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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23182/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4187/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 sia con riferimento al dato quantitativo della sostanza detenuta che agli indicatori specificati a pag. 4 da cui si desume che l'attività di spaccio poteva contare su un elevato numero di acquirenti, ai quali veniva assicurato un continuativo servizio di vendita, e che sussisteva, in capo all'imputato, la potenzialità di procurarsi quantitativi rilevanti attraverso sicuri ca- nali di approvvigionamento e di procurarsi un elevato guadagno.

Osservano i giudici del gravame del merito che non si trattava di condotta occasionale, bensì sistematica, giacché l'imputato ammetteva che la detenzione fosse finalizzata alla vendita a terzi, in tal modo indirettamente confermando —in rapporto all'ingente quantitativo detenuto- la destinazione ad un ampio bacino di assuntori.

E che, in assenza di attività lavorative lecite svolte dal Malandrino, ed a fronte dell'ingente somma rinvenuta, l'attività illecita in esame doveva considerarsi la sua principale fonte di reddito.

Peraltro, con motivazione logica si rileva in sentenza che l'ampia disponibilità di stupefacente rende evidente il collegamento dell'imputato con terzi soggetti e il suo inserimento in un circuito ben più ampio, superiori elementi che vengono rite- nuti avere rilievo preponderante rispetto al fatto che la contestazione sia circo- scritta ad un solo giorno (9.09.2022), peraltro spiegabile perché coincidente con l'accertamento di una detenzione finalizzata allo spaccio.

Coerente, dunque, appare la conclusione che tali elementi orientano univoca- mente nel senso della finalizzazione ad un'attività di spaccio non occasionale o su scala ridotta, bensì stabile ed organizzata in modo professionale.

E che, pertanto, ad una valutazione globale del fatto, deve escludersi che la lesione del bene giu- ridico protetto possa considerarsi di lieve entità. 2 ; N. 4187/2024 R.G.

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4187/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 sia con riferimento al dato quantitativo della sostanza detenuta che agli indicatori specificati a pag. 4 da cui si desume che l'attività di spaccio poteva contare su un elevato numero di acquirenti, ai quali veniva assicurato un continuativo servizio di vendita, e che sussisteva, in capo all'imputato, la potenzialità di procurarsi quantitativi rilevanti attraverso sicuri ca- nali di approvvigionamento e di procurarsi un elevato guadagno. Osservano i giudici del gravame del merito che non si trattava di condotta occasionale, bensì sistematica, giacché l'imputato ammetteva che la detenzione fosse finalizzata alla vendita a terzi, in tal modo indirettamente confermando —in rapporto all'ingente quantitativo detenuto- la destinazione ad un ampio bacino di assuntori. E che, in assenza di attività lavorative lecite svolte dal Malandrino, ed a fronte dell'ingente somma rinvenuta, l'attività illecita in esame doveva considerarsi la sua principale fonte di reddito. Peraltro, con motivazione logica si rileva in sentenza che l'ampia disponibilità di stupefacente rende evidente il collegamento dell'imputato con terzi soggetti e il suo inserimento in un circuito ben più ampio, superiori elementi che vengono rite- nuti avere rilievo preponderante rispetto al fatto che la contestazione sia circo- scritta ad un solo giorno (9.09.2022), peraltro spiegabile perché coincidente con l'accertamento di una detenzione finalizzata allo spaccio. Coerente, dunque, appare la conclusione che tali elementi orientano univoca- mente nel senso della finalizzazione ad un'attività di spaccio non occasionale o su scala ridotta, bensì stabile ed organizzata in modo professionale. E che, pertanto, ad una valutazione globale del fatto, deve escludersi che la lesione del bene giu- ridico protetto possa considerarsi di lieve entità. 2 ; N. 4187/2024 R.G. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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