio di appello risultante dalla sentenza impugnata dal numero di registro generale - r.g. n.128/2011- e quella dell a “quietanza 12 maggio 2017 ” indicata dalla Corte di appello come elemento a sostegno dell’avvenuto pagamento.

Ciò che dimostra l’inammissibilità della censura che finisce con l’involgere la valutazione in ordine alla ritualità della domanda di restituzione operata congruamente dalla Corte di appello con giudizio non sindacabile in questa sede.

Ed infatti, sotto tale diverso profilo la censura è in realtà rivolta a censurare le valutazioni espresse dalla Corte di appello in ordine alla avvenuta dimostrazione dell’incasso delle somme dalla parte vittoriosa in primo grado e dunque è inammissibile, rispondendo al minimo costituzionale-Cass.S.U. n.8053/2014- .

Né miglior sorte può avere la censura esposta nel settimo motivo, concernente la questione dell’asserita tardività della produzione documentale che la Corte di appello ha valutato come dimostrativa dell’intervenuto pagamento.

E’ sul punto sufficiente rammentare che la Corte di appello si è limitata a valutare la documentazione già richiamata in sede di precisazione delle conclusioni dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], come riconosce la stessa ricorrente - cfr.pag.2 7, terz’ultimo cpv. ricorso per cassazione- [OSCURATO:SOCIETA] laddove indica che la Regione aveva allegato telematicamente l’ordinanza di assegnazione con pedissequo precetto –e, dunque, pienamente e ritualmente entrata nel confronto dialettico processuale.

Non è dunque possibile inferire alcuna tardività decisiva e casualmente rilevante ai fini dell’esito delle valutazioni operate dalla Corte di appello circa l’avvenuto pagamento.

Né la ricorrente ha dimostrato l’eventuale decisività dei documenti prodotti oltre l’udienza di precisazione rispetto alla complessiva ponderazione delle prove operata dal giudice di appello per giungere alla conclusione che il pagamento delle somme in favore della [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell’ordinanza di assegnazione e della quietanza di pagamento doveva ritenersi provato.

L’ottavo motivo, con il quale si prospetta il vizio di nullità della sentenza per assenza di motivazione è inammissibile, rispondendo la decisione impugnata al c.d. minimo costituzionale in punto di motivazione- cfr. Cass.

S.U. n. 8053/2014 - dopo che la Corte di appello ha specificamente indicato gli elementi posti a sostegno dell’accoglimento della domanda di restituzione, non avendo peraltro l’obbligo di indicare tuttele prove scrutinate.

Nemmeno coglie nel segno il nono moti vo censurandosi, in definitiva, non già una violazione del principio dell’onere della prova da parte della Corte di appello, ma inammissibilmente la valutazione degli elementi di prova ponderati dal giudice di appello nell’ambito dei poteri allo stesso riservati, insuscettibili di essere valutati dal giudice di legittimità al di fuori delle ipotesi di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c.

Il decimomotivo è infondato.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio - conf.

Cass. n. 25247 del 25/10/2017, Cass. n. 9062/2010-. [OSCURATO:PERSONA]. n.9062/2010 ha poi dato atto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (Cass., nn. 8458/95, 5664 /98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06, 20531/08).

In base a tale indirizzo, dunque, corroborato da Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992, il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.

Orbene, la Corte di appello si è pienamente conformata ai principi sopra succintamente ricordati.

Nessuna violazione di ordine processuale del tipo di quella prospettata dalla ricorrente può dunque profilarsi.

E ciò proprio per quanto specificato da Cass. n. 9062 del 15/04/2010, la quale ha osservato che "l'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.

Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti, e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale".

Tale statuizione ha così evidenziato la coerenza della soluzione adottata rispetto a quanto si verifica con riguardo alla stessa pronuncia (poi riformata) che ha disposto la distrazione; anch'essa produttiva di effetti diretti nei confronti del procuratore distrattario, ancorché non parte delgiudizio: "così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c., preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso.

In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione".

Passando all’ undicesimo motivo con lo stesso la ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione nei confronti dei difensori distrattari in ragione della rinunzia a tale pretesa che la Regione Campania avrebbe fatto nella memoria di replica in appello.

La censura, prospettata come violazione dell’art.112 c.p.c. è inammissibile, tendendo a contestare il merito della decisione assunta dalla Corte di appello con una censura che, per converso, sembra rivolta a profilare un vizio processuale per omissione di pronunzia che la stessa parte, per converso, esclude profilando l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello per non avere considerato la rinuncia alla restituzione relativa alle spese processuali.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10446/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 167/2018 depositata il23/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestore della Casa protetta [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dei contratti stipulati con l’A.S.P. di Cosenza nell’anno 2014 –segnatamente in data 18 novembre 2014 - avendo erogato prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa A.S.P., chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna, a titolo di saldo del corrispettivo o di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota del 50 % della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla Regione, avendo l’A.S.P. provveduto ad erogare la quota della restante parte dellaretta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 561.348,10, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre alle spese del giudizio. L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n.167/2018, pubblicata il 23.1.2018, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda proposta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA], escludendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte. Nemmeno poteva ritenersi ammissibile la pretesa fondata su altro titolo negoziale indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA], in relazione all’allegazione fondata sull’accordo tra la stessa e la Regione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente il trasferimento per l’annualità 2014 alle strutture sanitarie delle risorse fino ad euro 15.000.000,00 alle strutture socio-sanitarie per le prestazioni rese - questa integrando una nuova circostanza giustificativa rispetto a quella originariamente introdotta sulla base di un diverso titolo negoziale -contratto del 18 novembre 2014-. Secondo la Corte di appello, peraltro, il testo dell’accordo del 27 marzo 2014 non consentiva di ritenere l’esistenza di un’obbligazione diretta di pagamento verso la [OSCURATO:SOCIETA]., in ogni caso risultando l’accordo sussumibile nelle ipotesi di fattispecie a formazione progressiva per la quale era mancata la condizione relativa alla dimostrazione della capienza delle somme stanziate a livello regionale tenuto conto dei vincoli di bilancio esistenti, spettando alla [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di dimostrarla, secondo i principi risultanti dall’art. 2697 c.c. . La Corte di appello riteneva poi irrilevante ai fini della decisione il richiamo operato dall’appellata all’art. 1, c. 10, D.L. n. 324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993, concernente questione diversa da quella concernente l’esistenza di un’obbligazione di pagamento delle prestazioni socio- sanitarie in forza di contratti conclusi fra case protette e aziende sanitarie. Previsione nemmeno operante in ambito regionale in assenza di specifica disciplina normativa rispetto a prestazioni socio-sanitarie non collocabili nel novero di quelle da porre a carico del Fondo sanitario. La Corte di appello rilevava, ancora, che in base alla giurisprudenza di questa Corte non si poteva nemmeno profilare alcuna azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione. La Corte di appello inoltre riteneva fondate le domande di restituzione delle somme versate alla società [OSCURATO:SOCIETA] ed ai difensori distrattari della stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo che le ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell’ambito del pignoramento presso terzi, in mancanza di prove di diverso tenore dovevano ritenersi giunte a buon fine, tenuto anche conto del tenore delle argomentazioni svolte in seno alla comparsa conclusionale. Secondo la Corte di appello doveva poi escludersi che in tale evenienza il difensore distrattario fosse contraddittore necessario nel giudizio di appello, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 giugno 2023. Con il primo motivosi deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112 e 132 c.p.c. e difetto di forma ex art.156 c.p.c. ed ultrapetizione. La Corte di appello avrebbe riformato l’ordinanza impugnata senza indicazione del motivo di appello ritenuto fondato e senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1372 c.c., c.10 d.l.n.324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993. La Corte di appello, escludendo che la R egione [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’A.S.P. di Cosenza, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altrepronunzie anche a Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10 , d.l. n. 324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la R egione [OSCURATO:PERSONA] era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie. Avrebbe quindi errato la Corte di appello non solo nel ritenere ininfluente tale previsione normativa rispetto al caso di specie, per di piùerroneamente invocando l’assenza di legislazione regionale. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1372, c.2 c.c., 17 - 18 L.R . [OSCURATO:PERSONA] n.22/2007, 49 L . R . [OSCURATO:PERSONA] n.47/2011, 41 c.4 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012, L . R . Calab ria n. 12/2015, L . R . [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2016, 16 c.6, L . R . [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2016. Secondo la ricorrente, la normativa regionale di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione costituivano una sorta di interpretazione autentica in ordine all’esistenza di una precisa legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quote socio-assistenziali coperte dal Fondo sociale regionale, riconoscendo un effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata, con ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione alla prospettata novità – nemmeno eccepita dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]- della questione prospettata dalla stessa con la comparsa conclusionale in appello e non in seno alla richiesta di pagamento avanzata in primo grado, della questione relative all’obbligo della Regione [OSCURATO:PERSONA] di remunerare pro quota le prestazioni dedotte in giudizio sulla base del contratto stipulato in data 27.3.2014 fra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente tale questione non poteva considerarsi nuova essendo già stata dedotta sia nelle note autorizzate telematicamente in primo grado in data 22.2.2016 che in grado di appello, trattandosi dunque di mera emendatio libelli riproposta in appello. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c..La Corte di appello, nell’esaminare comunque la efficacia del contratto concluso il 27 marzo 2014, avrebbe errato nell’escludere che da esso discendesse l’assunzione di una obbligazione di pagamento a carico della Regione non considerando il senso letterale delle parole ed il contegno complessivo delle parti anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, in particolar modo collegato allo spontaneo pagamento parziale delle prestazioni rese nell’anno 2014 da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] per di più facendo scorretta applicazione del principio dell’onere della prova, non potendo la ricorrente provare le circostanze relative alle poste di bilancio destinate al pagamento delle prestazioni alla stessa estranee ed invece di agevole dimostrazione da parte della Regione stessa in base al principio della vicinanza della prova. Con il sesto motivosi deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit . . Secondo la ricorrente , il ricordato art. 1 , c. 10 , impedirebbe di agire nei confronti dell’A.S.P. di Cosenza, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art.2041 e 2042 c.c. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 345, 352, 189, 153 , c. 2, 294 c.p.c. e 24 Cost.La Corte di appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme versate alla [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . ed ai suoi difensori in adempimento dell’ordinanza di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile la domanda e la produzione documentale in sede di precisazione delle conclusioni e in allegato alla comparsa conclusionale. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe considerato che incombeva sulla parte richiedente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto in epoca successiva alla proposizione dell’appello, non potendo valere la generica allegazione operata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel foglio di precisazione delle conclusioni. Il giudice di appello avrebbe poi errato nel considerare ritualmente prodotti i documenti indicati genericamente nel foglio di precisazione delle conclusioni - ordinanza di assegnazione–e di memoria e di replica in appello - e non della comparsa conclusionale come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello-. Con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l’intervenuto pagamento delle somme sulla base della documentazione versata. Con il nono motivosi deduce la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. La Corte di appello avrebbe di fatto posto a carico della ricorrente l’onere di provare che l’ordinanza di assegnazione delle somme non era andata a buon fine, incombendo invece alla Regione [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare l’intervenuto pagamento, violando i principi espressi da questa Corte in tema di valutazione degli indizi posti a fondamento di una domanda. Con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato i legali distrattari della ricorrente alla restituzione delle spese distratte in quanto non parti del procedimento. La decisione impugnata avrebbe errato nell’esaminare la domanda di restituzione delle spese distratte senza la presenza dei difensori come parti del processo, visto che il presupposto della domanda di restituzione concerneva l’avvenuto versamento delle somme da parte dei difensori e sullo stesso non sarebbe stato possibile provvedere in assenza degli stessi, altrimenti privandoli del diritto di interloquire sull’effettivo pagamento totale o parziale delle stesse sulle prove prodotte dalla parte soccombente in primo grado e sul diritto ad impugnare la statuizione sfavorevole sul punto eventualmente adottata dal giudice di appello. Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che la stessa Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunziato alla pretesa restitutoria nei confronti dei procuratori distrattari, avendo ricevuto comunicazione dalla tesoreria del mancato incasso delle somme da parte dei medesimi. Occorre premettere che, diversamente da quanto opinato dalla controricorrente, il ricorso è procedibile alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore dei quali il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, c. 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità,il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio - cfr. Cass. S.U. n. 8312/2019- posto che la controricorrente non ha disconosciuto formalmente l’autenticità della copia della sentenza impugnata prodotta in formato analogico dalla ricorrente. Ne consegue la tempestività del ricorso notificato il 30 marzo 2018, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 29.1.2018. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, contemplando in un’unica censura diverse ipotetiche violazioni di norme processuali senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità. La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d’appello, lanullità del difetto di forma ex art. 156 , c.2 , c.p.c. , non confrontandosi con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell’oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento del Tribunale di Catanzaro dell’accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], le ha analiticamente confutate sulla base dei motivi di appello sunteggiati a pag.4 della sentenza e della difesa esposta dall’appellata, all’interno d un corredo motivazionale puntuale e dettagliato. Ed è poi il caso di evidenziare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza delle censure di extrapetizione che la ricorrente ha dedotto con riferimento all’appello proposto senza tuttavia consentire a questa Corte di valutare a quali parti dell’atto di impugnazione si riferisse la censura. Del tutto fuori bersaglio risulta poi la censura che riguarda l’asseritamancata specificazione delle parti della sentenza di primo grado investite dal gravame, non risultando la censura calibrata sul complessivo contenuto motivatorio della sentenza impugnata, ampiamente idonea a rendere palese le ragioni che non consentivano, secondo la Corte di appello, di ritenere la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie erogate sulla base di un contratto stipulato fra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’A.S.P. Il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla regione [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella R egione [OSCURATO:PERSONA] remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decis e da questa stessa sezione. Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A .S.P ) ogn i potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della R egione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P. di Catanzaro e priva di ogni competenza al riguardo; né rilevava in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L.competente per territorio” (Cass.n. 11924/2017)-Cass.n.38187/2021-. Orbene, le conclusioni appena riassunte sono state parimenti fatte proprie anche da Cass. n. 25851/2020, chiamata ad esaminare un ricorso omogeneo rispetto alle questioni qui accennate, nel quale, a sostegno del ricorso proposto contro la sentenza di appello che aveva escluso il diritto della struttura privata a pretendere dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento per prestazioni socio-sanitarie sulla base di accordo concluso con l’A .S.P. di Cosenza , era stato sostenuto che il giudice di appello: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando ilD.L. n. 324 del 1993, art. 1,c. 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la A.S.L.; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass. n. 12295/2017- applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio-sanitaria – L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con ilD.L. n. 324 del 1993,convertito in L. n. 423 del 1993, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Orbene, nel disattendere le superiori censure sopra sintetizzare - Cass. n. 25851/2010- ha ritenuto “che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione”. Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio- sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. Più specificamente, è stato ritenuto pacifico che né la L.R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all’area dei servizi socio-sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13, il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr. Cass. 31/10/2016, nn. 22037,22038 e 22039; Cass. 11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex lege da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. [OSCURATO:PERSONA], cfr.Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17587) […] Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e dalla giurisprudenza richiamata ancheCass. 12/05/2017, n. 11924;Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché se è vero che “il sistema sanitario nazionale istituito con laL. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso ilD. Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato la sanità”, “le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento” (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.). Sulla base di tale diritto vivente e dell’unicità del precedente di segno opposto - Cass. n. 11258 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tale indirizzo merita di essere condiviso ed allo stesso va data continuità, anche dovendosi evidenziare che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, l’art.1, c. 10, d.l. n. 324/1993, conv. nella legge n.423/1993, non può avere alcuna valenza nel caso di specie, non ravvisandosi - in relazione alla ratio che fu posta alla base di tale previsione normativa all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanitario nazionale di cui al d.lgs.n. 502/1992 e con specifico riferimento (estranea all’odierno procedimento) della legittimazione ( recte , titolarità) passiva per i debiti contratti dalle A.S.L.nell’ipotesi in cui la Regione abbia delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni – sulla quale v. diffusamente Cass. n. 13333/2015, dalla quale emerge - alcun elemento di collegamento fra la posizione dell’incaricato al pagamento alla quale fa riferimento l’art.1 cit. e la posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA], esterna rispetto al soggetto - ASP - che ha concluso con la struttura privata la convenzione relativa alle prestazioni socio-assistenziali- v.art.13, c.2 , L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.24/2008-. Ragioni, queste ultime, idonee ad escludere il profilo censorio in ordine alla prospettata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. proprio in ragione dell’esistenza di un titolo negoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’azienda sanitaria con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, come ritenuto correttamente dal giudice di appello, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà. Né può indurre a mutare l’indirizzo appena ricordato l’esame delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente a pag.16 del ricorso concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L . R . [OSCURATO:PERSONA] nn. 69/2012 - art.41-, L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n .44/2016- art.16, c.6 - . Ed invero, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario non possono che operare sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalle Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente - per come premesso dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA]- sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’A.S.P. Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie - cfr., ancora, artt. 4 e 7 , L.R . [OSCURATO:PERSONA] n.23/2003- non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - art.7,c.2, lett. g) , L.R.[OSCURATO:PERSONA] n.23/2002-. Sulla base di tali considerazioni i motivi di ricorso qui esaminati vanno rigettati. Il quarto ed il quinto motivo, per ragioni di ordine logico, meritano un esame congiunto. Il quarto motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente impugnato la sentenza di primo grado con specifico motivo di appello in ordine alla spettanza di quanto domanda in primo grado sulla base del contratto stipulato il 27.3.2014. In altri termini, la Corte di appello ha affermato che tale domanda era stata riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] soltanto nella comparsa conclusionale in appello e la [OSCURATO:SOCIETA] prospetta l’erroneità di tale statuizione postulando che la domanda era stata effettivamente posta già nel giudizio di primo. Ma anche a voler assecondare per un attimo tale prospettazione, risulta evidente che la censura è inammissibile, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA] proposto appello contro il rigetto implicito della domanda anzidetta pronunziato dal giudice di primo grado. Il che appunto rende inammissibile la proposizione della censura in comparsa conclusione depositata nel giudizio di impugnazione. Tanto è sufficiente per ritenere inammissibile il quarto motivo e conseguentemente assorbito il quinto motivo. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo meritano un esame congiunto, attenendo tutti alla domanda di restituzione delle somme che la Corte di appello ha ritenuto essere state corrisposte alla società [OSCURATO:SOCIETA] in forza della sentenza di primo grado oggetto di riforma. Tali censure sono inammissibili ed in parte infondate. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte - Cas s. S.U. 13 giugno 1989, n. 2841- hanno ritenuto che l’azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d’appello poi annullata (e più in generale l’azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell’art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che il pre supposto di tale domanda di restituzione è dato dall’avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. civ., Sez. 3^, 08/08/2002, n. 12011; Cass. civ., Sez. 3^, 03/08/2004, n. 14816). Ciò posto, il settimo motivo, che censura la ritenuta tempestività della domanda di restituzione avanzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in sede di precisazione delle conclusioni, è privo di autosufficienza e, per altro verso, inammissibile. Quanto alla dedotta tardività della domanda di restituzione della produzione documentale operata a sostegno dell’avvenuto incasso delle somme oggetto della statuizione di condanna pronunziata dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro successivamente riformata dalla Corte di appello, la censura difetta di autosufficienza posto che avendo la Corte di appello ritenuto correttamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di restituzione delle somme formulata sulla base della documentazione prodotta in quella circostanza, era onere della ricorrente fornire la specifica dimostrazione che la documentazione anzidetta era stata prodotta tardivamente rispetto alla proposizione dell’atto di appello in quanto relativa al pagamento avvenuto in epoca anteriore e, dunque, tardivamente indicato dalla parte soccombente in primo grado solo in epoca successiva alla proposizione dell’atto di appello. Ora, la ricorrente non ha in alcun modo allegato tale circostanza dalla quale soltanto sarebbe stato possibile vagliare il prospettato vizio di tardività della domanda di restituzione che peraltro una parte della giurisprudenza di questa Corte nemmeno ravvisa per le ipotesi – nemmeno ricorrente nel caso di specie - di proposizione della domanda in sede di compa rsa conclusionale-cfr. Cass. n ./ -. E’ invece vero che la prospettiva ventilata dalla ricorrente, secondo la quale era onere del soccombente specificare in modo analitico la data in cui il pagamento sarebbe avvenuto, tralascia totalmente di considerare la data di proposizione del giudizio di appello risultante dalla sentenza impugnata dal numero di registro generale - r.g. n.128/2011- e quella dell a “quietanza 12 maggio 2017 ” indicata dalla Corte di appello come elemento a sostegno dell’avvenuto pagamento. Ciò che dimostra l’inammissibilità della censura che finisce con l’involgere la valutazione in ordine alla ritualità della domanda di restituzione operata congruamente dalla Corte di appello con giudizio non sindacabile in questa sede. Ed infatti, sotto tale diverso profilo la censura è in realtà rivolta a censurare le valutazioni espresse dalla Corte di appello in ordine alla avvenuta dimostrazione dell’incasso delle somme dalla parte vittoriosa in primo grado e dunque è inammissibile, rispondendo al minimo costituzionale-Cass.S.U. n.8053/2014- . Né miglior sorte può avere la censura esposta nel settimo motivo, concernente la questione dell’asserita tardività della produzione documentale che la Corte di appello ha valutato come dimostrativa dell’intervenuto pagamento. E’ sul punto sufficiente rammentare che la Corte di appello si è limitata a valutare la documentazione già richiamata in sede di precisazione delle conclusioni dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], come riconosce la stessa ricorrente - cfr.pag.2 7, terz’ultimo cpv. ricorso per cassazione- [OSCURATO:SOCIETA] laddove indica che la Regione aveva allegato telematicamente l’ordinanza di assegnazione con pedissequo precetto –e, dunque, pienamente e ritualmente entrata nel confronto dialettico processuale. Non è dunque possibile inferire alcuna tardività decisiva e casualmente rilevante ai fini dell’esito delle valutazioni operate dalla Corte di appello circa l’avvenuto pagamento. Né la ricorrente ha dimostrato l’eventuale decisività dei documenti prodotti oltre l’udienza di precisazione rispetto alla complessiva ponderazione delle prove operata dal giudice di appello per giungere alla conclusione che il pagamento delle somme in favore della [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell’ordinanza di assegnazione e della quietanza di pagamento doveva ritenersi provato. L’ottavo motivo, con il quale si prospetta il vizio di nullità della sentenza per assenza di motivazione è inammissibile, rispondendo la decisione impugnata al c.d. minimo costituzionale in punto di motivazione- cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 - dopo che la Corte di appello ha specificamente indicato gli elementi posti a sostegno dell’accoglimento della domanda di restituzione, non avendo peraltro l’obbligo di indicare tuttele prove scrutinate. Nemmeno coglie nel segno il nono moti vo censurandosi, in definitiva, non già una violazione del principio dell’onere della prova da parte della Corte di appello, ma inammissibilmente la valutazione degli elementi di prova ponderati dal giudice di appello nell’ambito dei poteri allo stesso riservati, insuscettibili di essere valutati dal giudice di legittimità al di fuori delle ipotesi di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c. Il decimomotivo è infondato. Ed invero, questa Corte ha ritenuto che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio - conf. Cass. n. 25247 del 25/10/2017, Cass. n. 9062/2010-. [OSCURATO:PERSONA]. n.9062/2010 ha poi dato atto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (Cass., nn. 8458/95, 5664 /98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06, 20531/08). In base a tale indirizzo, dunque, corroborato da Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992, il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura. Orbene, la Corte di appello si è pienamente conformata ai principi sopra succintamente ricordati. Nessuna violazione di ordine processuale del tipo di quella prospettata dalla ricorrente può dunque profilarsi. E ciò proprio per quanto specificato da Cass. n. 9062 del 15/04/2010, la quale ha osservato che "l'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti, e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale". Tale statuizione ha così evidenziato la coerenza della soluzione adottata rispetto a quanto si verifica con riguardo alla stessa pronuncia (poi riformata) che ha disposto la distrazione; anch'essa produttiva di effetti diretti nei confronti del procuratore distrattario, ancorché non parte delgiudizio: "così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c., preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione". Passando all’ undicesimo motivo con lo stesso la ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione nei confronti dei difensori distrattari in ragione della rinunzia a tale pretesa che la Regione Campania avrebbe fatto nella memoria di replica in appello. La censura, prospettata come violazione dell’art.112 c.p.c. è inammissibile, tendendo a contestare il merito della decisione assunta dalla Corte di appello con una censura che, per converso, sembra rivolta a profilare un vizio processuale per omissione di pronunzia che la stessa parte, per converso, esclude profilando l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello per non avere considerato la rinuncia alla restituzione relativa alle spese processuali. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 23021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris