CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Palmi del 18 settembre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la pena concordata di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2.871 di multa (con sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata), in relazione al reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Rosarno 1'8 novembre 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispetto al divieto di espatrio indicato tra le prescrizioni applicate, la violazione degli art. 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod. pen., 53, 56 bis e 56 ter della legge n. 689 del 1981 e 2 del protocollo n.4 CEDU, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che nella proposta di programma di trattamento relativo alle pene sostitutive sottoscritta il 15 settembre 2025, l'imputato si era impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite dall'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni della libertà di movimento. Richiamata altresì l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, Rv. 288509), secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di espatrio rientra tra le prescrizioni dettate per la semilibertà, per la detenzione domiciliare e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivi dall'art. 56-ter legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 71 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché, non avendo natura di "pena accessoria", la cui applicazione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dic P.Q.Mabio unica Il F w-rz t.