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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 novembre 1972

Cassazione n. 44354/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1972 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septire le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 11/6/2024, ha rigettato l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 2/5/2024 avente a oggetto "lettera autografa di [OSCURATO:PERSONA] (...) indirizzata al Vescovo di [OSCURATO:PERSONA], datata 1562", ipotizzandosi il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen. 2.

Avverso tale provvedimento Fioretto, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione.

Con un primo motivo di ricorso denuncia "l'inosservanza di norme processuali (...) per mancanza di motivazione, nel provvedimento di sequestro e nell'ordinanza impugnata, della dovuta motivazione sulla qualità di bene inalienabile della missiva oggetto di tale misura e sulla sussistenza del reato presupposto con violazione degli artt. 518 quater c.p. e 253 c.p.p.".

Si assume che i predetti provvedimenti non forniscono alcuna indicazione in ordine al reato presupposto, sulle ragioni per le quali la missiva costituirebbe un bene mobile "di interesse religioso appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche", e alrinventariazione e catalogazione della missiva".

Con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione deducendosi "la nullità dell'ordinanza pronunciata il 13/6/2024 ... per omessa motivazione sulle esigenze cautelari relative alla missiva oggetto del decreto di sequestro e conseguente violazione degli artt. 518 quater c.p., art. 125 comma 3 c.p.p. e 253.1 c.p.p.".

Si osserva che la motivazione del Tribunale era calibrata sulla lettera, consegnata da Fioretto ai Carabinieri il 24/5/2024, con cui il [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 1562, aveva invitato il vescovo Mannelli a una scrupolosa esazione delle rendite ecclesiastiche, che, però, era diversa da quella oggetto della segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] e Bibliografica dell'Umbria, che il [OSCURATO:PERSONA] del Nucleo di Perugia avevano chiesto al PM di sequestrare, che riportava la raccomandazione rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] al vescovo Mannelli, sempre nell'anno 1562, in favore dei figli di "messer Antonio di Gallese", documento che era stato consegnato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri e sequestrato ex art. 354 cod. proc. pen., cosicché in relazione all'apprensione della prima delle due lettere l'ordinanza mancava di motivazione.

Con il terzo motivo, si prospetta la "nullità del decreto di sequestro" in quanto privo dell'esposizione dei motivi per cui il documento veniva considerato "corpo di reato per cui si procede o comunque cosa pertinente al reato", così non consentendo "il controllo difensivo e giudiziario sulla pertinenza al reato presupposto del bene sequestrato, con conseguente violazione degli artt. 125.3 e 253.1 c.p.p".

Si assume che: nel decreto di sequestro non era stato specificato il suo oggetto per cui l'apprensione del bene doveva essere imputata a un'iniziativa della PG cui avrebbe dovuto seguire la convalida del PM mai avvenuta; il decreto di sequestro "richiama per relationem quanto asserito nell'istanza della [OSCURATO:PERSONA] di emettere il detto provvedimento cautelare" senza contenere alcuna valutazione critica di tale istanza; al "decreto di sequestro notificato a Fioretto non era allegato il rapporto di polizia giudiziaria che ne integrava il contenuto". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

Va, però, preliminarmente ricordato che, in mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di tipo sostanziale ritenendo che l'accertamento dell'interesse culturale prescinda da un'espressa dichiarazione amministrativa reputandosi sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, Quercetti, Rv, 279756- 01; conf.

Sez. 3, n. 24344 del 15/5/2014, Rapisarda, Rv. 259305-01; SeZ . 2, n. 36111 del 18/7/2014, Medda, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, Saccone e altro, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri.

Tale orientamento appare in linea con la definizione di bene culturale che si rinviene nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cui la legge n. 22/2022, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 518 bis e seguenti, costituisce strumento attuativo, che prescinde dalla preventiva dichiarazione di interesse culturale da parte dell'organo amministrativo.

Va anche segnalato che la lettera h) del comma 2 dell'art. 2 della Convenzione riconduce alla categoria dei beni culturali i "manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni".

La motivazione del Tribunale del riesame, che è giunto alla conclusione secondo cui, "a prescindere dal luogo del rinvenimento", alla missiva consegnata da Fioretto ai Carabinieri il 24 maggio può astrattamente attribuirsi la natura di "bene archivistico protetto e tutelato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'Umbria, Diocesi di Foligno" si sottrae, quindi, alle censure difensive collocandosi nel solco segnato dal consolidato orientamento di legittimità innanzi indicato.

2. Tanto precisato, coglie nel segno il secondo motivo d'impugnazione anche se la sua fondatezza non determina gli effetti auspicati dal ricorrente.

Dianzi il Tribunale il ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto per carenza di motivazione sostenendo che non venivano specificati: le finalità perseguite tramite l'apprensione della missiva; la condotta ascritta all'imputato; le coordinate spazio temporali in cui i fatti si sarebbero compiuti; il bene sequestrato "(tanto che poi il sequestro è di fatto caduto di un bene diverso)"; la ragione per la quale la missiva sequestrata il 24/5/2024 doveva ritenersi corpo di reato/cosa pertinente al reato.

3. Orbene, gli atti processuali allegati al ricorso provano che la missiva di [OSCURATO:PERSONA] sequestrata il 24/5/2024 non è quella oggetto della comunicazione notizia di reato che aveva determinato l'avvio del procedimento e indotto il PM a ipotizzare a carico di Fioretto il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen.

La comunicazione notizia di reato, infatti, specifica chiaramente che la missiva di cui si chiedeva il sequestro e che costituiva oggetto delle indagini avviante su Fioretto aveva come contenuto una "raccomandazione (... i figlioli di messere Antonio di Gallese li quali vengono mandati da padre al studio in cotesta Città di Perugia, desidero li raccolga con ogn' amorevolezza e le vegga volentieri come se fossero di casa mia propria)".

4. A riprova del fatto che la missiva consegnata ai Carabinieri il 24/5/2024 non era quella per la quale si stava procedendo, va segnalato che il giorno successivo, il Comandante del Nucleo di Perugia del [OSCURATO:PERSONA] chiese al PM di "esaminare la possibilità di convalidare il sequestro della missiva frattanto recuperata come da verbale redatto il 24 u.s. o emettere nuovo ordine di sequestro per entrambe le missive indirizzate al Vescovo di [OSCURATO:PERSONA] nel 1562".

5. Il decreto di sequestro impugnato, quindi, non imponeva alcun vincolo sulla missiva consegnata dall'indagato il 24/5/2024.

Sarebbe stato necessario, pertanto, per legittimare l'apprensione, come peraltro lo stesso ricorrente deduce, che l'operato della PG, che aveva trattenuto la missiva, fosse convalidato dal PM.

Nondimeno, per mera completezza, mette conto di ricordare che "l'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose" (Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché e altri, Rv. 264776-01).

6. La mancata adozione del decreto di convalida da parte del PM, quindi, ha determinato l'inefficacia del sequestro e il diritto di Fioretto a ottenere la restituzione della missiva, per la cui attuazione, però, "non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto di sequestro, essendo onere dell'interessato chiedere al P.M. la restituzione del bene, con facoltà di proporre opposizione al GIP contro l'eventuale diniego (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc.

Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997,Tazzini, Rv. 208868-01, relative a decreto di sequestro contenente una generica descrizione dei beni da apprendere ma il principio si attaglia anche al caso in cui il bene non sia quello oggetto del decreto di sequestro).

7. L'annullamento dell'ordinanza impugnata, quindi, non produrrebbe alcun effetto favorevole nella sfera giuridica del ricorrente in quanto il decreto di sequestro contro cui è stata proposta la richiesta di riesame non ha generato alcun vincolo sul bene di cui si reclama la restituzione.

Non è dato, in definitiva, ravvisare un interesse concreto e attuale che sorregga l'impugnazione e, conseguentemente, il ricorso, ai sensi dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento in favore della Cassa per le ammende della somma che, avuto riguardo per il profilo di inammissibilità rilevato, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1972 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septire le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 11/6/2024, ha rigettato l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 2/5/2024 avente a oggetto "lettera autografa di [OSCURATO:PERSONA] (...) indirizzata al Vescovo di [OSCURATO:PERSONA], datata 1562", ipotizzandosi il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento Fioretto, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione. Con un primo motivo di ricorso denuncia "l'inosservanza di norme processuali (...) per mancanza di motivazione, nel provvedimento di sequestro e nell'ordinanza impugnata, della dovuta motivazione sulla qualità di bene inalienabile della missiva oggetto di tale misura e sulla sussistenza del reato presupposto con violazione degli artt. 518 quater c.p. e 253 c.p.p.". Si assume che i predetti provvedimenti non forniscono alcuna indicazione in ordine al reato presupposto, sulle ragioni per le quali la missiva costituirebbe un bene mobile "di interesse religioso appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche", e alrinventariazione e catalogazione della missiva". Con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione deducendosi "la nullità dell'ordinanza pronunciata il 13/6/2024 ... per omessa motivazione sulle esigenze cautelari relative alla missiva oggetto del decreto di sequestro e conseguente violazione degli artt. 518 quater c.p., art. 125 comma 3 c.p.p. e 253.1 c.p.p.". Si osserva che la motivazione del Tribunale era calibrata sulla lettera, consegnata da Fioretto ai Carabinieri il 24/5/2024, con cui il [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 1562, aveva invitato il vescovo Mannelli a una scrupolosa esazione delle rendite ecclesiastiche, che, però, era diversa da quella oggetto della segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] e Bibliografica dell'Umbria, che il [OSCURATO:PERSONA] del Nucleo di Perugia avevano chiesto al PM di sequestrare, che riportava la raccomandazione rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] al vescovo Mannelli, sempre nell'anno 1562, in favore dei figli di "messer Antonio di Gallese", documento che era stato consegnato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri e sequestrato ex art. 354 cod. proc. pen., cosicché in relazione all'apprensione della prima delle due lettere l'ordinanza mancava di motivazione. Con il terzo motivo, si prospetta la "nullità del decreto di sequestro" in quanto privo dell'esposizione dei motivi per cui il documento veniva considerato "corpo di reato per cui si procede o comunque cosa pertinente al reato", così non consentendo "il controllo difensivo e giudiziario sulla pertinenza al reato presupposto del bene sequestrato, con conseguente violazione degli artt. 125.3 e 253.1 c.p.p". Si assume che: nel decreto di sequestro non era stato specificato il suo oggetto per cui l'apprensione del bene doveva essere imputata a un'iniziativa della PG cui avrebbe dovuto seguire la convalida del PM mai avvenuta; il decreto di sequestro "richiama per relationem quanto asserito nell'istanza della [OSCURATO:PERSONA] di emettere il detto provvedimento cautelare" senza contenere alcuna valutazione critica di tale istanza; al "decreto di sequestro notificato a Fioretto non era allegato il rapporto di polizia giudiziaria che ne integrava il contenuto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Va, però, preliminarmente ricordato che, in mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di tipo sostanziale ritenendo che l'accertamento dell'interesse culturale prescinda da un'espressa dichiarazione amministrativa reputandosi sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, Quercetti, Rv, 279756- 01; conf. Sez. 3, n. 24344 del 15/5/2014, Rapisarda, Rv. 259305-01; SeZ . 2, n. 36111 del 18/7/2014, Medda, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, Saccone e altro, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri. Tale orientamento appare in linea con la definizione di bene culturale che si rinviene nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cui la legge n. 22/2022, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 518 bis e seguenti, costituisce strumento attuativo, che prescinde dalla preventiva dichiarazione di interesse culturale da parte dell'organo amministrativo. Va anche segnalato che la lettera h) del comma 2 dell'art. 2 della Convenzione riconduce alla categoria dei beni culturali i "manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni". La motivazione del Tribunale del riesame, che è giunto alla conclusione secondo cui, "a prescindere dal luogo del rinvenimento", alla missiva consegnata da Fioretto ai Carabinieri il 24 maggio può astrattamente attribuirsi la natura di "bene archivistico protetto e tutelato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'Umbria, Diocesi di Foligno" si sottrae, quindi, alle censure difensive collocandosi nel solco segnato dal consolidato orientamento di legittimità innanzi indicato. 2. Tanto precisato, coglie nel segno il secondo motivo d'impugnazione anche se la sua fondatezza non determina gli effetti auspicati dal ricorrente. Dianzi il Tribunale il ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto per carenza di motivazione sostenendo che non venivano specificati: le finalità perseguite tramite l'apprensione della missiva; la condotta ascritta all'imputato; le coordinate spazio temporali in cui i fatti si sarebbero compiuti; il bene sequestrato "(tanto che poi il sequestro è di fatto caduto di un bene diverso)"; la ragione per la quale la missiva sequestrata il 24/5/2024 doveva ritenersi corpo di reato/cosa pertinente al reato. 3. Orbene, gli atti processuali allegati al ricorso provano che la missiva di [OSCURATO:PERSONA] sequestrata il 24/5/2024 non è quella oggetto della comunicazione notizia di reato che aveva determinato l'avvio del procedimento e indotto il PM a ipotizzare a carico di Fioretto il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen. La comunicazione notizia di reato, infatti, specifica chiaramente che la missiva di cui si chiedeva il sequestro e che costituiva oggetto delle indagini avviante su Fioretto aveva come contenuto una "raccomandazione (... i figlioli di messere Antonio di Gallese li quali vengono mandati da padre al studio in cotesta Città di Perugia, desidero li raccolga con ogn' amorevolezza e le vegga volentieri come se fossero di casa mia propria)". 4. A riprova del fatto che la missiva consegnata ai Carabinieri il 24/5/2024 non era quella per la quale si stava procedendo, va segnalato che il giorno successivo, il Comandante del Nucleo di Perugia del [OSCURATO:PERSONA] chiese al PM di "esaminare la possibilità di convalidare il sequestro della missiva frattanto recuperata come da verbale redatto il 24 u.s. o emettere nuovo ordine di sequestro per entrambe le missive indirizzate al Vescovo di [OSCURATO:PERSONA] nel 1562". 5. Il decreto di sequestro impugnato, quindi, non imponeva alcun vincolo sulla missiva consegnata dall'indagato il 24/5/2024. Sarebbe stato necessario, pertanto, per legittimare l'apprensione, come peraltro lo stesso ricorrente deduce, che l'operato della PG, che aveva trattenuto la missiva, fosse convalidato dal PM. Nondimeno, per mera completezza, mette conto di ricordare che "l'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose" (Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché e altri, Rv. 264776-01). 6. La mancata adozione del decreto di convalida da parte del PM, quindi, ha determinato l'inefficacia del sequestro e il diritto di Fioretto a ottenere la restituzione della missiva, per la cui attuazione, però, "non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto di sequestro, essendo onere dell'interessato chiedere al P.M. la restituzione del bene, con facoltà di proporre opposizione al GIP contro l'eventuale diniego (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc. Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997,Tazzini, Rv. 208868-01, relative a decreto di sequestro contenente una generica descrizione dei beni da apprendere ma il principio si attaglia anche al caso in cui il bene non sia quello oggetto del decreto di sequestro). 7. L'annullamento dell'ordinanza impugnata, quindi, non produrrebbe alcun effetto favorevole nella sfera giuridica del ricorrente in quanto il decreto di sequestro contro cui è stata proposta la richiesta di riesame non ha generato alcun vincolo sul bene di cui si reclama la restituzione. Non è dato, in definitiva, ravvisare un interesse concreto e attuale che sorregga l'impugnazione e, conseguentemente, il ricorso, ai sensi dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento in favore della Cassa per le ammende della somma che, avuto riguardo per il profilo di inammissibilità rilevato, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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