CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art.622 cod. proc. pen.; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di difesa nel grado in favore dei propri assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 4 maggio 2017 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti, di cui agli artt. 110, 56 e 317 cod. pen. (capo A); 110, 56 e 629 cod. pen. (capo B); 110, 326, comma 1, e 61 n. 2 cod. pen. (capo C); 110, 323 e 61 n. 2 cod. pen. (capo D); 110, 323 e 61 n. 2 cod. pen. (capo E); 61 n. 2 e 479 cod. pen. (capi F) e G), questi ultimi contestati al solo [OSCURATO:PERSONA]). Ai due imputati era stato addebitato di avere, in concorso tra loro, il [OSCURATO:PERSONA] abusando della sua qualità e dei poteri di [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], presidente della Regione Molise, ad adottare provvedimenti destinati a garantire il finanziamento di ingenti somme di denaro pubblico in favore dell'emittente televisiva "Telemolise", senza riuscire nell'intento per cause non dipendenti dalla loro volontà; in particolare per avere rivelato al [OSCURATO:PERSONA] la pendenza di un procedimento a suo carico e delle indagini in corso (quindi rivelando notizie destinate a rimanere segrete), prospettandogli di archiviare il procedimento se fossero state adottate una serie di misure economiche a sostegno della emittente televisiva di cui la [OSCURATO:PERSONA] era direttrice, e di attivare, in caso di rifiuto, le investigazioni per evidenziare "punti oscuri" della vicenda ancora non emersi; per avere, inoltre, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una iniziativa legislativa per il finanziamento di emittenti televisive, con l'erogazione di un contributo straordinario a "Telemolise", minacciando altrimenti l'avvio di una sistematica campagna giornalistica diffamatoria tesa a screditare la figura personale e politica del presidente regionale; ed ancora, per avere, al fine di portare a compimento quel disegno criminoso, concorso nella commissione di un abuso dell'ufficio, avendo il [OSCURATO:PERSONA], violando i propri doveri e quello di astensione, tentato di delegare la polizia giudiziaria a svolgere indagini, in relazione ad un esposto anonimo e ad articoli di stampa, a carico di una società del [OSCURATO:PERSONA], nonostante altra indagine fosse condotta personalmente dal Procuratore della Repubblica di Campobasso (pure commettendo il [OSCURATO:PERSONA] falsi in atti pubblici, prospettando l'esistenza di una situazione di incompatibilità allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria del personale della Questura di Campobasso, presso la quale prestava servizio la sorella del Di laura Frattura e circa la inesistenza di una sua incompatibilità in ragione della relazione sentimentale instaurata con la [OSCURATO:PERSONA]): nel contempo compiendo altro abuso di ufficio con l'avvio di ulteriori indagini a carico del Questore di Campobasso a scopo di "ritorsione" e per arrecare allo stesso un danno ingiusto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, agli effetti civili, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 441, comma 5, 603, 125, 192 e 546 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, nonché mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte territoriale ammesso nel giudizio di secondo grado alcune prove nuove indicate dalla difesa degli imputati e, invece, rigettando le sollecitazioni istruttorie che erano state formulate dal pubblico ministero e dalla parte civile; e comunque per avere incongruamente valutato le singole prove a carico in maniera atomizzata e non in forma congiunta, trascurando taluni dati informativi (in specie, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dei messaggi rinvenuti nel cellulare del denunciante) che avevano riscontrato l'attendibilità della deposizione accusatoria del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l'esistenza della cena nel corso della quale gli imputati avevano formulato il loro "ricatto". In particolare, la Corte di merito aveva omesso di considerare le valutazioni e gli esiti del procedimento disciplinare svoltosi a carico del [OSCURATO:PERSONA]; aveva ingiustificatamente disatteso la richiesta di integrazione probatoria per la riassunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effettuazione di una nuova perizia tecnica sui cellulari dei protagonisti della vicenda, integrazioni probatorie che avrebbero potuto fornire elementi di conoscenza decisivi; aveva valorizzato singoli dati marginali e secondari per poter screditare la versione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e quella del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza formulata nell'atto di appello del pubblico ministero, con la quale era stata denunciata la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado di una lettera a suo tempo inviata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] al Procuratore D'Alterio, avente contenuto sostanzialmente confessorio. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 190, comma 3, 191, 441, comma 5, 495 e 603 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, per contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte di appello, con ordinanza del 22 novembre 2019, disposto l'acquisizione della relazione di perizia dell'ing. Civino, avente ad oggetto il contenuto della memoria del cellulare della parte civile, e per avere successivamente, nella motivazione della sentenza, omesso di tenere conto dei risultati di quella relazione, così implicitamente -e illegittimamente- revocando il proprio precedente provvedimento di ammissione di quella prova. 3. Con memorie trasmesse via pec, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori della imputata [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto rigettarsi ovvero dichiararsi l'inammissibilità del ricorso: essendo stata denunciata la mancata assunzione di prove che non avevano il carattere della decisività; la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., inapplicabile nel caso di specie, nel quale la Corte di appello non aveva riformato ma aveva confermato la sentenza assolutoria di primo grado; e la mancata considerazione di una doglianza che era stata formulata dalla parte civile non con il proprio atto di appello, bensì con quello del pubblico ministero. Con una delle due memorie è stata, altresì, chiesta la condanna della parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla imputata nel giudizio di legittimità. 4. Con memoria trasmessa via pec l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto rigettarsi ovvero dichiararsi l'inammissibilità del ricorso: essendo stata dedotta la mancata assunzione di elementi di prova privi del requisito della decisività, essendo stata la parola accusatrice del [OSCURATO:PERSONA] smentita da evidenze oggettive, documentali, tecniche e logiche; contenendo l'impugnazione una aspecifica e comunque non consentita sollecitazione alla rivalutazione degli atti del processo, di cui era stato pure travisato il tenore probatorio. I difensori hanno, infine, domandato la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per colpa grave del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è privo di pregio. 2.1. Preliminarmente va rilevato come la denunciata violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la mancata osservanza di quelle norme processuali, dedotta indipendentemente dalla formulazione di vizi di motivazione, non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). Resta la prospettata violazione dell'art.125 cod. proc. pen., ma la stessa, attenendo ad una asserita incongruenza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, finisce per refluire nell'esame dei prospettati vizi di motivazione. 2.2. Infondate sono, poi, le denunciate violazioni degli artt. 441, comma 5, e 603 cod. proc. pen., così come la doglianza formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), dello stesso codice di rito. Costituiscono, infatti, espressione di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197). D'altro canto, in siffatte ipotesi la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, lungi dal poter essere rimessa in discussione in sede di legittimità dalla parte che non ha alcun diritto alla prova, essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (così, ex multis, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203427), può essere sindacata con il ricorso per cassazione soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163). 2.3. Per ciò che concerne i dedotti vizi di motivazione, va preliminarmente evidenziato come la parte civile ricorrente ha espressamente limitato le proprie doglianze alle parti della sentenza in cui sono state esaminate le vicende oggetto dei capi d'imputazione A), B) e C), con esclusione di ogni riferimento ai reati di cui ai restanti capi D), E), F) e G). Seguendo tale impostazione, bisogna prendere atto come le doglianze difensive, pur prospettate in termini di vizi motivazionali, si siano tradotte in sostanza in mere censure in fatto, avendo il ricorrente sollecitato una g2- reinterpretazione delle emergenze processuali, rispetto alle quali è stata offerta una mera chiave di lettura alternativa a quella prescelta dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi dalla consolidata regula iuris secondo la quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di una ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi di prova già valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In tale ottica, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata non presenti incongruenze o lacune tali da disarticolarne la tenuta logica, né contraddizioni o manifeste illogicità nella valutazione dei dati informativi a disposizione: avendo la Corte di appello convincentemente spiegato come - a fronte della versione offerta dagli imputati, che avevano negato con nettezza di aver organizzato e partecipato nell'autunno del 2013 ad una cena in casa del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata da loro formulata la richiesta concussiva ai danni del [OSCURATO:PERSONA], allora presidente della Regione Molise, con contestuale rivelazione di segreti d'ufficio da parte del [OSCURATO:PERSONA] - il racconto accusatorio contenuto nella denunzia del dicembre 2014 dell'odierna parte civile fosse risultato, per un verso, soggettivamente inattendibile, per altro verso indimostrato per l'assenza di elementi di riscontri estrinseci obiettivi. Indicazioni, quelle del denunciante, intrinsecamente e soggettivamente non credibili - hanno perspicuamente sottolineato i giudici di merito - sia perché il [OSCURATO:PERSONA], che riguardo ai dettagli di quella cena aveva fornito nel tempo narrazioni differenti, aveva accusato di quei gravi reati il pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] che, in precedenza, aveva avviato una indagine a carico dello stesso presidente della regione in relazione alle vicende della società Biocom; sia perché il [OSCURATO:PERSONA], anziché denunciare subito, già nell'autunno 2013, di essere stato vittima di quella asserita iniziativa concussive, aveva incomprensibilmente atteso oltre un anno per accusare il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di essere 'complici' di una più ampia congiura ai suoi danni di natura politico-giornalistica, dopo aver appreso di essere sottoposto ad indagini in altro procedimento penale curato dalla medesima Procura di Campobasso per i reati di corruzione. [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, benché reiteratamente richiesto, aveva sistematicamente negato agli inquirenti la disponibilità a fornire agende o calendari che potessero confermare cronologicamente la veridicità di quell'impegno conviviale; giungendo a mettere tardivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, solo nel corso del giudizio di appello, la stampa di alcuni fogli di un'agenda elettronica, privi di autenticità di provenienza, generici, incompleti e di scarsa affidabilità probatoria. La Corte distrettuale ha, altresì, puntualizzato, con un rigorosa disamina degli elementi di conoscenza acquisiti, come la veridicità del racconto accusatorio del [OSCURATO:PERSONA] non potesse considerarsi corroborata né dalle discordanti e in parte reticenti dichiarazioni testimoniali rese dal [OSCURATO:PERSONA], suo amico da molti anni e persona tutt'altro che disinteressata nella vicenda, che pure si era ben guardato dal mettere a disposizione una copia della propria agenda, personale e professionale, che gli era stata domandata dagli investigatori. Né dalla generica e tardiva deposizione de relato del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a riportare alcune scarne notizie che in precedenza gli aveva dato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. E neppure dalla nota riservata che il [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva trasmesso nell'aprile del 2014 al proprio capo ufficio, contenente notizie a proposito di quella cena, perché formulata in termini dubitativi e comunque riportante informazioni fornitegli dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], a suo volta testimone de relato: il quale, peraltro, avrebbe narrato del tenore dei colloqui tra commensali in termini molto diversi da quelli poi riferiti nella sua denuncia dal [OSCURATO:PERSONA] e nella sua testimonianza dal [OSCURATO:PERSONA]. Non conducevano a diverse conclusioni, ha perspicuamente notato la Corte di merito, le indicazioni che tale professionista aveva dato alla polizia giudiziaria durante le indagini appena due mesi prima di fare quelle confidenze al D'Angelo, considerato che, in quella occasione, lo stesso si era ben guardato dal riferire agli inquirenti della esistenza di quella cena: circostanza, questa, che aveva gettato un'ombra sia sulla credibilità di un teste che non era a conoscenza diretta dei fatti, sia sul reale scopo della iniziativa di chi aveva voluto 'sfruttare' la disponibilità dello stesso Prencipe a "veicolare" quelle notizie presso il p.m. D'Anglo: il che aveva legittimato la decisione della Corte di appello di non accogliere la sollecitazione difensiva alla rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale per poterne raccogliere la testimonianza. Argomenti valutativi questi, esposti nei suoi passaggi essenziali dalla sentenza impugnata, che la difesa della parte civile ha censurato in termini generici, con una doglianza incentrata su una asserita verifica atomistica degli elementi di prova, con i quali il ricorrente ha, dunque, finito sostanzialmente per non dialogare. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. La parte civile, deducendo una violazione di legge processuale e, dunque, la nullità della sentenza impugnata, si è doluta del mancato esame da parte della Corte territoriale di una specifica questione che era stata posta con l'atto di appello presentato dal pubblico ministero e che nel proprio atto di impugnazione era stata richiamata in maniera non approfondita. Trova, dunque, applicazione la causa speciale di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che attiene alla deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto che il ricorrente non aveva segnalato specificamente alla cognizione del giudice di appello. 4. Il terzo motivo del ricorso è, nella parte in cui è stata dedotta una violazione di norme processuali, manifestamente infondato. Il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione del principio del contraddittorio asserendo che la Corte di appello avrebbe revocato, senza sentire sul punto le parti, l'ordinanza di ammissione della prova concretizzatasi nell'espletamento di una consulenza su un apparecchio cellulare, non essendovi stata nel giudizio di secondo grado l'adozione di alcun provvedimento di revoca di assunzione di quella prova. La difesa della parte civile, invero, si è sostanzialmente doluta del fatto che, nel valutare gli esiti di quegli accertamenti tecnici, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare uno dei risultati che avrebbe in parte riscontrato quanto sostenuto da quella stessa difesa. Il problema sarebbe stato, quindi, prospettabile esclusivamente in termini di vizio della motivazione della decisione gravata, ma l'atto di impugnazione, in relazione anche a tale specifico aspetto, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la aspecificità del suo contenuto: avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con quel passaggio della sentenza impugnata nel quale i giudici di secondo grado non si erano limitati a sottolineare che l'autore della consulenza di parte non era stato esaminato in giudizio, bensì avevano stigmatizzato la circostanza che la questione posta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] riguardava il contenuto di un file "offerto in visione alla Corte", sulla cui originalità non vi era alcuna garanzia, e non anche il supporto informatico sul quale quel file era stato originariamente memorizzato (v. pag. 219 sent. impugnata).5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alle richieste formulate dai difensori degli imputati ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., ritiene la Corte che vi siano giustificati motivi per compensare le spese relative all'azione civile e per disattendere le ulteriori istanze di condanna formulate da quelle difese: considerato che le vicende dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono caratterizzate da aspetti di obiettiva opacità e sono state oggetto di una pronuncia che, per la complessità delle sottostanti situa