CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale amargine del controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 278 del 2015, depositata il 6 ottobre 2015, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Serims.r.l., dedita all’attività di costruzione e compravendita di immobili,dell’avviso di accertamento n. RD0030100219/2008, relativo all’anno diimposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria, a fini Ires, Irap e Iva,aveva rideterminato il reddito di impresa disconoscendo la deducibilità deicosti risultanti dalle fatture 135 e 139 del 2005, rispettivamente di euro 450e di euro 25.833,33, relative al noleggio “a freddo” di mezzi meccanici edalla fattura n. 126 del 2005 di euro 111.884,55, relativa alle opere incemento armato eseguite presso il cantiere di Termoli sull’immobile adestinazione alberghiera, acquistato in corso di costruzione.L’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità dei costi inquestione e la detraibilità dell’Iva relativa ritenendo non inerenti all’attivitàdi impresa i costi sostenuti per il noleggio a freddo di mezzi meccanici inmancanza di prova dell’impiego in azienda di maestranze in grado diutilizzarli e ritenendo che il costo sostenuto per i lavori in corsosull’ immobile acquisito nel corso dell’esercizio non avrebbe potuto esserededotto per intero ma, in quanto relativo a bene strumentale, dovesseessere classificato alla voce B II 5 dello stato patrimoniale “immobilizzazioniin corso ed acconti” e ammortizzato a partire dalla messa in funzione delbene.2. La CTP di Campobasso aveva rigettato il ricorso della societàcontribuente che aveva sostenuto di aver preso a noleggio le attrezzaturecon il relativo personale, come da contratto che aveva prodotto in giudizio,e di aver acquisito il complesso alberghiero non come bene strumentale daimpiegare nell’attività di impresa ma come bene-merce destinato allarivendita.3. La CTR del Molise, adita dalla società contribuente, aveva accoltol’appello e annullato l’avviso di accertamento, ritenendo provata siaNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026l’inerenza dei costi di noleggio sia la natura di bene-merce dell’immobile adestinazione alberghiera acquistato in corso di costruzione.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e la società si è difesacon il controricorso, in particolare, eccependo l’inammissibilitàdell’impugnazione per l’inosservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.Successivamente, il 9 aprile 2026, il Pubblico Ministero, in persona delsostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriacon cui ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdell’impugnazione sollevata dalla controricorrente in relazione alla tardivitàdella proposizione del ricorso per cassazione, notificato il 2 novembre 2016con riferimento alla sentenza pubblicata il 6 ottobre 2015, oltre il terminesemestrale di impugnazione previsto dall’attuale versione dell’art. 327comma 1 c.p.c., richiamato dall’art. 62 comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992 perl’impugnazione in cassazione della sentenza della CTR.1.1. L’eccezione è infondata perché la modifica apportata all’art. 327comma 1 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009 con la riduzione a sei mesi deltermine di impugnazione, per effetto della norma transitoria di cui all’art.58 comma 1 della stessa legge, si applica solo ai giudizi introdotti dopo lasua entrata in vigore e cioè dopo il 4 luglio 2009.1.2. La previsione dell’art. 327 comma 1 c.p.c., applicabile al giudiziointrodotto prima della modifica apportata alla norma dalla legge n. 69 del2009, in vigore dal 4 luglio 2009, stabilisce che "Indipendentemente dallanotificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motiviindicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso unanno dalla pubblicazione della sentenza".Nel giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore della modifica, quindi, ilc.d. termine lungo di impugnazione è di un anno a decorrere dallaNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026pubblicazione della sentenza mediante deposito nella segreteria della CTR,ai sensi dell’ art. 37 d. lgs. n. 546 del 1992.1.3. Al riguardo la Corte ha affermato che « Nel giudizio in cassazioneavverso sentenza d'appello pronunciata in sede di rinvio, instaurato in primogrado con atto di citazione notificato prima dell'entrata in vigore della l. n.69 del 2009, continua ad applicarsi l'art. 327 c.p.c., nel testo anteriore allariforma, sicché il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è di unanno dalla pubblicazione della sentenza, da computarsi ex nominationedierum e da prorogarsi della sola sospensione feriale dei terminiprocessuali; decorso tale termine, il ricorso è inammissibile, a prescinderedalla mancata notificazione della sentenza.» (Cass. n. 11974 del 2026)1.4. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorsointroduttivo del presente giudizio è stato proposto il 6 ottobre 2008 e iltermine di impugnazione della sentenza non notificata, di un anno dalla suapubblicazione, non era ancora decorso, quando il 2 novembre 2016, è statanotificata l’impugnazione avverso la sentenza della CTR, depositata il 6ottobre 2015.Non sussiste, quindi, la ragione di inammissibilità del ricorso per cassazionedenunciata dalla controricorrente e deve procedersi all’esame dei motivi.2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 32 d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 115 c.p.c., avendo il giudice di merito posto afondamento della decisione relativa alla deducibilità dei costi di noleggio “afreddo” dei macchinari descritti nella fattura n. 139 del 2005, un contrattosottoscritto con la fornitrice il 30 settembre 2005 di noleggio “a caldo”, cioècon autista, non prodotto nel corso della verifica fiscale, in violazione dellapreclusione derivante dalla previsione di inutilizzabilità a favore delcontribuente dei documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficioe, quindi, del principio dispositivo che impone al giudice di fondare il suoNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026convincimento esclusivamente sulle prove legittimamente acquisite nelprocesso.2.1. Il motivo è infondato.2.2. L'art.32 comma 4 d.P.R. n.600 del 1973 commina espressamente lasanzione dell’ inutilizzabilità a favore del contribuente nel successivogiudizio di impugnazione dell’atto impositivo della documentazione nonesibita all'amministrazione che ne aveva fatto esplicita richiesta, salvo cheil contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso,non dimostri di non avere potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio percause a lui non imputabili e la ricorrenza della preclusione processualedell’inutilizzabilità opera a prescindere dall’eccezione di parte ed è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass n. 26133 del 2024 Cass.n. 3442 del 2021).2.3. Tuttavia, secondo orientamento consolidato della Corte, l'omessaesibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativadetermina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa,prevista dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, solo in presenza dellospecifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituitodall'invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnatodall'avvertimento sulle conseguenze della sua mancata ottemperanza(Cass. n. 9001 del 2025; Cass. n. 27069 del 2016).2.4. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, nel formulare per la primavolta in sede di legittimità l’eccezione di inutilizzabilità del contratto dinoleggio a caldo, prodotto dalla società contribuente solo nel corso delgiudizio di appello e posto dalla sentenza impugnata a fondamento delladecisione, non ha neanche dedotto di aver espressamente richiesto allasocietà la produzione del documento in questione nel corso della verificafiscale e non è, dunque, configurabile il rifiuto all’esibizione del documentonella fase amministrativa che costituisce il presupposto della preclusioneNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026alla sua utilizzazione ai fini della decisione nel successivo giudizio diimpugnazione.Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.3. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c.,dell’art. 109 t.u.i.r. nonché dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver laCTR posto a fondamento della sua decisione il contratto avente ad oggettoun noleggio c.d. “a caldo”, cioè comprensivo del personale conducente,mentre le fatture oggetto del contenzioso si riferivano ad un noleggio c.d.“a freddo” cioè dei soli macchinari.La CTR avrebbe violato le norme relative alla disciplina dell’onere dellaprova e delle presunzioni laddove, da un lato, ha ritenuto provata l’inerenzadel costo relativo alle fatture di noleggio a freddo sulla base di un contrattodi noleggio a caldo, inconferente rispetto alla prestazione descritta nellafattura e privo di data certa anteriore, e, dall’altro, ha ritenuto le presunzionisemplici dell’ufficio “errate nella fattispecie in quanto superate da provadocumentale”.3.1. Il motivo è inammissibile perché sotto la forma dell’apparentededuzione del vizio di violazione di legge finisce per richiedere alla Corte larivalutazione del materiale probatorio e il riesame del merito in ordine allaritenuta inerenza dei costi di noleggio, riservati al giudice di merito.3.2. La corretta deduzione del vizio di violazione di legge presuppone cheil ricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretacompiuta dal giudice del merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma applicabile indicando specificamente leaffermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la sua correttainterpretazione.Il vizio di violazione di legge si evince, dunque, necessariamente dall’esamedel testo della sentenza impugnata senza richiedere alcuna digressione sulcontenuto delle risultanze istruttorie e non è, quindi, configurabile allorchéNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026il ricorrente sia costretto a fornire una lettura alternativa del materialeprobatorio ed una ricostruzione diversa della fattispecie concreta perevidenziare l’erronea applicazione della norma.3.3. Non può configurarsi, quindi, il vizio di violazione della previsionedell’art. 109 t.u.i.r. o dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 nella censura rivoltadalla ricorrente al giudizio di fatto espresso dalla CTR allorché ha ritenutodimostrata, con la produzione del contratto di noleggio a caldo, l’inerenzadel costo e legittima la detrazione dell’iva relativa alla fattura contestata.3.4. Con riguardo alla violazione della disciplina delle prove lamentatadalla ricorrente la Corte ha chiarito che la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiasecondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito diun’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia erratonel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell’esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 comma 1n. 5 c.p.c. (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n.13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020).3.5. Analogamente, la Corte ha affermato in relazione alla violazione delladisciplina sulla formazione della prova presuntiva che in tema di presunzionipuò essere dedotta come falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. l’erroneasussunzione da parte del giudice di merito sotto i tre caratteri della gravitàprecisione e concordanza di fatti storici che ne sono privi e, per restarenell’ambito del vizio di violazione di legge, la critica deve concentrarsisull’inesistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condottonella sentenza impugnata senza involgere la ricostruzione del fatto (Cass.n. 17720 del 2018).3.6. Nel caso di specie, la ricorrente, con riguardo alla lamentata violazionedel precetto dell’art. 2697 c.c., non ha dedotto che la CTR abbia errato nellaNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026ripartizione dell’onere della prova dell’inerenza all’attività di impresa delcosto risultante dalle fatture di noleggio che, correttamente, è stato postoa carico della contribuente ma ha rivolto la sua censura all’esito dellavalutazione probatoria del giudice di merito cioè al fatto che lo abbiaritenuto assolto.Con riguardo, poi, alla violazione della disciplina della prova presuntiva laricorrente ha in realtà inteso censurare non i termini e le modalità delragionamento inferenziale ma il suo risultato e cioè il giudizio di fattoespresso dalla CTR che, all’esito della valutazione delle risultanzeprobatorie, ha ritenuto che la società contribuente con la produzione delcontratto di noleggio “ a caldo”, cioè con autista dei mezzi meccanici, avessesuperato la presunzione di non inerenza dei costi, tratta dall’Ufficio dal fattoche la società non avesse personale abilitato a condurle.La censura si è in tal modo risolta nella richiesta dalla Corte di rivalutazionedel merito insindacabile nel giudizio di legittimità.4. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2709c.c., 2735 c.c., 115 e 116 c.p.c., 102 e 109 t.u.i.r. per aver la CTR ritenutoil complesso turistico in corso di costruzione sul litorale di Termoli un benemerce, destinato ad essere ceduto, anziché un bene strumentale dellasocietà “senza considerare che dal supplemento istruttorio effettuatodall’Ufficio […] è emerso inconfutabilmente che detto manufatto è statocontabilizzato nel bilancio regolarmente depositato presso la C.C.I.A.A trale immobilizzazioni materiali in quanto bene strumentale.” La CTR avrebbe,in particolare, trascurato di valutare la prova legale risultante dalledichiarazioni confessorie stragiudiziali rese dal legale rappresentante dellasocietà all’Agenzia delle Entrate nel corso della verifica in ordine alla naturadi bene strumentale del complesso alberghiero, in violazione dell’art. 2735c.c., e le risultanze della nota integrativa allegata al bilancio nella parte inNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026cui illustrava l’appostazione del bene tra le immobilizzazioni materiali, inviolazione dell’art. 2709 c.c..4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché sotto la formadell’apparente deduzione del vizio di violazione di legge sottintende larichiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e del giudizio di meritoespresso dalla CTR in ordine all’accertamento della natura di benestrumentale o di bene-merce dell’immobile in questione.4.2. Come già, nel precedente motivo, la ricorrente censura non giàl’erronea affermazione in diritto nella sentenza impugnata dell’inefficaciadi prova legale contro la società della confessione stragiudiziale del suolegale rappresentante, in violazione dell’art. 2735 c.c., o dell’irrilevanzaprobatoria delle risultanze delle sue scritture contabili, in violazione dell’art.2709 c.c., ma il fatto che la CTR non abbia ritenuto di trarvi, all’esitodell’esame del materiale probatorio ad essa riservato, la conclusione dellanatura di bene strumentale del manufatto oggetto di contestazione,secondo la sua tesi difensiva.5. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi che hannocostituito oggetto di discussione fra le parti, avendo la CTR omesso divalutare le prove decisive offerte dall’Ufficio, costituite dalla confessionestragiudiziale resa dal legale rappresentante della contribuente e dalla notaintegrativa al bilancio da cui emergerebbe l’avvenuta contabilizzazione frale immobilizzazioni materiali, come bene strumentale, dell’immobile oggettodi contestazione.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che l’ art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40del 2006, delinea uno specifico vizio denunciabile per cassazione solo inrelazione all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,da intendersi riferito a un preciso accadimento in senso storico-Numero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019;Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).Il vizio denunciato presuppone, in particolare, che il ricorrente nel contestodella censura enunci uno specifico fatto storico che sia un fatto principale,in quanto fatto costitutivo modificativo impeditivo o estintivo dellafattispecie normativa o un fatto secondario, dedotto in funzione della provadi un fatto principale (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), mentre la deduzionedell’omesso esame di argomentazioni difensive o di singole risultanzeistruttorie o di deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamentodel giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengonoalla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non piùdeducibile come motivo di ricorso (Cass. n. 11863 del 2018; Cass. n. 10525del 2022).5.3. Nel caso di specie il motivo è formulato con riferimento nonall’omessa valutazione di specifici fatti storici decisivi secondo il paradigmadel vizio delineato dall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ma all’omessavalutazione delle prove e dei documenti offerti dall’amministrazionefinanziaria per dimostrare l’avvenuta appostazione in bilancio dell’immobilecome bene strumentale, senza neanche illustrare le ragioni della decisivitàdell’informazione.La ricorrente finisce così per censurare invece che l’omesso esame di unfatto storico decisivo, la selezione e valutazione delle prove rilevanti ai finidella decisione riservata al giudice di merito.6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.8. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èNumero registro generale 25176/2016Numero sezionale 4269/2026Numero di raccolta generale 16411/2026Data pubblicazione 26/05/2026ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a Serims.r.l. le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800 percompenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali eoneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]