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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24371/2026

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TO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dì legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto contestato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla Corte di appello che ha evidenziato (pagg. 4-7 della sentenza impugnata) la consapevolezza dell'imputato di pretendere più di quanto gli spettava, con evidente fine di procurarsi un profitto ingiusto, atteso che il riconoscimento di debito sottoscritto dalle persone offese recava un importo ben superiore al costo del noleggio delle vetture del cui danneggiamento con relativa riparazione non vi era alcuna prova); che tale assunto è conforme ai principi di diritto espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02 secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro, non per la rnaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo, l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, la condotta è connotata dall'intento di conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. osservato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 2) e si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte è infatti preclusa (non soltanto per le violazioni di legge, come espressamente disposto da(l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione del giudice di appello;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dì legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto contestato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla Corte di appello che ha evidenziato (pagg. 4-7 della sentenza impugnata) la consapevolezza dell'imputato di pretendere più di quanto gli spettava, con evidente fine di procurarsi un profitto ingiusto, atteso che il riconoscimento di debito sottoscritto dalle persone offese recava un importo ben superiore al costo del noleggio delle vetture del cui danneggiamento con relativa riparazione non vi era alcuna prova); che tale assunto è conforme ai principi di diritto espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02 secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro, non per la rnaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo, l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, la condotta è connotata dall'intento di conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. osservato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 2) e si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte è infatti preclusa (non soltanto per le violazioni di legge, come espressamente disposto da(l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione del giudice di appello;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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