CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 01103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18778/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , elettivamente domiciliato in Roma, via Faravelli n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di VICENZA soc. coop. p.a. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eB.[OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 980/2016 depositata il2/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso la decisione del G.D. del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. di ammettere il suo credito (pari a € 282.767,69) al passivo della procedura in via chirografaria, previa revoca dell’ipoteca iscritta a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di consolidamento a medio termine di una serie di debiti già scaduti. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 258/2010, rigettava l’opposizione presentata dalla banca, in presenza dei presupposti dell’azione revocatoria previsti dall’art. 2901 cod. civ. e in ragione dell’assenza di un piano con le caratteristiche richieste dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.. 2. La Corte distrettuale di Venezia, a seguito dell’appello presentato, fra gli altri, da [OSCURATO:SOCIETA]., osservava –per quanto qui di interesse - che al fallimento, dichiarato il 26 luglio 2005, trovava applicazione la miniriforma delle azioni revocatorie introdotta con il d.l. 35/2005. Riteneva che nella fattispecie in esame non ricorressero i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 2901, comma 3, cod. civ., in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale esenzione trovava la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore e non era applicabile alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è, invece, negozio di disposizione patrimoniale. Osservava che l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. non trovava estensione alla revocatoria ordinaria; evidenziava però che nel caso in cui si fosse inteso condividere la tesi opposta, l’esenzione non poteva comunque essere applicata, poiché il piano di risanamento che era stato posto a fondamento del contratto di consolidamento mancava delle caratteristiche richieste dall’art. 2501-bis, comma 4, cod. civ., giacché l’advisor non aveva verificato la veridicità dei dati di bilancio e della situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2004 fornita dal management della società. Precisava, inoltre, che non era onere del fallimento indicare dove e in che misura i dati assunti dalla società di revisione non fossero veridici, in quanto la carenza probatoria in ordine al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. doveva essere individuata a discapito delle banche appellanti. Reputava, infine, che la sussistenza della scientia decoctionis non potesse essere esclusa dalla presentazione di un piano di risanamento aziendale, sia perché dal contratto di consolidamento non emergeva la concessione di nuova finanza, sia perché le plurime incongruenze del piano, che non potevano essere ignorate, inducevano a escludere che le banche potessero ragionevolmente confidare in un superamento della situazione di insolvenza. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 maggio 2016, prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza soc. coop. p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Considerato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha depositato in data 29 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso da lui sottoscritta in virtù del mandato all’uopo conferitogliall’interno della procura alle liti; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Rimangono a carico del rinunciante le spese del giudizio. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per e