CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2020
Cassazione n. 02957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 15857/21 proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 3 1 .3 .2021 n. 2613 e la sentenza del Tribunale di Roma 13.1.2020 n. 771; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che: Oggetto:specializzandi -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione (tutti prima del 1991, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], iscrittasi nel 1993); -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza 771/20 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con ordinanza 2613/21 dichiarò inammissibile il gravame dei soccombenti, ex art. 348 bisc.p.c.. 3. Parte degli originari attori hanno impugnato per cassazione, con ricorso fondato su un motivo, la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe non hanno notificato un controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, ai fini della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori. Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità dell’orientamento - cui ha aderito il Tribunale - il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della l. 370/99. 1.1. Il motivo è inammissibile.Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, propostoai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, c.p.c., deve contenere a pana di inammissibilità l’indicazione dei fatti di causa, tanto del primo quanto del secondo grado, ex art. 366, n. 3, c.p.c.. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre i motivi su cui l’appello era fondato, indicazione assente nel ricorso oggi in esame, anche al fine di evidenziare al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame ( ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 13228 del 15/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 9494 del 06/04/2023; Sez. L, Ordinanza n. 7476 dell’08/03/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015 ; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014). 1.2. Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il ricorso sarebbe inammissibile anche per altra ragione, e cioè ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14 112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01) ; princìpi , com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terz