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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 07404/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5746/2021 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 12186196B, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3032/2020 depositata il 07/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA]Argenio ha effettuato una operazione finanziaria online.

In particolare, egli aveva un contratto con la società [OSCURATO:PERSONA] ltd (d’ora in poi Safecap) di tipo speculativo: le parti guadagnavano o perdevano a seconda dell’andamento di certi titoli.

Nella notte del 27 giugno 2011, il D’Argenio ha notato un improvviso calo di valore del titolo DJ 30 che, da usuali quotazioni di 10-15 mila, era sceso a 115-130: egli ne ha approfittato per chiudere le posizioni e lucrare dunque sul crollo di valore di quel titolo.

Ha in tal modo guadagnato 860 mila euro circa.

Ma, durante quella stessa notte, quindi poche ore dopo, la Safcap ha annullato l’operazione per via del fatto che la quotazione del DJ 30 era stata indicata in 110-115 punti per mero errore, posto che quel valore non corrispondeva alla quotazione effettiva reale, che invece era di circa 12000 punti. 2.- D’Argenio ha dunque agito in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino, per far dichiarare che invece quella somma gli era dovuta, e per ottenere comunque la restituzione di 49 mila euro e di altri 123 mila euro che costituivano la somma che lui aveva dovuto impiegare per poter fare quella speculazione. 3.- Nel giudizio si è costituita la Safecap che ha chiesto l’annullamento per errore delle dichiarazioni negoziali relative alla quotazione del titolo DJ 30. 4.- Il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda principale, negando l’annullamento per errore, che ha ritenuto non potere essere riconoscibile da parte del D’Argenio, in quanto consumatore, ma ha rigettato la sua richiesta di rimborso delle altre somme, ritenendo non provato il dolo della controparte né documentati i ritardi di costei nella esecuzione degli ordini impartiti. 5.- La Corte di Appello di Napoli ha riformato questa decisione, accogliendo l’appello principale della Safcap e rigettando quello incidentale di D’Argenio.

6. Costui propone ora ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria, a fronte del quale v’è controricorso della Safecap nonché ricorso incidentale con un motivo di censura e memoria.

Considerato che 7.-La ratio della decisione impugnata La questione principale di controversia è nella riconoscibilità dell’errore.

I giudici di appello, dato per pacifico che per errore è stato comunicato un valore del DJ 30 di molto inferiore a quello effettivo, hanno ritenuto che tale errore fosse riconoscibile da parte del D’Argenio, che, seppure consumatore e non investitore professionale, avrebbe potuto riconoscerlo usando l’ordinaria diligenza, anche in ragione del notevole crollo di valore, che avrebbe dovuto indurlo in sospetto.

Quanto alle somme da lui messe nel plafond per potere essere poi impiegate nella operazione, i giudici di merito hanno confermato che non risulta il D’Argenio sia stato indotto con dolo a impiegarle nel plafond a sua disposizione, e che dunque si è trattato di una libera scelta, sia pure su consiglio della controparte.

Infine, per via della scarsa chiarezza dei rapporti e della buona fede del ricorrente, i giudici di appello hanno compensato le spese. 8.-Preliminare ad ogni questione è quella della giurisdizione.

Infatti, con il ricorso incidentale, oltre che farsi questioni di merito, si eccepisce il difetto di giurisdizione, nei seguenti termini: “ Safecap propone ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, lett. c), Reg. 1215/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..” L’eccezione di giurisdizione è basata su una delle condizioni generali di contratto che ha previsto la devoluzione della controversia davanti all’autorità giudiziaria di Cipro.

Il giudice di merito ha disapplicato la clausola sul presupposto che il D’Argenio avesse agito, nell’investimento finanziario, nella qualità di consumatore.

La ricorrente incidentale contesta questo presupposto ed impugna la decisione di appello sostenendo la giurisdizione cipriota.

Poiché è principio di diritto che “i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato” (Cass. sez.

Un. 1599/ 2022), e poiché non si verifica alcuno dei presupposti suddetti, il ricorso va rimesso alle Sezioni Unite per la decisone della questione di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trasmissione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5746/2021 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 12186196B, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3032/2020 depositata il 07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA]Argenio ha effettuato una operazione finanziaria online. In particolare, egli aveva un contratto con la società [OSCURATO:PERSONA] ltd (d’ora in poi Safecap) di tipo speculativo: le parti guadagnavano o perdevano a seconda dell’andamento di certi titoli. Nella notte del 27 giugno 2011, il D’Argenio ha notato un improvviso calo di valore del titolo DJ 30 che, da usuali quotazioni di 10-15 mila, era sceso a 115-130: egli ne ha approfittato per chiudere le posizioni e lucrare dunque sul crollo di valore di quel titolo. Ha in tal modo guadagnato 860 mila euro circa. Ma, durante quella stessa notte, quindi poche ore dopo, la Safcap ha annullato l’operazione per via del fatto che la quotazione del DJ 30 era stata indicata in 110-115 punti per mero errore, posto che quel valore non corrispondeva alla quotazione effettiva reale, che invece era di circa 12000 punti. 2.- D’Argenio ha dunque agito in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino, per far dichiarare che invece quella somma gli era dovuta, e per ottenere comunque la restituzione di 49 mila euro e di altri 123 mila euro che costituivano la somma che lui aveva dovuto impiegare per poter fare quella speculazione. 3.- Nel giudizio si è costituita la Safecap che ha chiesto l’annullamento per errore delle dichiarazioni negoziali relative alla quotazione del titolo DJ 30. 4.- Il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda principale, negando l’annullamento per errore, che ha ritenuto non potere essere riconoscibile da parte del D’Argenio, in quanto consumatore, ma ha rigettato la sua richiesta di rimborso delle altre somme, ritenendo non provato il dolo della controparte né documentati i ritardi di costei nella esecuzione degli ordini impartiti. 5.- La Corte di Appello di Napoli ha riformato questa decisione, accogliendo l’appello principale della Safcap e rigettando quello incidentale di D’Argenio. 6. Costui propone ora ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria, a fronte del quale v’è controricorso della Safecap nonché ricorso incidentale con un motivo di censura e memoria. Considerato che 7.-La ratio della decisione impugnata La questione principale di controversia è nella riconoscibilità dell’errore. I giudici di appello, dato per pacifico che per errore è stato comunicato un valore del DJ 30 di molto inferiore a quello effettivo, hanno ritenuto che tale errore fosse riconoscibile da parte del D’Argenio, che, seppure consumatore e non investitore professionale, avrebbe potuto riconoscerlo usando l’ordinaria diligenza, anche in ragione del notevole crollo di valore, che avrebbe dovuto indurlo in sospetto. Quanto alle somme da lui messe nel plafond per potere essere poi impiegate nella operazione, i giudici di merito hanno confermato che non risulta il D’Argenio sia stato indotto con dolo a impiegarle nel plafond a sua disposizione, e che dunque si è trattato di una libera scelta, sia pure su consiglio della controparte. Infine, per via della scarsa chiarezza dei rapporti e della buona fede del ricorrente, i giudici di appello hanno compensato le spese. 8.-Preliminare ad ogni questione è quella della giurisdizione. Infatti, con il ricorso incidentale, oltre che farsi questioni di merito, si eccepisce il difetto di giurisdizione, nei seguenti termini: “ Safecap propone ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, lett. c), Reg. 1215/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..” L’eccezione di giurisdizione è basata su una delle condizioni generali di contratto che ha previsto la devoluzione della controversia davanti all’autorità giudiziaria di Cipro. Il giudice di merito ha disapplicato la clausola sul presupposto che il D’Argenio avesse agito, nell’investimento finanziario, nella qualità di consumatore. La ricorrente incidentale contesta questo presupposto ed impugna la decisione di appello sostenendo la giurisdizione cipriota. Poiché è principio di diritto che “i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato” (Cass. sez. Un. 1599/ 2022), e poiché non si verifica alcuno dei presupposti suddetti, il ricorso va rimesso alle Sezioni Unite per la decisone della questione di giurisdizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trasmissione
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