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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 50/1957

ECLI:IT:COST:1957:50
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Davanti al Giudice istruttore di Bolzano era in corso procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per concorso nel reato previsto dagli artt. 11 e 13 del R. D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, per avere esportato fuori dei confini della Repubblica 110 tonnellate di zolfo doppio raffinato ventilato, senza licenza ministeriale, merce che non poteva essere esportata senza licenza, e che fu esportata servendosi di licenza intestata ad altri nomi e per altra merce.

La difesa del Nonna presentava richiesta di sospensione del procedimento, assumendo la illegittimità costituzionale del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923 (senza specificare gli articoli). [OSCURATO:PERSONA] istruttore, in data 16 luglio 1956, ritenuto che la sollevata eccezione di incostituzionalità appariva non manifestamente infondata rimetteva gli atti a questa Corte, sospendendo il giudizio.

L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 luglio 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato il 18 luglio 1956, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre

1956.

Il 12 agosto 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non vi è stata costituzione nell'interesse degli imputati.

Nel suo atto di intervento l'Avvocatura dello Stato così concludeva: "piaccia alla Corte: in via principale, dichiarare non esser luogo a giudizio di legittimità costituzionale della questione come sopra dedotta, e quindi dichiarare inammissibile la questione medesima; in via subordinata, dichiarare non sussistere illegittimità costituzionale delle norme denunciate e, conseguentemente, dichiarare la legittimità costituzionale delle disposizioni medesime".

Al riguardo la stessa Avvocatura eccepiva il difetto del presupposto del giudizio di legittimità, osservando che si riscontra nella specie una nullità di ordine formale, poiché il giudice dell'incidente si è limitato con la sua ordinanza al rilievo generico che gli artt. 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, sarebbero in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, mentre avrebbe dovuto dare sufficiente giustificazione dei motivi che lo inducevano a tale declaratoria.

Nel merito, l'Avvocatura rilevava la insussistenza in concreto di una questione di legittimità costituzionale in quanto il rilascio dei "permessi" di esportazione previsti dalla legge è affidato alla amministrazione statale, nel quadro degli accordi commerciali stipulati con altri Stati e delle esigenze della economia nazionale.

La valutazione della possibilità e della convenienza del rilascio di ogni singolo permesso è fatta con ampia discrezionalità, la quale, appunto perché tale, non intacca diritti soggettivi, ma eventualmente interessi legittimi.

Tali atti amministrativi per la loro discrezionalità non sono soggetti a controllo o sindacato di legittimità.

Infine, l'Avvocatura dello Stato sottolineava la mancanza di fondamento della questione sollevata, rilevando che le disposizioni concernenti le sanzioni comminate per le infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione vanno poste in relazione a tutto il sistema che regola le importazioni e le esportazioni medesime: vanno cioè inquadrate nel sistema del commercio con l'estero, il quale ne risulterebbe sovvertito qualora si potesse prescindere dalle norme speciali in materia dettate nell'interesse dell'economia nazionale.

La stessa norma costituzionale conferma che l'iniziativa privata, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale. : La questione di legittimità costituzionale è, nella ordinanza del Giudice istruttore di Bolzano, contrariamente a quanto si assume nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, concretamente proposta relativamente agli articoli 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, e in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Nel merito l'asserito contrasto è del tutto insussistente.

L'art. 11 del citato R. D.L. 14 novembre 1926 prevede come delitto, punibile con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire 5.000, il fatto di chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata a un porto italiano.

La norma si estende a chiunque trasgredisca alle disposizioni relative ai divieti di importazione.

Le stesse pene si applicano, in forza dell'art. 13, a chi, avendo ottenuto di importare e di esportare merce in deroga ai divieti, ne faccia ad altri cessione senza fornire al cessionario anche le merci.

Si vorrebbe configurare un contrasto tra queste disposizioni e l'art. 41 della Costituzione, in quanto il primo comma di questo articolo dichiara libera la iniziativa economica privata, mentre le disposizioni suddette importano divieti, penalmente sanzionati, che costituiscono altrettante limitazioni di quella libertà.

Al contrario è da osservare che, come questa Corte ha già rilevato nella sua sentenza n. 29 del 1957, l'art. 41 contiene una generica dichiarazione della libertà nella iniziativa economica privata; ma a tale libertà necessariamente corrispondono le limitazioni rese indispensabili dalle superiori esigenze della comunità statale.

È lo stesso art. 41, nei commi secondo e terzo, che sancisce le limitazioni alla libertà di iniziativa dichiarata nel primo comma.

La iniziativa infatti, in virtù del secondo comma, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; ma è soprattutto da considerare il terzo comma, il quale affida al legislatore ordinario la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l'iniziativa privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

I divieti di esportazione e di importazione sono uno degli aspetti con cui si manifesta, nell'interesse sociale, il controllo della libera iniziativa privata.

Questi divieti vanno inquadrati nelle norme che regolano il commercio con l'estero, norme che costituiscono un sistema di delimitazioni e di controllo indispensabili alla difesa della economia e della finanza dello Stato, e tali che senza di essi la disciplina dei rapporti economici e finanziari ne sarebbe sovvertita.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del 16 luglio 1956, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Davanti al Giudice istruttore di Bolzano era in corso procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per concorso nel reato previsto dagli artt. 11 e 13 del R. D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, per avere esportato fuori dei confini della Repubblica 110 tonnellate di zolfo doppio raffinato ventilato, senza licenza ministeriale, merce che non poteva essere esportata senza licenza, e che fu esportata servendosi di licenza intestata ad altri nomi e per altra merce. La difesa del Nonna presentava richiesta di sospensione del procedimento, assumendo la illegittimità costituzionale del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923 (senza specificare gli articoli). [OSCURATO:PERSONA] istruttore, in data 16 luglio 1956, ritenuto che la sollevata eccezione di incostituzionalità appariva non manifestamente infondata rimetteva gli atti a questa Corte, sospendendo il giudizio. L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 luglio 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato il 18 luglio 1956, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 1956. Il 12 agosto 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non vi è stata costituzione nell'interesse degli imputati. Nel suo atto di intervento l'Avvocatura dello Stato così concludeva: "piaccia alla Corte: in via principale, dichiarare non esser luogo a giudizio di legittimità costituzionale della questione come sopra dedotta, e quindi dichiarare inammissibile la questione medesima; in via subordinata, dichiarare non sussistere illegittimità costituzionale delle norme denunciate e, conseguentemente, dichiarare la legittimità costituzionale delle disposizioni medesime". Al riguardo la stessa Avvocatura eccepiva il difetto del presupposto del giudizio di legittimità, osservando che si riscontra nella specie una nullità di ordine formale, poiché il giudice dell'incidente si è limitato con la sua ordinanza al rilievo generico che gli artt. 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, sarebbero in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, mentre avrebbe dovuto dare sufficiente giustificazione dei motivi che lo inducevano a tale declaratoria. Nel merito, l'Avvocatura rilevava la insussistenza in concreto di una questione di legittimità costituzionale in quanto il rilascio dei "permessi" di esportazione previsti dalla legge è affidato alla amministrazione statale, nel quadro degli accordi commerciali stipulati con altri Stati e delle esigenze della economia nazionale. La valutazione della possibilità e della convenienza del rilascio di ogni singolo permesso è fatta con ampia discrezionalità, la quale, appunto perché tale, non intacca diritti soggettivi, ma eventualmente interessi legittimi. Tali atti amministrativi per la loro discrezionalità non sono soggetti a controllo o sindacato di legittimità. Infine, l'Avvocatura dello Stato sottolineava la mancanza di fondamento della questione sollevata, rilevando che le disposizioni concernenti le sanzioni comminate per le infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione vanno poste in relazione a tutto il sistema che regola le importazioni e le esportazioni medesime: vanno cioè inquadrate nel sistema del commercio con l'estero, il quale ne risulterebbe sovvertito qualora si potesse prescindere dalle norme speciali in materia dettate nell'interesse dell'economia nazionale. La stessa norma costituzionale conferma che l'iniziativa privata, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale. : La questione di legittimità costituzionale è, nella ordinanza del Giudice istruttore di Bolzano, contrariamente a quanto si assume nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, concretamente proposta relativamente agli articoli 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, e in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Nel merito l'asserito contrasto è del tutto insussistente. L'art. 11 del citato R. D.L. 14 novembre 1926 prevede come delitto, punibile con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire 5.000, il fatto di chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata a un porto italiano. La norma si estende a chiunque trasgredisca alle disposizioni relative ai divieti di importazione. Le stesse pene si applicano, in forza dell'art. 13, a chi, avendo ottenuto di importare e di esportare merce in deroga ai divieti, ne faccia ad altri cessione senza fornire al cessionario anche le merci. Si vorrebbe configurare un contrasto tra queste disposizioni e l'art. 41 della Costituzione, in quanto il primo comma di questo articolo dichiara libera la iniziativa economica privata, mentre le disposizioni suddette importano divieti, penalmente sanzionati, che costituiscono altrettante limitazioni di quella libertà. Al contrario è da osservare che, come questa Corte ha già rilevato nella sua sentenza n. 29 del 1957, l'art. 41 contiene una generica dichiarazione della libertà nella iniziativa economica privata; ma a tale libertà necessariamente corrispondono le limitazioni rese indispensabili dalle superiori esigenze della comunità statale. È lo stesso art. 41, nei commi secondo e terzo, che sancisce le limitazioni alla libertà di iniziativa dichiarata nel primo comma. La iniziativa infatti, in virtù del secondo comma, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; ma è soprattutto da considerare il terzo comma, il quale affida al legislatore ordinario la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l'iniziativa privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. I divieti di esportazione e di importazione sono uno degli aspetti con cui si manifesta, nell'interesse sociale, il controllo della libera iniziativa privata. Questi divieti vanno inquadrati nelle norme che regolano il commercio con l'estero, norme che costituiscono un sistema di delimitazioni e di controllo indispensabili alla difesa della economia e della finanza dello Stato, e tali che senza di essi la disciplina dei rapporti economici e finanziari ne sarebbe sovvertita. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del 16 luglio 1956, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].