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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00586/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato , infatti, che si tratta di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, nel respingere il reclamo del detenuto, la legittimità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza in considerazione dei contenuti della missiva inviata al Graviano, essendo presenti in essa frasi ambigue, prive di conseguenzialità logica e con riferimenti a terze persone , oltre alla documentazione allegata che appariva di dubbia finalità; Considerato, inoltre, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di sorveglianza per rigettare il reclamo; Ritenuto, inoltre, che con il ricorso vengono proposte questioni giuridiche in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia poiché le finalità del trattenimento di corrispondenza - di cui all'art. 18-ter Ord. pen. - sono senza dubbio ampliate in considerazione della espressa previsione contenuta nell'art. 41- bis, comma 2-quater lettera e), che realizza un affievolimento delle facoltà di comunicazione pienamente giustificato dalla condizione di particolare pericolosità soggettiva di cui è portatore il singolo soggetto sottoposto al regime differenziato, il che rende costituzionalmente legittima la citata normativa; Ritenuto, poi, che questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che con essa si sia inteso trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dal citato art. 1.8-ter (in tal senso Sez.

I n. 9689 del 12.2.2014); Considerato, quindi, che la motivazione del provvedimento impugnato rispetta tale finalità, atteso che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale di sorveglianza non è irragionevole e non è sindacabile nella presente sede di legittimità; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato , infatti, che si tratta di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, nel respingere il reclamo del detenuto, la legittimità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza in considerazione dei contenuti della missiva inviata al Graviano, essendo presenti in essa frasi ambigue, prive di conseguenzialità logica e con riferimenti a terze persone , oltre alla documentazione allegata che appariva di dubbia finalità; Considerato, inoltre, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di sorveglianza per rigettare il reclamo; Ritenuto, inoltre, che con il ricorso vengono proposte questioni giuridiche in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia poiché le finalità del trattenimento di corrispondenza - di cui all'art. 18-ter Ord. pen. - sono senza dubbio ampliate in considerazione della espressa previsione contenuta nell'art. 41- bis, comma 2-quater lettera e), che realizza un affievolimento delle facoltà di comunicazione pienamente giustificato dalla condizione di particolare pericolosità soggettiva di cui è portatore il singolo soggetto sottoposto al regime differenziato, il che rende costituzionalmente legittima la citata normativa; Ritenuto, poi, che questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che con essa si sia inteso trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dal citato art. 1.8-ter (in tal senso Sez. I n. 9689 del 12.2.2014); Considerato, quindi, che la motivazione del provvedimento impugnato rispetta tale finalità, atteso che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale di sorveglianza non è irragionevole e non è sindacabile nella presente sede di legittimità; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il
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