CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata al predetto per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con altra meno afflittiva. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la viola- zione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale cautelare si è limitato a ritenere la gravità dei fatti recentemente commessi, senza specificare gli elementi, concreti e attuali, da cui trarre la sussistenza delle esigenze cautelari per il man- tenimento della custodia in carcere, e senza considerare le circostanze evidenziate dalla difesa, ossia: l'interruzione delle presunte condotte illecite al giugno 2020; la circostanza che, prima dell'arresto, l'indagato fosse spontaneamente rientrato dalla Svizzera, dove si era recato per motivi di lavoro, una volta appresa dell'esi- stenza dell'ordinanza a suo carico; Ella pronta costituzione presso la P.g. di Guar- davalle. Evidenzia il difensore che difetterebbero i requisiti dell'attualità e della concretezza della ritenuta esigenza cautelare, considerando che l'indagato viveva e lavorava stabilmente in Svizzera, regione per cui egli aveva interrotto i già estemporanei ed occasionali legami con i presunti sodali. Aggiunge, infine, il difensore che la motivazione sarebbe apparente anche in relazione al profilo dell'adeguatezza della misura applicata, ritenuta proporzionata ed inutilmente afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che, con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modifi- cato dall'art. 4 della leggehlaige 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa,d oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria; tale presunzione dispiega i suoi effetti non solo nel momento applicativo della misura cautelare, ma durante tutto il procedimento, fino a quando siano dedotti elementi concreti in grado di supe- rarla. 3. Si osserva altresì che la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura impone la verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017 - dep. 27/07/2017, Sciacovelli, Rv. 270795). 4. Nel caso di specie, come si apprende dall'ordinanza impugnata, la difesa aveva dedotto, a sostegno dell'istanza di affievolimento delle esigenze cautelari, il decorso del tempo dalla commissione dei fatti, la condotta irreprensibile tenuta dall'indagato all'interno della struttura carceraria, la perdita di efficacia della mi- sura relativamente alle contestazioni ex art. 73 d.P.R. n. 309 d.P.R. 1990 (capi 19 e 20), l'allontanamento dal territorio calabrese prima dell'esecuzione dell'ordi- nanza cautelare. 4. Orbene, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta e da pre- sunte violazioni di legge, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, non solo che la questione afferente all'epoca della commissione del fatto e al tempo di operatività del sodalizio era già stata affrontata in sede di riesame, con ciò evidentemente ritenendo che non si tratta di un elemento di novità rilevante ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ma che essa non è deducibile in questa sede, correttamente ri- chiamando il principio, qui da confermare, secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, dep. 23/04/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, dep. 03/11/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Pantano, Rv. 252050). Allo stesso modo, il Tribunale ha correttamente rilevato che la condotta tenuta durante l'esecuzione della misura non costituisce indice di cessazione della esi- genze cautelari, trattandosi di un elemento che, non incidendo sulla valutazione del pericolo di recidivanza, è inidoneo a superare la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 5. Quanto, poi, all'allontanamento dell'indagato dall'ambiente criminale, si tratta, ancora una volta, di una circostanza già valutata in sede di applicazione della misura e, quindi, non valutabile ex art. 299 cod. proc. pen. In ogni caso, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato è gravato da numerosi precedenti penali per detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di armi, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: elementi ritenuti, in maniera non certo implausibile, sintomatici di una concreta e attuale pericolosità, in relazione ai quali il ricorrente non prende posizione. 6. Si osserva, infine, che la circostanza indicata nel ricorso, sq-condq ,cu' l'in- .(4 ht041..4 dagato fece spontaneamente rientro dalla Svizzera una volta appresaxdel 'esi- stenza dell'ordinanza a suo carico, non solo non emerge dagli atti, ma nemmeno era stata dedotta davanti al Tribunale cautelare, sicché, stante la natura devolutiva dell'appello cautelare, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedi- mento gravato, con la conseguenza che con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015 - dep. 15/07/2015, Loffredo, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012 - dep. 13/11/2012, Xu, Rv. 253786; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999 - dep. 21/07/1999, Moledda, Rv. 214261). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ikmmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4mmende. Manda alla cancelleria per