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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 13171/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19437/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inVERONA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- Pagina2di 3 - RGN 1 9 437 /20 22 estensore cons. m.ferro avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 401/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino nigeriano , impugna l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] n. 401 del 2022, depositata l’8 luglio 2022, che ha dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso avverso l’espulsione emessa dal Prefetto di Verona condecreto 22.3.2022, n. 64/2022 sul p resupposto che il relativo deposito in cancelleriaera tardivo, per come avvenuto il 26.4.2022 ;

2. il ricorrente ha avversato il decreto con ricorso in unico motivo . [OSCURATO:PERSONA] Consideratopreliminarmente che:

1. la notifica del ricorso appare essere stata fatta presso l’Avvocatura generale dello Stato, e non al Prefetto nell’ufficio di questi; come deciso in vicendaomologa da Cass. 19880/2022, va ribadita l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il div erso problema della corretta notificazione dell'impugnazionea tale organo periferico dell'Amministrazione statale ; nella specie, il ricorso è stato correttamente intestato anche alla Prefettura (“ MINISTERODELL’INTERNO – PREFETTURA U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] ”) , ma è stato notificatoil 22.12.2020 al Ministro dell’Interno presso l’Avvocatura generale delloStato, vizio che inficia la notifica e non la editio actionis , trovando dunque applicazionel’art.291 c.p.c. ;

2. nel caso in cui detto ricorso sia notificato al l'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrociniodell'ufficio del P refetto, la notificazione è pertanto da ritenersi nulla e,peraltro, rinnovabile, ai sensi del predetto art. 291 c.p.c. ( così an che Cass.12665del 13.5.2019) ;

3. ne consegue che va disposto il rinvio a n uovo ruolo per la rinotifica al Prefettonel suo ufficio.

Pagina3di 3 - RGN 1 9 437 /20 22 estensore cons. m.ferro P.Q.M.

LaCorte ordina la rinotificazione del ricorso al Prefetto di Veron a presso la sua sedeentro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia lacausa a nuovo ruolo.

Cosìd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19437/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inVERONA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- Pagina2di 3 - RGN 1 9 437 /20 22 estensore cons. m.ferro avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 401/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino nigeriano , impugna l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] n. 401 del 2022, depositata l’8 luglio 2022, che ha dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso avverso l’espulsione emessa dal Prefetto di Verona condecreto 22.3.2022, n. 64/2022 sul p resupposto che il relativo deposito in cancelleriaera tardivo, per come avvenuto il 26.4.2022 ; 2. il ricorrente ha avversato il decreto con ricorso in unico motivo . [OSCURATO:PERSONA] Consideratopreliminarmente che: 1. la notifica del ricorso appare essere stata fatta presso l’Avvocatura generale dello Stato, e non al Prefetto nell’ufficio di questi; come deciso in vicendaomologa da Cass. 19880/2022, va ribadita l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il div erso problema della corretta notificazione dell'impugnazionea tale organo periferico dell'Amministrazione statale ; nella specie, il ricorso è stato correttamente intestato anche alla Prefettura (“ MINISTERODELL’INTERNO – PREFETTURA U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] ”) , ma è stato notificatoil 22.12.2020 al Ministro dell’Interno presso l’Avvocatura generale delloStato, vizio che inficia la notifica e non la editio actionis , trovando dunque applicazionel’art.291 c.p.c. ; 2. nel caso in cui detto ricorso sia notificato al l'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrociniodell'ufficio del P refetto, la notificazione è pertanto da ritenersi nulla e,peraltro, rinnovabile, ai sensi del predetto art. 291 c.p.c. ( così an che Cass.12665del 13.5.2019) ; 3. ne consegue che va disposto il rinvio a n uovo ruolo per la rinotifica al Prefettonel suo ufficio. Pagina3di 3 - RGN 1 9 437 /20 22 estensore cons. m.ferro P.Q.M. LaCorte ordina la rinotificazione del ricorso al Prefetto di Veron a presso la sua sedeentro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia lacausa a nuovo ruolo. Cosìd
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