CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 1961
Cassazione n. 36720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C1NZIA N. IL 04/02/1961 avverso la sentenza n. 728/2018 CORTE APPELLO di PALERMO, del 27/10/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. t-ìUtt [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha riformato la pronunzia di primo grado - resa in rito abbreviato - di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], in concorso col padre Roberto, nella qualità di amministratrice fino all'Ottobre 2012 ed in seguito di liquidatore di Frigidaire srl, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie e beni sociali e bancarotta documentale per aver sottratto, distrutto e falsificato le scritture contabili, rideterminando la pena. Epoca del fallimento : Agosto 2013. Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi. 1.Con il primo si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 441/5 e 603 cpp e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria. La difesa ha premesso che dopo l'esame dell'imputata, reso ai sensi 498-499 cpp, aveva sollecitato al Gup attività di integrazione probatoria, individuando la necessità di esperire una perizia grafica sulle firme apposte su titoli e documenti contabili, disconosciute dalla ricorrente, e di assumere informazioni da parte di dipendenti della società, dei componenti del Collegio sindacale e di impiegati delle banche di cui la fallita era cliente, allo scopo di dimostrare l'estraneità di Helg alla gestione contabile e bancaria della società. Dopo il rigetto della richiesta in primo grado la difesa ha riproposto la questione in appello, con istanza di rinnovazione ex art 603 cpp ma la Corte territoriale l'ha rigettata, citando giurisprudenza di questa Corte regolatrice ritenuta inconferente dalla ricorrente, omettendo di prendere in considerazione la proposta di assunzione di informazioni e giudicando inutile la perizia grafica, atteso che sull'imputata gravava in ogni caso un dovere di vigilare in relazione ai comportamenti illeciti realizzati dal padre, quale gestore di fatto della società. Le determinazioni sono censurate per la violazione delle norme processuali citate, per la parziale assenza di motivazione e richiamando il potere-dovere del Giudice di acquisire anche d'Ufficio nuovi mezzi di prova, quando ciò sia indispensabile per la decisione. 2.Nel secondo motivo ci si duole della illogicità di motivazione e della violazione delle norme incriminatrici speciali per la conferma della responsabilità dell'imputata. La giustificazione resa dai Giudici di appello all'esito di un mero riepilogo di dichiarazioni rese da più persone informate, consiste in una sola pagina e non dimostrerebbe la coscienza e volontà di Helg nella partecipazione agli illeciti operati dal padre Roberto, definito, nelle concordi sentenze di merito, come il dominus della gestione dell'impresa. Allo scopo di confermare la declaratoria di responsabilità la Corte avrebbe valorizzato scarni elementi forniti dai dipendenti, sulle competenze dell'imputata, la quale pagava gli stipendi o curava i rapporti con i fornitori. 2.1.A sostegno della deduzione la difesa cita più sentenze di questa stessa sezione circa la necessità di approfondire il tema del dolo in capo all'amministratore formale riguardo ai disegni illeciti perseguiti dall'amministratore di fatto. Allo scopo di illuminare la dedotta assenza di dolo e con specifico riguardo alla distrazione di merci del magazzino, si sostiene che il curatore non avrebbe mai operato contestazioni per la mancanza di merci ma affermato che si poteva trattare , di una sopravvalutazione del valore delle merci con parallela sopravvalutazione dell'attivo.3. Tramite il terzo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione ed errata applicazione della norma sull'aggravante dei più fatti di bancarotta, solo assertivamente ritenuta integrata dalla Corte d'Appello. 4.Col quarto motivo analogamente ci si duole per il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, dr.ssa Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La doglianza espressa nel primo motivo appare completamente fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi individuata dai Giudici del merito riguardo alla responsabilità della giudicabile. Deve, peraltro, premettersi che nella motivazione della sentenza impugnata compare l'improprietà evidenziata dalla difesa circa il fatto che l'imputata avrebbe chiesto il rito abbreviato condizionato ed in seguito quello secco, cambio di opzione che, da quanto si ricava dalla pronunzia del Tribunale, non è dato riscontrare. Tuttavia tale improprietà non incide sulla correttezza delle argomentazioni svolte dai Giudici del merito in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria richiesta dalla difesa,indicata in una perizia grafica sulle firme apposte su titoli e documenti contabili disconosciute dalla ricorrente; nell'assunzione di informazioni da parte di dipendenti della società, componenti del Collegio sindacale ed impiegati delle banche di cui la fallita era cliente, per provare l'estraneità dell'imputata alla gestione amministrativa della società fallita. Nella visione della difesa si tratterebbe di prove decisive sul tema della mancata gestione da parte di CInzia Helg dei rapporti bancari e della contabilità. 1.1.In proposito è utile, allora, ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'art 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.1.2.Nel caso in esame la Corte territoriale ha giudicato non necessario procedere alla rinnovazione istruttoria, richiamando il percorso argomentativo sviluppato dal Giudice di primo grado, nel quale si è posto in evidenza come la ricorrente fosse stata dal 2002 al 2010 componente del cda e dal 1 Luglio 2010 fino al 15.10.12 presidente del cda; in seguito e fino al fallimento, liquidatore, oltre che socia di maggioranza della fallita. Il Tribunale ha ritenuto che, pertanto, Helg avesse direttamente e lungamente osservato la realtà aziendale e materialmente operato nella commercializzazione dei prodotti; che collaborava col padre e contribuiva ad adottare anche formalmente ogni decisione, come ricavato dalle dichiarazioni di più dipendenti, queste ultime trascritte nel corpo della motivazione della pronunzia di appello, rimarcandosi in essa il valore delle testimonianze relative ad assunzioni, al pagamento degli stipendi, alla cura dei rapporti con i fornitori, tutte attività realizzate dalla giudicabile. Nel ricostruito quadro probatorio, coerentemente giudicato completo, è stata valutata la superfluità dell'esperimento della richiesta perizia grafica relativa alle firme di Helg apposte sui titoli di credito, mezzo istruttorio che d'altra parte - come si accennava - non è diretto specificamente a porre in discussione la ora enunciata ratio decidendi delle concordi sentenze di merito. 2.Tramite il secondo motivo la difesa, in definitiva, censura il ritenuto elemento psicologico del dolo, con riguardo alle imputazioni di bancarotta per distrazione, non comparendo nell'atto di ricorso specifiche doglianze quanto alla bancarotta documentale, assumendosi che unico responsabile della spoliazione del patrimonio sociale fosse il coimputato [OSCURATO:PERSONA],padre di Cinzia; in proposito la ricorrente richiama più elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, tra i quali anche le prove testimoniali dei dipendenti. 2.1. A riguardo, oltre a richiamare quanto già riportato in relazione al primo motivo circa la cogestione della società da parte dell'imputata, sia pure in un ruolo subordinato al padre, non può non porsi in luce che la stessa Helg nel corso dell'interrogatorio reso in primo grado ha dichiarato di aver firmato assegni in bianco ed assegni in favore di Confcommercio, oggetto della distrazione di cui al capo 5 b); che sin dal 2008 aveva avuto consapevolezza dello stato di crisi aziendale, del quale aveva discusso col padre; che in questo periodo aveva firmato assegni in bianco senza chiedere spiegazioni in merito. La coerente conclusione tratta dai Giudici del merito è stata che [OSCURATO:PERSONA] avesse, quale amministratore della società, a lungo esercitato poteri gestori, collaborando di continuo col padre e contribuendo ad adottare le decisioni circa l'attività e la vita dell'impresa. 2.2.A fronte di tale adeguato e chiaro impianto motivazionale, legittimamente ricavabile dalle concordi pronunzie di merito,che - si ricorda - in tale ipotesi si saldano in un unico apparato argomentativo, le doglianze formulate dalla difesa con l'attuale impugnazione in sostanza richiedono al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova raggiunti, esaminati e valutati senza alcuna illogicità, tantomeno manifesta, nella fase di merito. 2.3. Quanto alla critica relativa alla distrazione di merci del magazzino, anch'essa risulta inammissibile, poichè non tiene conto che il curatore ha esplicitamente dichiarato e scritto, nella richiamata relazione ex art 33 LF, di un ammanco relativo all'anno 2012, precedente la dichiarazione di fallimento per il controvalore di oltre 500mila euro e che, secondo le dichiarazioni di più dipendenti, la giudicabile è stata tra coloro che hanno coordinato le operazioni di svuotamento del magazzino nel corso del 2012, quando le condizioni economiche dell'azienda erano pessime. Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.3 Da ultimo va osservato che la logicità e sostanziale correttezza giuridica del discorso armonicamente sviluppato dai Giudici del merito rende ininfluente l'errore presente nella sentenza impugnata circa l'ipotizzata culpa in vigilando, che graverebbe sull'amministratore formale della società, elemento che appare del tutto estraneo allo schema tipico del delitto di bancarotta fraudolenta, in punto di coefficiente psicologico. 2.4.D'altra parte la giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa nell'atto di ricorso si riferisce, all'evidenza, all'ipotesi dell'amministratore solo formale o prestanome che non abbia svolto alcuna funzione gestoria della società, tanto da essere definito anche testa di legno, qualità che, per le ragioni ampiamente sintetizzate e presenti nelle sentenze dei giudici del merito, non è ravvisabile nella fattispecie in esame. 3.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile essendo del tutto generico e poiché ì Giudici del merito hanno ritenuto integrate entrambe le aggravanti contestate ex art 219 LF. In particolare con riferimento a quella dei più fatti di bancarotta, è necessario e sufficiente sottolineare che l'imputata è stata condannata sia per le condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva, di cui ai capi 5), 6) ed 8) che per quella di bancarotta documentale di cui al capo 7) e che il giudizio ha riguardato il medesimo fallimento della Frigidaire srl. La pronunzia è, quindi, in armonia con quanto affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 5 , Sentenza n. 44097 del 05/07/2019 Ud. (dep. 29/10/2019 ) Rv. 277407, secondo la quale nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.La pronunzia SU 27.1.2011 pm in proc Loy, Rv 249665 ha chiarito che la circostanza aggravante in esame ha connotazione strutturale atipica nel senso che è lo strumento tecnico scelto dal legislatore per disciplinare, nella sostanza un'ipotesi di concorso di reati autonomi ed indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico. In definitiva una circostanza aggravante nella forma e nel regime, una pluralità di reati nella sostanza, potendosi,quindi, affermare che l'art 219/2 nr 1 LF contempla un'ipotesi di concorso di reati, regolamentata in deroga alla disciplina sul concorso di reati e sulla continuazione.4.Inammissibile il quarto motivo relativo al lamentato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Infatti : le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale, nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento alla partecipazione della giudicabile in qualità di amministratore prima e liquidatore della fallita alle condotte spoliative e di occultamento della contabilità per un più che consistente arco temporale. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 10.5.2022