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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26371/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 20 aprile 2021, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2019, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 635 cod. pen. 2.

La ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo come primo motivo, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 639 cod. pen. 3.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione all'art. 606, co. 1 lett.

B) cod. proc. pen. relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

4. Il primo dei motivi di ricorso è, comunque, manifestamente infondato.

In particolare, il ricorrente lamenta la mancata sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 639 c.p., in luogo del ritenuto danneggiamento, stante l'assenza di danni alla funzionalità dell'auto.

La decisione della Corte territoriale ha fatto uso corretto della giurisprudenza di legittimità relativa alla differenza tra la fattispecie contestata e quella invocata dalla difesa.

La Corte di Cassazione ha, infatti, già da tempo delineato il discrimine tra i due reati, affermando che «il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile" (Sez. 5 n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).

In ossequio a tale principio di diritto la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta di introduzione della colla nella serratura dell'auto della persona offesa, integri il delitto di danneggiamento, trattandosi di azione tale da impedire, anche solo parzialmente, l'uso del veicolo, così da rendere necessario un intervento ripristinatorio e non una mera alterazione superficiale della res irrilevante sotto il profilo funzionale (vedi in proposito Sez. 2, n. 2768 del 02/12/2008, Varsalona, Rv. 242708), ribadendo con motivazione condivisibile e razionale che per la dimostrazione della sussistenza del reato di cui all'art. 635 cod. pen. non è necessaria la dimostrazione della riparazione necessaria per ripristinare la piena funzionalità di quanto danneggiato.

5. La seconda doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (insufficienza e contraddittorietà della prova, insussistenza elemento soggettivo, mancata concessione sospensione condizionale della pena e non menzione), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

È ben possibile, infatti, che la causa di giustificazione di cui all'art. 131 bis cod. pen. possa essere riconosciuto anche in sede di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, (sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, agevole rilevabilità non sussistente nella fattispecie oggetto di giudizio), ma occorre pur sempre che il ricorrente ne abbia invocato l'applicazione nei motivi di appello (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 e Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476 - 01), indicazione non ravvisabile nel caso di specie.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 20 aprile 2021, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2019, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 635 cod. pen. 2. La ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo come primo motivo, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 639 cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione all'art. 606, co. 1 lett. B) cod. proc. pen. relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 4. Il primo dei motivi di ricorso è, comunque, manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 639 c.p., in luogo del ritenuto danneggiamento, stante l'assenza di danni alla funzionalità dell'auto. La decisione della Corte territoriale ha fatto uso corretto della giurisprudenza di legittimità relativa alla differenza tra la fattispecie contestata e quella invocata dalla difesa. La Corte di Cassazione ha, infatti, già da tempo delineato il discrimine tra i due reati, affermando che «il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile" (Sez. 5 n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220). In ossequio a tale principio di diritto la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta di introduzione della colla nella serratura dell'auto della persona offesa, integri il delitto di danneggiamento, trattandosi di azione tale da impedire, anche solo parzialmente, l'uso del veicolo, così da rendere necessario un intervento ripristinatorio e non una mera alterazione superficiale della res irrilevante sotto il profilo funzionale (vedi in proposito Sez. 2, n. 2768 del 02/12/2008, Varsalona, Rv. 242708), ribadendo con motivazione condivisibile e razionale che per la dimostrazione della sussistenza del reato di cui all'art. 635 cod. pen. non è necessaria la dimostrazione della riparazione necessaria per ripristinare la piena funzionalità di quanto danneggiato. 5. La seconda doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (insufficienza e contraddittorietà della prova, insussistenza elemento soggettivo, mancata concessione sospensione condizionale della pena e non menzione), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. È ben possibile, infatti, che la causa di giustificazione di cui all'art. 131 bis cod. pen. possa essere riconosciuto anche in sede di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, (sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, agevole rilevabilità non sussistente nella fattispecie oggetto di giudizio), ma occorre pur sempre che il ricorrente ne abbia invocato l'applicazione nei motivi di appello (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 e Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476 - 01), indicazione non ravvisabile nel caso di specie. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile
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