Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 10940/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava, in favore di Francesco ROVIDA, la disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla Corte di Appello di Ancona, rispettivamente, in data 1° marzo 2011 (irrevocabile il 13 maggio 2011) e in data 25 ottobre 2013 (irrevocabile il 23 marzo 2017) - entrambe relative ad episodi di furto avvenuti, rispettivamente, in Numana il 23 agosto 2010 e in [OSCURATO:PERSONA] il 22 agosto 2010 - e, per l'effetto, ritenuto più grave il reato giudicato con la prima pronuncia (sanzionato con la pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa), rideterminava la pena in un anno e giorni quindici di reclusione e 350,00 euro di multa; rigettava, di contro, l'istanza con riguardo ai reati di furto e di indebito utilizzo di carta di credito commessi in Pavia il 14 gennaio 2003, in quanto antecedenti di sette anni ai due reati di furto già menzionati.

2. Francesco ROVIDA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, cpv., cod. pen. e agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza effettivamente presentata dall'interessato, applicando ex officio la disciplina della continuazione con riferimento a reati giudicati con sentenze diverse da quelle espressamente indicate nell'atto introduttivo presentato in data 15 febbraio 2021 e riportate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 2 febbraio 2021 (nr.

SIEP 313/2020).

La richiesta originaria aveva, in particolare, ad oggetto: 1) il reato di furto aggravato, commesso a Martinsicuro il 31 maggio 2017, giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 19 novembre 2018 (irrevocabile il 19 marzo 2019); 2) il reato di evasione, commesso a Martinsicuro il 4 giugno 2017, giudicato con sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 1° aprile 2019 (irrevocabile il 18 dicembre 2019); 3) il reato di rapina, commesso a Martinsicuro il 10 giugno 2018, giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 28 giugno 2019 (irrevocabile il 29 ottobre 2020).

Il semplice confronto fra la richiesta del condannato e l'ordinanza censurata faceva emergere ictu ocu/i l'errore in cui era incorso il G.i.p. del Tribunale di Teramo, che giustificava l'annullamento del provvedimento de quo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice dell'esecuzione, invece di pronunciarsi sulla istanza di continuazione fra reati giudicati con le tre sentenze indicate nel provvedimento di cumulo emesso il 2 febbraio 2021 dal Procuratore della Repubblica di Teramo (e richiamate nella superiore esposizione in fatto sub § 2.), ha deliberato, con l'ordinanza impugnata, su fatti diversi giudicati con tre sentenze diverse (v. sub §

1. dell'esposizione in fatto), non costituenti oggetto della richiesta introduttiva presentata dall'interessato.

Il giudice di merito ha, dunque, da un lato, emesso un provvedimento ex officio, in patente violazione del principio della domanda che informa la procedura di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. ("Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore": fra le più recenti, Sez. 1, n. 23525 del 18/5/2021, Barzine', Rv. 281396: "Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.") e, dall'altro, ha omesso del tutto di decidere su quanto effettivamente richiesto ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Teramo, diversa persona fisica (C.

Cost. n. 187/2013), che dovrà provvedere ex novo sull'istanza avanzata dal condannato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al G.i.p. del Tribunale di Teramo.

Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava, in favore di Francesco ROVIDA, la disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla Corte di Appello di Ancona, rispettivamente, in data 1° marzo 2011 (irrevocabile il 13 maggio 2011) e in data 25 ottobre 2013 (irrevocabile il 23 marzo 2017) - entrambe relative ad episodi di furto avvenuti, rispettivamente, in Numana il 23 agosto 2010 e in [OSCURATO:PERSONA] il 22 agosto 2010 - e, per l'effetto, ritenuto più grave il reato giudicato con la prima pronuncia (sanzionato con la pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa), rideterminava la pena in un anno e giorni quindici di reclusione e 350,00 euro di multa; rigettava, di contro, l'istanza con riguardo ai reati di furto e di indebito utilizzo di carta di credito commessi in Pavia il 14 gennaio 2003, in quanto antecedenti di sette anni ai due reati di furto già menzionati. 2. Francesco ROVIDA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, cpv., cod. pen. e agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza effettivamente presentata dall'interessato, applicando ex officio la disciplina della continuazione con riferimento a reati giudicati con sentenze diverse da quelle espressamente indicate nell'atto introduttivo presentato in data 15 febbraio 2021 e riportate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 2 febbraio 2021 (nr. SIEP 313/2020). La richiesta originaria aveva, in particolare, ad oggetto: 1) il reato di furto aggravato, commesso a Martinsicuro il 31 maggio 2017, giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 19 novembre 2018 (irrevocabile il 19 marzo 2019); 2) il reato di evasione, commesso a Martinsicuro il 4 giugno 2017, giudicato con sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 1° aprile 2019 (irrevocabile il 18 dicembre 2019); 3) il reato di rapina, commesso a Martinsicuro il 10 giugno 2018, giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 28 giugno 2019 (irrevocabile il 29 ottobre 2020). Il semplice confronto fra la richiesta del condannato e l'ordinanza censurata faceva emergere ictu ocu/i l'errore in cui era incorso il G.i.p. del Tribunale di Teramo, che giustificava l'annullamento del provvedimento de quo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell'esecuzione, invece di pronunciarsi sulla istanza di continuazione fra reati giudicati con le tre sentenze indicate nel provvedimento di cumulo emesso il 2 febbraio 2021 dal Procuratore della Repubblica di Teramo (e richiamate nella superiore esposizione in fatto sub § 2.), ha deliberato, con l'ordinanza impugnata, su fatti diversi giudicati con tre sentenze diverse (v. sub § 1. dell'esposizione in fatto), non costituenti oggetto della richiesta introduttiva presentata dall'interessato. Il giudice di merito ha, dunque, da un lato, emesso un provvedimento ex officio, in patente violazione del principio della domanda che informa la procedura di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. ("Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore": fra le più recenti, Sez. 1, n. 23525 del 18/5/2021, Barzine', Rv. 281396: "Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.") e, dall'altro, ha omesso del tutto di decidere su quanto effettivamente richiesto ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Teramo, diversa persona fisica (C. Cost. n. 187/2013), che dovrà provvedere ex novo sull'istanza avanzata dal condannato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al G.i.p. del Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 10940/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris