CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla revisione ex art. 630 cod. proc. pen. della sentenza, emessa dalla Corte di appello di Milano il 3 novembre 2009 e confermativa di quella adottata dal Tribunale di Monza il 22 settembre 2008, con la quale egli è stato condannato alla pena di mille euro di multa per il reato di diffamazione a mezzo stampa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi — dei quali si dà atto, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello illogicamente negato la portata innovativa dei contributi dichiarativi, rilasciati in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, vagliati sinergicamente, dimostrano che egli, prima dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], consegnò ai suoi superiori svariate relazioni, diverse da quella del 13 dicembre 1979 e, rispetto ad essa, sia precedenti che successive, contenenti utili informazioni sul progetto dei terroristi, veicolate da [OSCURATO:PERSONA], che, se adeguatamente utilizzate, avrebbero potuto prevenire l'uccisione del giornalista. Con il secondo motivo, deduce, ancora violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente affermato, in contrasto con le evidenze acquisite, che egli stesso avrebbe ammesso di avere consegnato ai superiori la sola relazione del 13 dicembre 1979. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La sentenza di condanna di cui è stata chiesta la revisione concerne l'addebito di diffamazione a mezzo stampa mosso a [OSCURATO:PERSONA] per avere, il 17 giugno 2004, rilasciato un'intervista, relativa all'omicidio del giornalista [OSCURATO:PERSONA] (commesso il 28 maggio 1980), poi pubblicata sulla rivista «Gente». Nell'intervista, confluita nell'articolo dall'eloquente titolo «[OSCURATO:PERSONA] poteva essere salvato», [OSCURATO:PERSONA] dichiarò che all'epoca dei fatti, in qualità di brigadiere dei Carabinieri, aveva trasmesso ai suoi superiori gerarchici, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], alcune notizie, ricevute dal suo informatore [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto impedire l'omicidio, ma che, tuttavia, erano state colpevolmente ignorate dai destinatari. L'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., è diretta a superare l'assunto, mutuato dalle sentenze di merito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasmesso ai superiori una sola relazione, datata 13 dicembre 1979, vertente su un possibile attentato a [OSCURATO:PERSONA], in cui erano indicate informazioni generiche, in quanto non riferibili, direttamente o indirettamente, agli organizzatori dell'omicidio e, dunque, non idonee a consentire uno sviluppo investigativo. A tal fine, attraverso l'indicazione di nuove prove, il ricorrente mira a dimostrare di non essersi limitato a somministrare ai superiori quell'unica relazione e di avere, invece, trasmesso ulteriori indicazioni, contenute in note mai rinvenute. In particolare, l'istanza di revisione che la Corte di appello di Brescia ha reputato inammissibile proponeva l'assunzione, in via istruttoria, delle seguenti prove: A) Acquisizione di trascrizioni di colloqui telefonici tra il magistrato, dott. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo riferiva dei rapporti da lui intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] in occasione della comune detenzione e delle confidenze elargite da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; B) Assunzione testimoniale del dott. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'effettuazione dei colloqui registrati; C) Esame testimoniale dei magistrati di Bergamo, dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], quale collaboratore di giustizia; D) Esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] ed a quanto a lui riferito a proposito di [OSCURATO:PERSONA] e dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]; E) Esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], anche in confronto con [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle specificazioni successive rispetto alle confidenze contenute nell'appunto del 13 dicembre 1979; F) Esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al modus operandi di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti ed alle relazioni da lui redatte sulla base delle confidenze rilasciate da [OSCURATO:PERSONA]; G) Acquisizione delle trascrizioni del colloquio registrato in data 21 settembre 2011 tra il dott. [OSCURATO:PERSONA] e l'ex generale dei Carabinieri, [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduto), con riferimento ordine al numero delle relazioni redatte da [OSCURATO:PERSONA], nonché assunzione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla storicità del colloquio. La Corte di appello di Brescia ha, in proposito, ritenuto che, nel novero dei mezzi istruttori indicati, solo la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisizione della trascrizione della conversazione da lui intrattenuta con il Gen. [OSCURATO:PERSONA] — le prove, cioè, indicate alle lettere F) e G) — atterrebbero all'esistenza di una pluralità di relazioni. Ha, tuttavia, osservato, con riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (superiore di [OSCURATO:PERSONA] fino al dicembre del 1979), che la prova è priva della caratteristica della novità, essendo state le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] già raccolte ed esplicitamente valutate nel dibattimento, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva, tra l'altro, confermato che [OSCURATO:PERSONA] era solito incontrare regolarmente il confidente [OSCURATO:PERSONA] e redigere apposite relazioni. La Corte ha, peraltro, aggiunto che l'esistenza di numerose relazioni, redatte da [OSCURATO:PERSONA] ma non aventi ad oggetto l'attentato [OSCURATO:PERSONA] e, vieppiù, precedenti a quella del dicembre 1979 (epoca a partire dalla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato l'Arma), non vale a confutare l'assunto argomentativo su cui si basa l'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli. La Corte territoriale è pervenuta ad analoghe conclusioni con riferimento alla richiesta di acquisizione della trascrizione del colloquio tra il dott. [OSCURATO:PERSONA] e il Gen. [OSCURATO:PERSONA], il quale, già nel giudizio di merito, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] ha redatto e trasmesso numerose relazioni sulla base delle informazioni ottenute da [OSCURATO:PERSONA], ciò che, tuttavia, non prova che tali indicazioni riguardassero proprio l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, quindi, escluso l'idoneità delle prove richiamate a dimostrare l'esistenza di relazioni ulteriori rispetto a quella del dicembre 1979 ed aventi ad oggetto un possibile attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della Corte bresciana, parimenti inidonee a confutare il fondamento del giudizio di cui si chiede la revisione sono le prove residue, indicate alle lettere da A) ad E). Le prime quattro (A-D) riguardano il colloquio telefonico intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore di giustizia) e il dott. [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo aveva rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito di aver avvisato le forze dell'ordine circa il progetto relativo ad un attentato che sarebbe stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di aver poi saputo che [OSCURATO:PERSONA], in sede testimoniale, aveva reso dichiarazioni del tutto discordanti rispetto a quanto egli gli aveva precedentemente raccontato; la prova indicata alla lettera E), invec , e <Th ."11'119 ha ad oggetto l'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e un eventuale confronto con [OSCURATO:PERSONA]. Tali prove — oltre ad essere affette, a giudizio della Corte di appello, da un eccessivo grado di vaghezza e genericità — varrebbero, al più, a minare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni costituiscono solo uno degli elementi che compongono il quadro probatorio sfociato nella condanna di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, non intaccano il complessivo tessuto argomentativo su cui si basa la decisione della quale è chiesta la revisione. 3. Ciò posto, il vaglio di legittimità della decisione impugnata va compiuto alla luce dei canoni ermeneutici che regolano la fase preliminare del procedimento di revisione, la cui disciplina impegna il primo comma dell'art. 634 cod. proc. pen.. Nel momento rescindente, la Corte di appello è chiamare a verificare l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da «prove» formalmente qualificabili come «nuove», a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento, cioè ad effettuare, ha precisato la giurisprudenza di legittimità, una «preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto» (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 - 01). Pur operando sul piano astratto, la valutazione preliminare tipica della fase rescindente del giudizio di revisione attiene, nondimeno, al merito della decisione ed implica, pertanto, «la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili "ictu oculi"» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779 - 01). Deve, pertanto, inferirsi che già in questo frangente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza, id est l'esercizio di un sindacato che ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01). 4. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità.La Corte di appello, invero, ha, come sopra già rilevato, orientato la decisione sul rilievo, tra l'altro, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono state già acquisite nel corso del giudizio suggellato dalla condanna, sicché quelle sopravvenute non possono dirsi connotate dal requisito della novità rispetto all'impianto probatorio già esistente, in quanto non idonee a disarticolare o scalfire le argomentazioni poste a fondamento della decisione di cui è chiesta la revisione. In specie, il confronto tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento e quelle da lui rilasciate il 29 dicembre 2016 innanzi ad una commissione parlamentare di inchiesta dimostra, continua la Corte di appello, l'omogeneità del contenuto della narrazione, avuto riguardo, precipuamente, alla ricezione, da parte dell'ufficiale, di venticinque relazioni a firma di [OSCURATO:PERSONA], tutte anteriori alla fine del 1979, connesse alle confidenze che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], ma non afferenti all'omicidio [OSCURATO:PERSONA]. L'assenza del prescritto requisito di novità è apprezzabile, a giudizio della Corte di appello, ove si consideri che, per giurisprudenza consolidata, «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente» (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01; Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739 - 01). Analoghe considerazioni sono state dedicate dalla Corte di appello all'apporto di [OSCURATO:PERSONA] che, nel colloquio con il dott. [OSCURATO:PERSONA], non risulta avere offerto, sul punto controverso, informazioni diverse e più significative di quelle rese in occasione della deposizione dibattimentale. Sotto altro aspetto, ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa le confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], fonte di [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una comune detenzione, non appaiono idonee, in ragione della loro genericità, ad incrinare il giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed ha, altresì, evidenziato che la responsabilità del ricorrente è stata accertata sulla scorta di convincenti e solidi elementi di prova, altri e diversi rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (tratti dalla sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 28 novembre 1983, dalle dichiarazioni di Franzetti, fonte di [OSCURATO:PERSONA], e da quelle di Barbone e di [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'escludere che il primo intrattenesse con [OSCURATO:PERSONA] rapporti di natura tale da accreditare l'assunto secondo cui egli avrebbe rivelato all'informatore di [OSCURATO:PERSONA] notizie utili per prevenire la commissione del delitto), sicché l'elemento addotto non legittima una diversa conclusione della vicenda processuale.La Corte di appello, ancora, ha stimato la marginalità delle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] pretende di dimostrare attraverso le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Avella e Palestra, e la superfluità della nuova audizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'eventuale confronto con lo stesso odierno ricorrente. 5. La conclusione raggiunta dalla Corte di appello in merito alla carenza di novità di alcune prove ed alla non idoneità delle altre a sostenere la richiesta di revisione resiste alle censure svolte con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ascrive, da un canto, alla Corte di appello di avere erroneamente tacciato di genericità il racconto che [OSCURATO:PERSONA], dialogando con il dott. [OSCURATO:PERSONA], fece delle confidenze — invero assai precise nel descrivere la strategia perseguita dal gruppo brigatista — ricevute in carcere da [OSCURATO:PERSONA], in tal modo sollevando un'obiezione che, tuttavia, non dimostra in alcun modo l'esistenza di relazioni, diverse da quella del 13 dicembre 1979, inviate da [OSCURATO:PERSONA] alla gerarchia dell'Arma e non inficia la complessiva coerenza logica delle argomentazioni svolte dalla Corte di appello con riferimento all'attendibilità, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, all'esistenza di altri, pregnanti elementi dimostrativi della portata diffamatoria delle affermazioni contenute nell'intervista di [OSCURATO:PERSONA] al settimanale «Gente». Articola, poi, con riferimento agli apporti di Barbone, Franzetti e [OSCURATO:PERSONA], censure che, lungi dal mettere in chiaro la manifesta illogicità o la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, si risolvono nella diversa interpretazione dei singoli atti istruttori e che, comunque, non assegnano in alcun modo agli elementi di nuova introduzione la capacità di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] trasmise ai superiori gerarchici relazioni ulteriori rispetto a quella del 13 dicembre 1979, contenenti informazioni, che gli erano state elargite da [OSCURATO:PERSONA], relative all'ideazione ed all'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Non dissimili sono i rilievi che si impongono in relazione alle più recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza il ricorrente esalta senza, però, contraddire efficacemente l'argomento centrale posto dalla Corte di appello a fondamento della decisione impugnata, che attiene all'insuperabile incertezza circa il contenuto delle, pur numerose, relazioni inviate da [OSCURATO:PERSONA], nessuna delle quali — si assume nel provvedimento impugnato — può dirsi, con un ragionevole margine di certezza, essere dedicata, in tutto o in parte, al progetto terroristico coltivato da [OSCURATO:PERSONA] e dai suo sodali e sfociato nell'attentato del 28 maggio 1980. Né, va ancora notato, la legittimità dell'ordinanza della Corte bresciana è incrinata dalla svalutazione del contributo del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito il 28 maggio 1985 dal pubblico ministero milanese, parlò dei rapporti instaurati da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e delle relazioni che il primo aveva consegnato al Cap. [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, le aveva affidate al Cap. Ruffino senza, però, offrire specificazione di sorta in merito al contenuto di tali atti. La circostanza, sulla quale il ricorrente insiste a più riprese, secondo cui i preziosi resoconti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati, per ragioni mai chiarite, dispersi non vale, dunque, avuto riguardo alla non decisività dell'elemento controverso, a rendere ammissibile la richiesta di revisione. Sotto questo profilo, vano si rivela il tentativo, operato con il secondo motivo di ricorso, di revocare in dubbio le conclusioni raggiunte nel giudizio di cognizione in ordine all'unicità del contenuto della relazione del 13 dicembre 1979, che l'autorità giudiziaria milanese ricollegò anche alle dichiarazioni in vari momenti rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], la cui interpretazione il ricorrente contesta sulla base di argomentazioni indipendenti, per la quasi totalità, rispetto alle dedotte sopravvenienze istruttorie e connesse, piuttosto, alle risultanze dell'istruttoria effettuata in dibattimento. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pa