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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17881/2026

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e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.536/2018 depositata il 19/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, l’Agenziadelle Entrate accertava induttivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ConsoleNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026Shop S.r.l. maggiori imponibili, contestando, altresì, che la società,composta da un unico socio, [OSCURATO:PERSONA], li avesse distribuiti infavore di quest’ultimo alla stregua di utili extrabilancio.L’Ufficio imputava al Tavassi, quale amministratore unico e socio unico, laresponsabilità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 per l’omessoversamento delle imposte gravanti sulla società, estinta il 28 dicembre2010, chiamandolo a rispondere personalmente.Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Isernia, che rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] del Molise accoglieva l’appello delcontribuente, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento.

L’Agenziadelle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; ilcontribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto irrituale la notifica dell’avviso alsocio unico, nonostante l’atto fosse stato notificato a Tavassi nella qualitàdi liquidatore e socio unico, come risulta dall’avviso riportato nel ricorso.Secondo la prospettazione erariale, la CTR ha erroneamente affermato chel’illegittimità dell’avviso alla società estinta si estenderebbeautomaticamente ai soci, trascurando che la notifica era stata effettuata alsocio quale successore.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2495 c.c., 36D.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la CTR ritenuto rilevante la circostanza che il socio avessepercepito somme in sede di liquidazione, mentre, secondo la ricorrente,l’assunzione delle obbligazioni sociali da parte del socio è automatica enon condizionata al riparto.Numero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la CTRerroneamente subordinato la legittimità dell’avviso alla prova di un ripartodi attivo, mentre la responsabilità del socio per i debiti sociali sussisteindipendentemente dall’esistenza di un attivo.Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la CTRconsiderato gli elementi da cui emergeva la responsabilità del socio unico,amministratore e liquidatore, per l’omesso versamento delle imposte.Osserva la Corte che, alla stregua degli atti di causa, è dato evincere chel’Agenzia delle Entrate notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unavviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2010, recante sia laricostruzione del maggior imponibile a carico della società, sial’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità di cui all’art. 36 deld.P.R. n. 602 del 1973.

Avverso tale atto venne proposto ricorso dinanzialla Commissione tributaria provinciale; la Commissione tributariaregionale del Molise accolse l’appello del contribuente, annullando l’avviso.Dagli atti risulta tuttavia un elemento preliminare, decisivo e idoneo adefinire il giudizio.

L’incipit del ricorso introduttivo mette in luceinequivocabilmente che esso fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] «exliquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in Liquidazione,cessata il 28/12/2010».

La sentenza d’appello conferma che la società eragià estinta alla data del 28 dicembre 2010.

Anche l’avviso notificatodall’Ufficio, come ricavabile dallo stralcio riportato nel ricorso percassazione, indica Tavassi nella qualità di liquidatore e dà attodell’intervenuta estinzione della società.La cancellazione della società dal registro delle imprese determina,secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 23 marzo2016, n. 5736; Cass. 15 giugno 2018, n. 15844; Cass. 19 settembre2019, n. 23365; Cass. 20252/2015; Cass. 21188/2014; Cass. 4778/2017;Numero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026Cass. 2444/2017; Cass. 19142/2016), l’estinzione dell’ente e laconseguente perdita della capacità processuale, nonché la cessazionedefinitiva di ogni potere rappresentativo da parte del liquidatore.

Il ricorsoproposto “per” o “in nome” di una società già estinta è, pertanto,improponibile, perché riferito a soggetto ormai inesistente; taleimproponibilità – che attiene alla stessa esistenza della parte – è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.In forza del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma,c.p.c., spetta al giudice qualificare correttamente l’azione esercitata,purché i fatti allegati dalle parti coincidano con quelli richiesti dallafattispecie applicabile, fermo il limite del divieto di introdurre fatti nondedotti, imposto dall’art. 112 c.p.c. (Cass. 27 novembre 2018, n. 30607;Cass. 10 giugno 2020, n. 11103; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31561).

Nellaspecie, l’accertamento testuale della qualità dichiarata dal ricorrente – «exliquidatore» – e la certezza dell’intervenuta estinzione della societàescludono la necessità di un ulteriore esame.La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ribadisce che l’estinzionedella società, intervenuta anteriormente alla proposizionedell’impugnazione, elimina alla radice la possibilità stessa che il processosi costituisca validamente.

Ne discende che l’azione proposta è viziata aborigine e che il giudizio non poteva essere proseguito né deciso nel merito.Il vizio è insanabile e impone la cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., non essendo possibile laprosecuzione del giudizio.Né è predicabile alcun giudicato implicito sul punto, tale da precludere -tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere dirilevare per la prima volta tale vizio ex officio; nel caso in esame ricorredifatti un vizio processuale relativo a questione "fondante", la cui omessarilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data (in termini,Cass., Sez.

Un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a).

Ne deriva che il ricorsoNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026presentato, come nel caso in esame, dal liquidatore di società ormaiestinta ridonda nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice lavalidità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosiregolarmente, non può concludersi con una valida pronuncia (cfr., inipotesi simile a quella in esame, Cass. n. 6215/2026 e, in casi speculari,Cass., nn. 34720 e 34723/2025).Nel caso in esame, il ricorso di primo grado fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] nellasola qualità di ex liquidatore della società già estinta, e dunque in nome diun soggetto non più esistente.Più precisamente, dal ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Isernia si ricava che Tavassi si presenta espressamentequale «ex liquidatore» della società cessata; l’atto impugnato èindividuato come avviso notificato all’ex liquidatore della società; ledoglianze sono tutte costruite in funzione della dedotta nullitàdell’accertamento emesso nei confronti della società estinta; le conclusionichiedono l’annullamento dell’avviso in epigrafe, senza articolare unadistinta impugnazione personale della pretesa fatta valere nei confronti delTavassi ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.Lo confermano, in termini univoci, gli stessi elementi testuali del ricorso diprimo grado.

In esso Tavassi si qualifica non già come destinatario, inproprio, della pretesa di responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973,ma come «ex liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. inLiquidazione”, cessata il 28/12/2010»; l’avviso impugnato è descrittocome l’atto notificato all’«ex liquidatore della società di cui sopra»; lecensure sono interamente costruite sulla dedotta inesistenza o nullitàdell’accertamento perché emesso nei confronti di una società estinta; leconclusioni, infine, sono rivolte all’annullamento dell’avviso diaccertamento in epigrafe, senza che sia formulata alcuna autonomaimpugnazione dell’atto quale pretesa personale del Tavassi, né sia spesaNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026una distinta qualità di socio quale parte sostanziale autonomamenteevocata in giudizio.Lo stesso Tavassi nell’atto d’appello specifica di aver presentato «ricorsoavverso l’avviso di accertamento evidenziando che, essendo la societàcessata nell’anno 2010, l’ufficio nell’anno 2014 non poteva emettereaccertamento e richiedere la documentazione relativa all’anno 2010 allaluce: sia dell’orientamento giurisprudenziale, sia della recentissimasentenza n. 6743 della Cassazione depositata il 02/04/2015», la quale siriferisce alla natura sostanziale delle disposizioni contenute nell’art. 28,comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Per conseguenza,generica e del tutto disancorata dall’intero impianto del ricorso originario èl’affermazione che si trova soltanto nella chiusa del ricorso e dell’appelloche «non ricorrono i presupposti per la responsabilità dei soci eliquidatore»: anzitutto si insiste in entrambi gli atti nell’asserire che «Allaluce di quanto esposto l’accertamento sull’anno 2010 è infondato percessata materia del contendere in quanto è stato emesso nei confronti diun soggetto giuridico estinto»; inoltre, la frase conclusiva non puòassolvere la mancanza della ragione d’impugnazione, in quanto destinataa tutt’altra funzione, ovvero quella di indicare il risultato voluto.

Lavolontà, da parte di chi impugna, di ottenere l’annullamento devedesumersi, con certezza, dal contenuto del ricorso (arg., con riguardo alricorso per cassazione, da Cass. n. 6968/2026).L’interpretazione complessiva del ricorso di primo grado, condotta alla lucedel suo tenore letterale e del contenuto delle domande ivi formulate, nonlascia dunque spazio a diverse letture: Tavassi non agì in proprio avversola pretesa a lui riferita ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, mapropose l’impugnazione esclusivamente nella spesa del nome e dellaqualità di ex liquidatore della società già cancellata, così instaurando ilgiudizio in nome di un soggetto ormai estinto.

Proprio per questo l’azionedeve ritenersi originariamente improponibile.

Coerentemente la sentenzaNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026di primo grado è intestata alla – sola- [OSCURATO:PERSONA] shop s.r.l. e faleva, quale ragione del decidere, al fine di impedire «che la societàdebitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, sfuggire alcontrollo del creditore», sulla circostanza che l’avviso «proviene da unaverifica della Guardia di Finanza del 2010, cioè prima della liquidazionedella società»; laddove con la stessa sentenza impugnata il giudiced’appello riferisce in narrativa che a proporre appello era «la [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona di TAVASSI Salvatore, suo amministratoree socio unico» e che «…l’appellante eccepiva la nullità dell’accertamento inquanto intervenuto successivamente all’estinzione della società, nonpotendo essere applicate alla fattispecie in esame le norme introdotte dalD.lgs. n. 175/2014».Ne consegue che il riferimento, nell’avviso, anche alla responsabilità delTavassi ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 non vale, di per sé, a mutare ilsenso dell’impugnazione concretamente proposta, la quale – per comeformulata – resta univocamente introdotta nella sola spendita del nome edella qualità di ex liquidatore della società già estinta, e dunque soltantoin nome della società cessata.Ne deriva la impossibilità giuridica dell’azione, che travolge l’interoprocesso tributario sin dal suo avvio e preclude ogni esame dei motivi diricorso per cassazione.La conclusione raggiunta trova solida conferma nell’analisi integrale delricorso introduttivo e delle risultanze delle sentenze di merito, da cuiunivocamente si ricava che Tavassi propose effettivamente il ricorso nellasola qualità di liquidatore della società estinta, evocando l’ente ormai privodi esistenza e rendendo improponibile l’azione sin dal suo sorgere.In ultima analisi, decidendo sul ricorso la sentenza d’appello va cassatasenza rinvio, con la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, le cui spesevanno compensate, in considerazione del recente consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MDecidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza d’appello; dichiara lanullità dell’intero giudizio; compensa integralmente tra le parti le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.536/2018 depositata il 19/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, l’Agenziadelle Entrate accertava induttivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ConsoleNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026Shop S.r.l. maggiori imponibili, contestando, altresì, che la società,composta da un unico socio, [OSCURATO:PERSONA], li avesse distribuiti infavore di quest’ultimo alla stregua di utili extrabilancio.L’Ufficio imputava al Tavassi, quale amministratore unico e socio unico, laresponsabilità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 per l’omessoversamento delle imposte gravanti sulla società, estinta il 28 dicembre2010, chiamandolo a rispondere personalmente.Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Isernia, che rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] del Molise accoglieva l’appello delcontribuente, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento. L’Agenziadelle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; ilcontribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto irrituale la notifica dell’avviso alsocio unico, nonostante l’atto fosse stato notificato a Tavassi nella qualitàdi liquidatore e socio unico, come risulta dall’avviso riportato nel ricorso.Secondo la prospettazione erariale, la CTR ha erroneamente affermato chel’illegittimità dell’avviso alla società estinta si estenderebbeautomaticamente ai soci, trascurando che la notifica era stata effettuata alsocio quale successore.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2495 c.c., 36D.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la CTR ritenuto rilevante la circostanza che il socio avessepercepito somme in sede di liquidazione, mentre, secondo la ricorrente,l’assunzione delle obbligazioni sociali da parte del socio è automatica enon condizionata al riparto.Numero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la CTRerroneamente subordinato la legittimità dell’avviso alla prova di un ripartodi attivo, mentre la responsabilità del socio per i debiti sociali sussisteindipendentemente dall’esistenza di un attivo.Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la CTRconsiderato gli elementi da cui emergeva la responsabilità del socio unico,amministratore e liquidatore, per l’omesso versamento delle imposte.Osserva la Corte che, alla stregua degli atti di causa, è dato evincere chel’Agenzia delle Entrate notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unavviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2010, recante sia laricostruzione del maggior imponibile a carico della società, sial’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità di cui all’art. 36 deld.P.R. n. 602 del 1973. Avverso tale atto venne proposto ricorso dinanzialla Commissione tributaria provinciale; la Commissione tributariaregionale del Molise accolse l’appello del contribuente, annullando l’avviso.Dagli atti risulta tuttavia un elemento preliminare, decisivo e idoneo adefinire il giudizio. L’incipit del ricorso introduttivo mette in luceinequivocabilmente che esso fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] «exliquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in Liquidazione,cessata il 28/12/2010». La sentenza d’appello conferma che la società eragià estinta alla data del 28 dicembre 2010. Anche l’avviso notificatodall’Ufficio, come ricavabile dallo stralcio riportato nel ricorso percassazione, indica Tavassi nella qualità di liquidatore e dà attodell’intervenuta estinzione della società.La cancellazione della società dal registro delle imprese determina,secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 23 marzo2016, n. 5736; Cass. 15 giugno 2018, n. 15844; Cass. 19 settembre2019, n. 23365; Cass. 20252/2015; Cass. 21188/2014; Cass. 4778/2017;Numero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026Cass. 2444/2017; Cass. 19142/2016), l’estinzione dell’ente e laconseguente perdita della capacità processuale, nonché la cessazionedefinitiva di ogni potere rappresentativo da parte del liquidatore. Il ricorsoproposto “per” o “in nome” di una società già estinta è, pertanto,improponibile, perché riferito a soggetto ormai inesistente; taleimproponibilità – che attiene alla stessa esistenza della parte – è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.In forza del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma,c.p.c., spetta al giudice qualificare correttamente l’azione esercitata,purché i fatti allegati dalle parti coincidano con quelli richiesti dallafattispecie applicabile, fermo il limite del divieto di introdurre fatti nondedotti, imposto dall’art. 112 c.p.c. (Cass. 27 novembre 2018, n. 30607;Cass. 10 giugno 2020, n. 11103; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31561). Nellaspecie, l’accertamento testuale della qualità dichiarata dal ricorrente – «exliquidatore» – e la certezza dell’intervenuta estinzione della societàescludono la necessità di un ulteriore esame.La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ribadisce che l’estinzionedella società, intervenuta anteriormente alla proposizionedell’impugnazione, elimina alla radice la possibilità stessa che il processosi costituisca validamente. Ne discende che l’azione proposta è viziata aborigine e che il giudizio non poteva essere proseguito né deciso nel merito.Il vizio è insanabile e impone la cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., non essendo possibile laprosecuzione del giudizio.Né è predicabile alcun giudicato implicito sul punto, tale da precludere -tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere dirilevare per la prima volta tale vizio ex officio; nel caso in esame ricorredifatti un vizio processuale relativo a questione "fondante", la cui omessarilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data (in termini,Cass., Sez. Un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). Ne deriva che il ricorsoNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026presentato, come nel caso in esame, dal liquidatore di società ormaiestinta ridonda nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice lavalidità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosiregolarmente, non può concludersi con una valida pronuncia (cfr., inipotesi simile a quella in esame, Cass. n. 6215/2026 e, in casi speculari,Cass., nn. 34720 e 34723/2025).Nel caso in esame, il ricorso di primo grado fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] nellasola qualità di ex liquidatore della società già estinta, e dunque in nome diun soggetto non più esistente.Più precisamente, dal ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Isernia si ricava che Tavassi si presenta espressamentequale «ex liquidatore» della società cessata; l’atto impugnato èindividuato come avviso notificato all’ex liquidatore della società; ledoglianze sono tutte costruite in funzione della dedotta nullitàdell’accertamento emesso nei confronti della società estinta; le conclusionichiedono l’annullamento dell’avviso in epigrafe, senza articolare unadistinta impugnazione personale della pretesa fatta valere nei confronti delTavassi ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.Lo confermano, in termini univoci, gli stessi elementi testuali del ricorso diprimo grado. In esso Tavassi si qualifica non già come destinatario, inproprio, della pretesa di responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973,ma come «ex liquidatore della società “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. inLiquidazione”, cessata il 28/12/2010»; l’avviso impugnato è descrittocome l’atto notificato all’«ex liquidatore della società di cui sopra»; lecensure sono interamente costruite sulla dedotta inesistenza o nullitàdell’accertamento perché emesso nei confronti di una società estinta; leconclusioni, infine, sono rivolte all’annullamento dell’avviso diaccertamento in epigrafe, senza che sia formulata alcuna autonomaimpugnazione dell’atto quale pretesa personale del Tavassi, né sia spesaNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026una distinta qualità di socio quale parte sostanziale autonomamenteevocata in giudizio.Lo stesso Tavassi nell’atto d’appello specifica di aver presentato «ricorsoavverso l’avviso di accertamento evidenziando che, essendo la societàcessata nell’anno 2010, l’ufficio nell’anno 2014 non poteva emettereaccertamento e richiedere la documentazione relativa all’anno 2010 allaluce: sia dell’orientamento giurisprudenziale, sia della recentissimasentenza n. 6743 della Cassazione depositata il 02/04/2015», la quale siriferisce alla natura sostanziale delle disposizioni contenute nell’art. 28,comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Per conseguenza,generica e del tutto disancorata dall’intero impianto del ricorso originario èl’affermazione che si trova soltanto nella chiusa del ricorso e dell’appelloche «non ricorrono i presupposti per la responsabilità dei soci eliquidatore»: anzitutto si insiste in entrambi gli atti nell’asserire che «Allaluce di quanto esposto l’accertamento sull’anno 2010 è infondato percessata materia del contendere in quanto è stato emesso nei confronti diun soggetto giuridico estinto»; inoltre, la frase conclusiva non puòassolvere la mancanza della ragione d’impugnazione, in quanto destinataa tutt’altra funzione, ovvero quella di indicare il risultato voluto. Lavolontà, da parte di chi impugna, di ottenere l’annullamento devedesumersi, con certezza, dal contenuto del ricorso (arg., con riguardo alricorso per cassazione, da Cass. n. 6968/2026).L’interpretazione complessiva del ricorso di primo grado, condotta alla lucedel suo tenore letterale e del contenuto delle domande ivi formulate, nonlascia dunque spazio a diverse letture: Tavassi non agì in proprio avversola pretesa a lui riferita ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, mapropose l’impugnazione esclusivamente nella spesa del nome e dellaqualità di ex liquidatore della società già cancellata, così instaurando ilgiudizio in nome di un soggetto ormai estinto. Proprio per questo l’azionedeve ritenersi originariamente improponibile. Coerentemente la sentenzaNumero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026di primo grado è intestata alla – sola- [OSCURATO:PERSONA] shop s.r.l. e faleva, quale ragione del decidere, al fine di impedire «che la societàdebitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, sfuggire alcontrollo del creditore», sulla circostanza che l’avviso «proviene da unaverifica della Guardia di Finanza del 2010, cioè prima della liquidazionedella società»; laddove con la stessa sentenza impugnata il giudiced’appello riferisce in narrativa che a proporre appello era «la [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona di TAVASSI Salvatore, suo amministratoree socio unico» e che «…l’appellante eccepiva la nullità dell’accertamento inquanto intervenuto successivamente all’estinzione della società, nonpotendo essere applicate alla fattispecie in esame le norme introdotte dalD.lgs. n. 175/2014».Ne consegue che il riferimento, nell’avviso, anche alla responsabilità delTavassi ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 non vale, di per sé, a mutare ilsenso dell’impugnazione concretamente proposta, la quale – per comeformulata – resta univocamente introdotta nella sola spendita del nome edella qualità di ex liquidatore della società già estinta, e dunque soltantoin nome della società cessata.Ne deriva la impossibilità giuridica dell’azione, che travolge l’interoprocesso tributario sin dal suo avvio e preclude ogni esame dei motivi diricorso per cassazione.La conclusione raggiunta trova solida conferma nell’analisi integrale delricorso introduttivo e delle risultanze delle sentenze di merito, da cuiunivocamente si ricava che Tavassi propose effettivamente il ricorso nellasola qualità di liquidatore della società estinta, evocando l’ente ormai privodi esistenza e rendendo improponibile l’azione sin dal suo sorgere.In ultima analisi, decidendo sul ricorso la sentenza d’appello va cassatasenza rinvio, con la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, le cui spesevanno compensate, in considerazione del recente consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 7284/2019Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 17881/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MDecidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza d’appello; dichiara lanullità dell’intero giudizio; compensa integralmente tra le parti le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris