CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19013/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Lizardo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 24 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Milano il 7 novembre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato del bagaglio di un turista in albergo, fatto commesso il 13 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo, anziché del reato consumato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico, siccome non scandito da adeguata critica della sentenza impugnata, che alla p. 9 spiega adeguatamente perché debba ritenersi consumato il reato. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] rii; ittensore [OSCURATO:PERSONA] C eh-- [OSCURATO:PERSONA] sensi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. DEPOSITATO !N [OSCURATO:PERSONA]