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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07787/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione per le misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato il decreto emesso nel Maggio 2019 con il quale il Tribunale aveva applicato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza con obbligo di soggiorno per cinque anni e disposto la confisca di beni immobili, mobili registrati delle quote di partecipazione societaria e dei rapporti bancari in esso indicati. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i difensori fiduciari avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno lamentato col primo motivo la violazione di legge per omessa risposta ad eccezione preliminare di improcedibilità della proposta, imperniata sul lungo pendo di detenzione, dal 2015 al 2020 ,patito dal proposto,e fondata su un favorevole provvedimento del Tribunale di Napoli, reso in un caso analogo. 2.Tramite il secondo motivo si è dedotta violazione dell'art 4 dlgvo 159/2011 quanto alla ritenuta pericolosità sociale, desunta dalle emergenze di due processi di merito, denominati il primo Itaca, definito con sentenza irrevocabile, ed il secondo Mithos ancora sub iudice.

La Corte avrebbe omesso di rilevare che nel primo giudizio il ricorrente sarebbe condannato per fatti limitati al biennio 2009/2011; per il secondo vi sarebbe una parziale declaratoria di improcedibilità per il delitto associativo, derivante dall'apprezzamento dell'esito liberatorio della sentenza del Gup di Roma resa nel procedimento Appia, per cui nell'ambito del processo Mithos vi sarebbe condanna solo per gli stessi fatti relativi al biennio 2009/2011, già ponderati nel primo giudizio. 2.1Per altro verso si è censurata l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale, sotto forma di motivazione assente o apparente e la violazione degli artt 4 Dlgs 159/2011.

In particolare la Corte aveva ignorato gli insegnamenti della sentenza delle SU cosiddetta Gattuso sulla necessità di dimostrare l'attualità della pericolosità sociale anche per nell'ipotesi di partecipi dell'associazione di stampo mafioso; i Giudici del merito avrebbero omesso di valutare il lungo periodo di detenzione durante il quale il comportamento del proposto era stato ineccepibile, come dimostrato dai documenti provenienti dalle case Circondariali in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto.

La difesa, inoltre, aveva dimostrato l'inesistenza dell'operatività della cosca di riferimento ed anche su questo punto non vi sarebbe risposta.

2.2. Sul punto è stata citata ampia giurisprudenza di questa Corte, e della Corte Costituzionale, secondo la quale occorre verificare la presenza di dati e circostanze idonei a far presumere, pur nella forma della prova indiziaria, l'attualità e continuità nel tempo della pericolosità sociale, nonostante il periodo di detenzione e l'assenza di frequentazione con pregiudicati dopo la scarcerazione.3.Nel terzo motivo si è dedotta nuovamente la violazione di legge in relazione all'art 24 Divo 159/2011 per l'improcedibilità dell'azione quanto alla misura patrimoniale della confisca dell'immobile acquistato nel 1996 dalla moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale aveva ritenuto di superare il decreto di restituzione dell'immobile emesso in secondo grado nell'anno 2007, riferendosi alla sentenza di condanna definitiva emessa nel giudizio Itaca, considerato elemento nuovo, che avrebbe attribuito al proposto un ruolo storico all'interno della cosca, ruolo invece non desumibile dalla sentenza; avrebbe, inoltre, ignorato che i fatti posti a fondamento della condanna erano limitati al biennio 2009/2011, molto lontani, quindi, dall'epoca dell'acquisto. 4.Col quarto motivo ci si duole della violazione dell'art 24 Digvo 159/2011 e dell'art 125 cpp quanto alla mancata presa in esame ed alla conseguente mancanza di motivazione riguardo ai risultati delle CCTT di parte — versate in atti nel corso del giudizio di appello dalla difesa - che avrebbero dimostrato la piena proporzione tra i redditi conseguiti dal proposto e dai suoi stretti familiari e le risorse necessarie per acquistare, nel 1996, e ristrutturare, nel 2005, l'immobile oggetto di confisca.

Sul punto la difesa si riferisce in particolare alla consulenza Connabriati, che aveva spiegato gli errori compiuti dalla PG nel calcolare la spesa media mensile per famiglia. 4.1Per altro verso vi sarebbe difetto di motivazione quanto all'impiego di proventi illeciti nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'immobile in quanto si sarebbe ignorato che dette risorse derivavano non solo dalla vincita al totocalcio ma anche da conferimenti della madre e della sorella di [OSCURATO:PERSONA]; anche per tale aspetto sarebbero ignorati gli elementi di conoscenza apportati dai consulenti di parte. 4.2.Infine, i difensori lamentano la violazione del principio di ragionevolezza temporale affermato dalla pronunzia SU Gattuso, al quale la Corte non si sarebbe adeguata, mancando di precisare il periodo di pericolosità sociale e trascurando ancora una volta le deduzioni difensive per le quali la pericolosità del prevenuto si limiterebbe al biennio 2009/2011.

5. All'attenzione del Collegio vi è un secondo atto di ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie e figlio del proposto, terzi interessati, presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore speciale e da questi sottoscritto, le cui doglianze sono rivolte soltanto alla misura della confisca, essendo di contenuto identico al terzo e quarto motivo della precedente impugnazione, che saranno oggetto di esame unitamente a queste ultime.

6. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 7.La difesa ha depositato telematicamente memoria di replica con riguardo alle osservazioni del PG in tema di confisca dell'immobile, allegando stralcio della sentenza di non luogo a procedere in data 15.2.2006 del Gup di Roma, inerente le imputazioni di cui agli artt 416 bis cp e 74 dpr 309/90.

Si sottolinea il valore della sentenza di proscioglimento del Gup in relazione a fatti compiuti a partire dal 1990 sussunti sotto la fattispecie ex art 416 bis cp; si sostiene che la 4_ sentenza definitiva di condanna nel processo Itaca riguarda fatti perpetrati secondo l'accusa a partire dal 2007, la cui ponderazione, pertanto, non sarebbe idonea a sovvertire il giudizio già formulato con il provvedimento di restituzione emesso dalla Corte d'Appello, per la mancanza della ragionevole correlazione temporale tra epoca dell'acquisto, 1996, e della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. 1.Col primo motivo la difesa suscita, peraltro genericamente ed invocando un recente provvedimento dei Giudici di merito del Tribunale di Napoli in un caso analogo, di cui neppure si indicano gli estremi, il tema della improcedibilità della proposta proveniente dalla Procura della Repubblica, attesa la lunga detenzione ( tra il 2015 ed il 2020) alla quale [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto all'epoca, lamentando l'assenza di motivazione sul punto.

La genericità del rilievo ne segna di per sé l'esito ma in ogni caso va anticipato che — come si annoterà nel prosieguo — i Giudici della prevenzione, nel confermare il decreto di primo grado, hanno tenuto in conto il periodo di detenzione in espiazione pena posto in luce dalla difesa, di talchè nessuna mancanza di giustificazione può ipotizzarsi. 2.La censura — di cui al secondo motivo - riguardante la ritenuta sussistenza della pericolosità sociale, nel limitare le argomentazioni del provvedimento impugnato alla ponderazione delle emergenze di due procedimenti ( Itaca e Mythos) ne riduce la portata ed il senso, allo scopo di criticarne il costrutto ma non si confronta con l'intero ampio percorso giustificativo seguito nel provvedimento impugnato, attribuendovi un significato di molto ridotto rispetto a quanto evincibile dalla lettura del testo ed è, pertanto, inammissibile.

Al ricorso in cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 276916. 2.1 Diversamente da quanto rappresentato nell'atto di ricorso,infatti, la Corte territoriale ha motivato ampiamente — dalla pagina nove alla pagina quattordici del decreto impugnato - ricostruendo tutta la carriera criminale di [OSCURATO:PERSONA], assegnando razionalmente specifico valore ai procedimenti penali relativi alla fattispecie associativa ex art 416 bis cp, e dando conto puntualmente delle evidenze in base alle quali ha formulato il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto.

Ci si è riferiti, infatti, all'arresto nel 1993 per favoreggiamento della latitanza di Andreacchio, con successiva condanna definitiva; all'ordinanza cautelare del 1994 per partecipazione alla cosca di Guardavalle; all'arresto nel 2000 per violazione dell'art 74 dpr 309/90 per traffico internazionale di stupefacenti insieme ad esponenti del clan Gallace, cui era seguita condanna in secondo grado; all'ordinanza cautelare del 2004 - eseguita nel periodo di detenzione emessa nel procedimento Mythos, per essere [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato di appartenere alla cosca Gallace - Novella - Galelli, in relazione ad affari illeciti sul territorio laziale tra Anzio e Nettuno, provvedimento fondato su risultati investigativi ed intercettazioni risalenti ai primi anni 2000; alla misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, confermata in appello nel Marzo 2006; alla sentenza di condanna nel processo Itaca per fatti compiuti a partire dal 2007, divenuta definitiva nel 2018, avendo avuto cura di precisare i Giudici che si tratta di una nuova associazione per delinquere, diversa da quelle del processi Appia e Mythos; in quest'ultimo giudizio, celebrato per fatti di inizio 2000, il proposto è risultato condannato nel 2018 dal Tribunale di Velletri in primo grado ad undici anni di reclusione. 2.2 Da questa ricca messe di elementi fattuali la Corte ha coerentemente tratto un ineccepibile giudizio di pericolosità sociale, incentrato sulla razionale e dirimente osservazione, secondo la quale nonostante i numerosi provvedimenti restrittivi e le condanne anche definitive subite, l'attuale ricorrente ha continuato a partecipare alle associazioni ndranghetiste di volta in volta e di tempo in tempo di riferimento.

Contestualmente - così offrendo logica risposta alle deduzioni difensive - si è giudicato il contegno irreprensibile tenuto in carcere come strumentale ad ottenere benefici, allo scopo di proseguire nei suoi propositi criminosi una volta libero. 3.Quanto alla critica circa il requisito dell'attualità della pericolosità sociale - altro e diverso aspetto del secondo motivo di ricorso - è utile premettere il consolidato approdo interpretativo a cui è pervenuta l'elaborazione di questa Corte nella pronunzia Gattuso (Sez.

U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc. dep. 04/01/2018 )Ry. 271511),In essa, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, risolvendo il contrasto registratosi tra le Sezioni semplici, che, anche in riferimento al reato di associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto.

In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo.

La validità della presunzione, tuttavia, deve essere verificata alla luce di una analisi degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la tendenziale stabilità del vincolo associativo non può essere posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

Nel quadro di tale ricostruzione logico-giuridica - alla quale in Collegio aderisce pienamente - anche il decorso del tempo, quando assume dimensione notevole, è stato considerato un dato con il quale occorre che il Giudice della prevenzione si confronti, al fine della valutazione di persistente pericolosità, come con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima.

Nello stesso senso si è sottolineata la necessità di prendere in considerazione e verificare l'incidenza sulla presunzione relativa di pericolosità di un eventuale mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo associativo.3.1 La motivazione resa con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] è coerente con il suindicato quadro di principi, avendo valorizzato in proposito la lunga e significativa carriera criminale protratta per oltre venti anni - appena ricordata nei suoi tratti di maggior significato ai fini della valutazione di cui si discute - nel corso della quale il proposto ha dato dimostrazione di rivestire più volte un ruolo strategico e fiduciario, anche nel corso di periodi trascorsi in carcere, in seno ad un sodalizio di ndrangheta definito tra i più longevi e più temibili e connotato da straordinarie capacità di rigenerazione e riorganizzazione. 3.2 Quanto alla distanza temporale dei fatti presi in considerazione ai fini del giudizio di attuale pericolosità sociale si è congruamente sottolineato che l'attuale ricorrente è rimasto latitante perlomeno per due anni, fino al 2015, per ciò stesso mostrando di poter contare su una efficace rete di protezione, dato che più di altri conferma lo stabile inserimento nel sodalizio fino a quell'epoca.

Sul punto è utile aggiungere - come già osservato nel provvedimento impugnato - che il decreto impositivo della misura è stato adottato nel Maggio 2019 ed il giudizio di impugnazione si è concluso nel Marzo 2021 ad una distanza temporale che appare ragionevole e che, pertanto, non ha incidenza sul ritenuto requisito dell'attualità. 3.3 A fronte della più che congrua e corretta giustificazione della decisione, con l'attuale impugnazione la difesa si è limitata ad affermare, ma senza nulla di specifico dedurre sul punto, che la cosca di Guardavalle non sarebbe più operativa; argomentazione priva di idoneità critica, e2 in quanto sfornita di elementi specifici a sostegno e che appare, del resto, neutralizzabile anche tramite il richiamo operato dai Giudici del merito alla capacità di rigenerazione del sodalizio, come evincibile anche dalle vicende accertate nel già richiamato processo Itaca.

Nel richiamato congruo percorso argomentativo neppure apporta un apprezzabile contributo alla prospettazione difensiva il richiamo - operato nella memoria di replica alle richieste del PG - ad una sentenza di proscioglimento emessa dal Gup del Tribunale di Roma, memoria che in sostanza finisce per ribadire la solo asserita limitazione temporale dei fatti accertati nel giudizio Itaca. 3.4 Quanto in particolare alla doglianza circa l'ipotizzata mancanza di ponderazione del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante i periodi di restrizione in carcere, ed anche nel corso dell'espiazione di pena tra il 2015 ed il 2020, valgono le argomentazioni impiegate dalla Corte circa la ritenuta strumentalità di tali comportamenti, che ben possono riflettersi anche sull'ultimo lasso temporale di detenzione, al quale si riferisce il ricorrente . 3.5 Per rispondere in pieno alle osservazioni della difesa è utile sottolineare che la riflessione ermeneutica di questa Corte,espressa dal suo massimo consesso, ha affermato il principio per il quale nei confronti del destinatario della misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, occorre procedere alla rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.

Si è chiarito in motivazione che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. (Sez.

U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018 Ud. (dep. 13/11/2018 Rv. 273952), come avvenuto nel caso in esame.

La nuova valutazione sull'attualità della pericolosità sociale è finalizzata a garantire al proposto, prima dell'esecuzione della misura, la necessaria ponderazione di elementi ad esso favorevoli eventualmente presenti e derivanti dal periodo di espiazione pena, idonei ad incidere sul requisito dell'attualità e/o su quello della pericolosità sociale, in coerenza con la funzione rieducativa attribuita alla pena dalla Costituzione.

4. Per esaminare il terzo motivo di ricorso occorre premettere che l'immobile oggetto di attuale confisca era stato restituito nel 2007 per la rilevata insussistenza, in grado di appello, di una ragionevole correlazione temporale tra la data di acquisto del bene — Novembre 1996 - da parte di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e l'epoca di insorgenza della sua qualificata pericolosità sociale.

La confisca di cui ora si discute è stata adottata, e confermata nel provvedimento impugnato, a seguito di una nuova proposta fondata su un elemento nuovo, ravvisato dai Giudici del merito nella sentenza di condanna definitiva nel processo Itaca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art 416 bis cp; pronunzia che ha ripercorso l'intera storia criminale del proposto, a partire dagli anni in cui egli era entrato a far parte del sodalizio co-diretto ed organizzato dal suocero [OSCURATO:PERSONA], avendone [OSCURATO:PERSONA] sposato la figlia negli anni 90, oltre che da [OSCURATO:PERSONA].

I giudici della prevenzione hanno constatato la presenza di dati informativi non conosciuti in quanto non presenti in precedenza in atti, e non valutati nella precedente decisione, dai quali si desume che i delitti perpetrati dall'attuale ricorrente sin dai primi anni 90 erano chiaramente sintomatici della sua appartenenza all'associazione capeggiata dal suocero [OSCURATO:PERSONA] ( si citano sul punto la detenzione di armi e il favoreggiamento di un mafioso latitante ), come del resto gli era stato contestato con l'ordinanza cautelare emessa nel 1994, derivandone la logica conclusione che l'acquisto dell'immobile, avvenuto nel 1996, rientra in epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] era già pienamente inserito nel contesto mafioso. 4.1 La difesa con l'impugnazione in esame ha censurato il provvedimento rappresentando che nella sentenza Itaca non vi sarebbe la ritenuta ricostruzione storica dell'intera vicenda di vita criminale del proposto, essendo, al contrario, i fatti accertati relativi al biennio 2009/2011, epoca molto lontana dall'acquisto dell'immobile. 4.2 A fronte della articolata e congrua motivazione resa con il provvedimento impugnato, che ha correttamente fatto riferimento anche ai contenuti del decreto adottato in primo grado, la deduzione difensiva appare generica, in quanto sfornita di specifico supporto dimostrativo ed in diritto non tiene conto del principio del giudicato rebus sic stanti bus, richiamato ed applicato correttamente dalla Corte territoriale, affermato e ribadito da questa Corte regolatrice anche nella sua composizione più autorevole e che non è inutile, quindi, ricordare.

Si è, infatti, chiarito che il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano — come avvenuto nella fattispecie in esame - ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. (Sez.

U, Sentenza n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010 ) Rv. 245176.

In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 23/02/2015 Cc. (dep. 16/04/2015 ) Rv. 263269.

La più recente (Sez. 1, Sentenza n. 47233 del 15/07/2016 Cc. (dep. 09/11/2016 ) Rv. 268175 ha ribadito che nel procedimento di prevenzione la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi, ipotesi analoghe alla presente, nella quale la Corte territoriale ha dato atto dell'emersione nel corpo della sentenza Itaca di notizie in precedenza non conosciute. 5.Anche l'esame del quarto motivo di ricorso, incentrato in sostanza sulla critica alla motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla confisca dell'immobile merita un riferimento alla riflessione di questa Corte, secondo la quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Dlgvo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art 10 terzo comma del DL 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In particolare è stato ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Così, Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246. 5.1 Nel caso in esame sotto la veste del vizio di violazione dell'art 24 Dlgvo 152/2011 e dell'art 125 cpp la difesa propone — peraltro anche esplicitamente — censure sulla tenuta logica e sulla congruità della motivazione, come è agevole ricavare dai riferimenti alla ipotizzata omessa considerazione delle consulenze tecniche di parte che dimostrerebbero la liceità delle risorse economiche dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/ Galace al momento dell'acquisto dell'immobile e la liceità dei relativi pagamenti.

Tali censure, imperniate soprattutto sul calcolo della spesa media familiare operata nel provvedimento impugnato e sulla valorizzazione dei risultati delle consulenze contabili di parte, poste a raffronto con le argomentazioni rese nel decreto, rivelano la loro palese inammissibilità.

Per completezza va osservato che la giustificazione riguardante la decisione di confiscare l'immobile si è diffusa ampiamente, alle pagine 21 e 22 , sulle ragioni per le quali le risorse impiegate per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, peraltro intervenuta nel corso del 2005, non provenivano da attività lecite svolte dai coniugi, che, pertanto, non avevano lecita disponibilità finanziaria, essendo plausibilmente , giudicati quindi, provento degli illeciti attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione per le misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato il decreto emesso nel Maggio 2019 con il quale il Tribunale aveva applicato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza con obbligo di soggiorno per cinque anni e disposto la confisca di beni immobili, mobili registrati delle quote di partecipazione societaria e dei rapporti bancari in esso indicati. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i difensori fiduciari avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno lamentato col primo motivo la violazione di legge per omessa risposta ad eccezione preliminare di improcedibilità della proposta, imperniata sul lungo pendo di detenzione, dal 2015 al 2020 ,patito dal proposto,e fondata su un favorevole provvedimento del Tribunale di Napoli, reso in un caso analogo. 2.Tramite il secondo motivo si è dedotta violazione dell'art 4 dlgvo 159/2011 quanto alla ritenuta pericolosità sociale, desunta dalle emergenze di due processi di merito, denominati il primo Itaca, definito con sentenza irrevocabile, ed il secondo Mithos ancora sub iudice. La Corte avrebbe omesso di rilevare che nel primo giudizio il ricorrente sarebbe condannato per fatti limitati al biennio 2009/2011; per il secondo vi sarebbe una parziale declaratoria di improcedibilità per il delitto associativo, derivante dall'apprezzamento dell'esito liberatorio della sentenza del Gup di Roma resa nel procedimento Appia, per cui nell'ambito del processo Mithos vi sarebbe condanna solo per gli stessi fatti relativi al biennio 2009/2011, già ponderati nel primo giudizio. 2.1Per altro verso si è censurata l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale, sotto forma di motivazione assente o apparente e la violazione degli artt 4 Dlgs 159/2011. In particolare la Corte aveva ignorato gli insegnamenti della sentenza delle SU cosiddetta Gattuso sulla necessità di dimostrare l'attualità della pericolosità sociale anche per nell'ipotesi di partecipi dell'associazione di stampo mafioso; i Giudici del merito avrebbero omesso di valutare il lungo periodo di detenzione durante il quale il comportamento del proposto era stato ineccepibile, come dimostrato dai documenti provenienti dalle case Circondariali in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto. La difesa, inoltre, aveva dimostrato l'inesistenza dell'operatività della cosca di riferimento ed anche su questo punto non vi sarebbe risposta. 2.2. Sul punto è stata citata ampia giurisprudenza di questa Corte, e della Corte Costituzionale, secondo la quale occorre verificare la presenza di dati e circostanze idonei a far presumere, pur nella forma della prova indiziaria, l'attualità e continuità nel tempo della pericolosità sociale, nonostante il periodo di detenzione e l'assenza di frequentazione con pregiudicati dopo la scarcerazione.3.Nel terzo motivo si è dedotta nuovamente la violazione di legge in relazione all'art 24 Divo 159/2011 per l'improcedibilità dell'azione quanto alla misura patrimoniale della confisca dell'immobile acquistato nel 1996 dalla moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva ritenuto di superare il decreto di restituzione dell'immobile emesso in secondo grado nell'anno 2007, riferendosi alla sentenza di condanna definitiva emessa nel giudizio Itaca, considerato elemento nuovo, che avrebbe attribuito al proposto un ruolo storico all'interno della cosca, ruolo invece non desumibile dalla sentenza; avrebbe, inoltre, ignorato che i fatti posti a fondamento della condanna erano limitati al biennio 2009/2011, molto lontani, quindi, dall'epoca dell'acquisto. 4.Col quarto motivo ci si duole della violazione dell'art 24 Digvo 159/2011 e dell'art 125 cpp quanto alla mancata presa in esame ed alla conseguente mancanza di motivazione riguardo ai risultati delle CCTT di parte — versate in atti nel corso del giudizio di appello dalla difesa - che avrebbero dimostrato la piena proporzione tra i redditi conseguiti dal proposto e dai suoi stretti familiari e le risorse necessarie per acquistare, nel 1996, e ristrutturare, nel 2005, l'immobile oggetto di confisca. Sul punto la difesa si riferisce in particolare alla consulenza Connabriati, che aveva spiegato gli errori compiuti dalla PG nel calcolare la spesa media mensile per famiglia. 4.1Per altro verso vi sarebbe difetto di motivazione quanto all'impiego di proventi illeciti nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'immobile in quanto si sarebbe ignorato che dette risorse derivavano non solo dalla vincita al totocalcio ma anche da conferimenti della madre e della sorella di [OSCURATO:PERSONA]; anche per tale aspetto sarebbero ignorati gli elementi di conoscenza apportati dai consulenti di parte. 4.2.Infine, i difensori lamentano la violazione del principio di ragionevolezza temporale affermato dalla pronunzia SU Gattuso, al quale la Corte non si sarebbe adeguata, mancando di precisare il periodo di pericolosità sociale e trascurando ancora una volta le deduzioni difensive per le quali la pericolosità del prevenuto si limiterebbe al biennio 2009/2011. 5. All'attenzione del Collegio vi è un secondo atto di ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie e figlio del proposto, terzi interessati, presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore speciale e da questi sottoscritto, le cui doglianze sono rivolte soltanto alla misura della confisca, essendo di contenuto identico al terzo e quarto motivo della precedente impugnazione, che saranno oggetto di esame unitamente a queste ultime. 6. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 7.La difesa ha depositato telematicamente memoria di replica con riguardo alle osservazioni del PG in tema di confisca dell'immobile, allegando stralcio della sentenza di non luogo a procedere in data 15.2.2006 del Gup di Roma, inerente le imputazioni di cui agli artt 416 bis cp e 74 dpr 309/90. Si sottolinea il valore della sentenza di proscioglimento del Gup in relazione a fatti compiuti a partire dal 1990 sussunti sotto la fattispecie ex art 416 bis cp; si sostiene che la 4_ sentenza definitiva di condanna nel processo Itaca riguarda fatti perpetrati secondo l'accusa a partire dal 2007, la cui ponderazione, pertanto, non sarebbe idonea a sovvertire il giudizio già formulato con il provvedimento di restituzione emesso dalla Corte d'Appello, per la mancanza della ragionevole correlazione temporale tra epoca dell'acquisto, 1996, e della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. 1.Col primo motivo la difesa suscita, peraltro genericamente ed invocando un recente provvedimento dei Giudici di merito del Tribunale di Napoli in un caso analogo, di cui neppure si indicano gli estremi, il tema della improcedibilità della proposta proveniente dalla Procura della Repubblica, attesa la lunga detenzione ( tra il 2015 ed il 2020) alla quale [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto all'epoca, lamentando l'assenza di motivazione sul punto. La genericità del rilievo ne segna di per sé l'esito ma in ogni caso va anticipato che — come si annoterà nel prosieguo — i Giudici della prevenzione, nel confermare il decreto di primo grado, hanno tenuto in conto il periodo di detenzione in espiazione pena posto in luce dalla difesa, di talchè nessuna mancanza di giustificazione può ipotizzarsi. 2.La censura — di cui al secondo motivo - riguardante la ritenuta sussistenza della pericolosità sociale, nel limitare le argomentazioni del provvedimento impugnato alla ponderazione delle emergenze di due procedimenti ( Itaca e Mythos) ne riduce la portata ed il senso, allo scopo di criticarne il costrutto ma non si confronta con l'intero ampio percorso giustificativo seguito nel provvedimento impugnato, attribuendovi un significato di molto ridotto rispetto a quanto evincibile dalla lettura del testo ed è, pertanto, inammissibile. Al ricorso in cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 276916. 2.1 Diversamente da quanto rappresentato nell'atto di ricorso,infatti, la Corte territoriale ha motivato ampiamente — dalla pagina nove alla pagina quattordici del decreto impugnato - ricostruendo tutta la carriera criminale di [OSCURATO:PERSONA], assegnando razionalmente specifico valore ai procedimenti penali relativi alla fattispecie associativa ex art 416 bis cp, e dando conto puntualmente delle evidenze in base alle quali ha formulato il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto. Ci si è riferiti, infatti, all'arresto nel 1993 per favoreggiamento della latitanza di Andreacchio, con successiva condanna definitiva; all'ordinanza cautelare del 1994 per partecipazione alla cosca di Guardavalle; all'arresto nel 2000 per violazione dell'art 74 dpr 309/90 per traffico internazionale di stupefacenti insieme ad esponenti del clan Gallace, cui era seguita condanna in secondo grado; all'ordinanza cautelare del 2004 - eseguita nel periodo di detenzione emessa nel procedimento Mythos, per essere [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato di appartenere alla cosca Gallace - Novella - Galelli, in relazione ad affari illeciti sul territorio laziale tra Anzio e Nettuno, provvedimento fondato su risultati investigativi ed intercettazioni risalenti ai primi anni 2000; alla misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, confermata in appello nel Marzo 2006; alla sentenza di condanna nel processo Itaca per fatti compiuti a partire dal 2007, divenuta definitiva nel 2018, avendo avuto cura di precisare i Giudici che si tratta di una nuova associazione per delinquere, diversa da quelle del processi Appia e Mythos; in quest'ultimo giudizio, celebrato per fatti di inizio 2000, il proposto è risultato condannato nel 2018 dal Tribunale di Velletri in primo grado ad undici anni di reclusione. 2.2 Da questa ricca messe di elementi fattuali la Corte ha coerentemente tratto un ineccepibile giudizio di pericolosità sociale, incentrato sulla razionale e dirimente osservazione, secondo la quale nonostante i numerosi provvedimenti restrittivi e le condanne anche definitive subite, l'attuale ricorrente ha continuato a partecipare alle associazioni ndranghetiste di volta in volta e di tempo in tempo di riferimento. Contestualmente - così offrendo logica risposta alle deduzioni difensive - si è giudicato il contegno irreprensibile tenuto in carcere come strumentale ad ottenere benefici, allo scopo di proseguire nei suoi propositi criminosi una volta libero. 3.Quanto alla critica circa il requisito dell'attualità della pericolosità sociale - altro e diverso aspetto del secondo motivo di ricorso - è utile premettere il consolidato approdo interpretativo a cui è pervenuta l'elaborazione di questa Corte nella pronunzia Gattuso (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc. dep. 04/01/2018 )Ry. 271511),In essa, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, risolvendo il contrasto registratosi tra le Sezioni semplici, che, anche in riferimento al reato di associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto. In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo. La validità della presunzione, tuttavia, deve essere verificata alla luce di una analisi degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la tendenziale stabilità del vincolo associativo non può essere posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Nel quadro di tale ricostruzione logico-giuridica - alla quale in Collegio aderisce pienamente - anche il decorso del tempo, quando assume dimensione notevole, è stato considerato un dato con il quale occorre che il Giudice della prevenzione si confronti, al fine della valutazione di persistente pericolosità, come con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima. Nello stesso senso si è sottolineata la necessità di prendere in considerazione e verificare l'incidenza sulla presunzione relativa di pericolosità di un eventuale mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo associativo.3.1 La motivazione resa con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] è coerente con il suindicato quadro di principi, avendo valorizzato in proposito la lunga e significativa carriera criminale protratta per oltre venti anni - appena ricordata nei suoi tratti di maggior significato ai fini della valutazione di cui si discute - nel corso della quale il proposto ha dato dimostrazione di rivestire più volte un ruolo strategico e fiduciario, anche nel corso di periodi trascorsi in carcere, in seno ad un sodalizio di ndrangheta definito tra i più longevi e più temibili e connotato da straordinarie capacità di rigenerazione e riorganizzazione. 3.2 Quanto alla distanza temporale dei fatti presi in considerazione ai fini del giudizio di attuale pericolosità sociale si è congruamente sottolineato che l'attuale ricorrente è rimasto latitante perlomeno per due anni, fino al 2015, per ciò stesso mostrando di poter contare su una efficace rete di protezione, dato che più di altri conferma lo stabile inserimento nel sodalizio fino a quell'epoca. Sul punto è utile aggiungere - come già osservato nel provvedimento impugnato - che il decreto impositivo della misura è stato adottato nel Maggio 2019 ed il giudizio di impugnazione si è concluso nel Marzo 2021 ad una distanza temporale che appare ragionevole e che, pertanto, non ha incidenza sul ritenuto requisito dell'attualità. 3.3 A fronte della più che congrua e corretta giustificazione della decisione, con l'attuale impugnazione la difesa si è limitata ad affermare, ma senza nulla di specifico dedurre sul punto, che la cosca di Guardavalle non sarebbe più operativa; argomentazione priva di idoneità critica, e2 in quanto sfornita di elementi specifici a sostegno e che appare, del resto, neutralizzabile anche tramite il richiamo operato dai Giudici del merito alla capacità di rigenerazione del sodalizio, come evincibile anche dalle vicende accertate nel già richiamato processo Itaca. Nel richiamato congruo percorso argomentativo neppure apporta un apprezzabile contributo alla prospettazione difensiva il richiamo - operato nella memoria di replica alle richieste del PG - ad una sentenza di proscioglimento emessa dal Gup del Tribunale di Roma, memoria che in sostanza finisce per ribadire la solo asserita limitazione temporale dei fatti accertati nel giudizio Itaca. 3.4 Quanto in particolare alla doglianza circa l'ipotizzata mancanza di ponderazione del comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante i periodi di restrizione in carcere, ed anche nel corso dell'espiazione di pena tra il 2015 ed il 2020, valgono le argomentazioni impiegate dalla Corte circa la ritenuta strumentalità di tali comportamenti, che ben possono riflettersi anche sull'ultimo lasso temporale di detenzione, al quale si riferisce il ricorrente . 3.5 Per rispondere in pieno alle osservazioni della difesa è utile sottolineare che la riflessione ermeneutica di questa Corte,espressa dal suo massimo consesso, ha affermato il principio per il quale nei confronti del destinatario della misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, occorre procedere alla rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. Si è chiarito in motivazione che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. (Sez. U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018 Ud. (dep. 13/11/2018 Rv. 273952), come avvenuto nel caso in esame. La nuova valutazione sull'attualità della pericolosità sociale è finalizzata a garantire al proposto, prima dell'esecuzione della misura, la necessaria ponderazione di elementi ad esso favorevoli eventualmente presenti e derivanti dal periodo di espiazione pena, idonei ad incidere sul requisito dell'attualità e/o su quello della pericolosità sociale, in coerenza con la funzione rieducativa attribuita alla pena dalla Costituzione. 4. Per esaminare il terzo motivo di ricorso occorre premettere che l'immobile oggetto di attuale confisca era stato restituito nel 2007 per la rilevata insussistenza, in grado di appello, di una ragionevole correlazione temporale tra la data di acquisto del bene — Novembre 1996 - da parte di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e l'epoca di insorgenza della sua qualificata pericolosità sociale. La confisca di cui ora si discute è stata adottata, e confermata nel provvedimento impugnato, a seguito di una nuova proposta fondata su un elemento nuovo, ravvisato dai Giudici del merito nella sentenza di condanna definitiva nel processo Itaca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art 416 bis cp; pronunzia che ha ripercorso l'intera storia criminale del proposto, a partire dagli anni in cui egli era entrato a far parte del sodalizio co-diretto ed organizzato dal suocero [OSCURATO:PERSONA], avendone [OSCURATO:PERSONA] sposato la figlia negli anni 90, oltre che da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della prevenzione hanno constatato la presenza di dati informativi non conosciuti in quanto non presenti in precedenza in atti, e non valutati nella precedente decisione, dai quali si desume che i delitti perpetrati dall'attuale ricorrente sin dai primi anni 90 erano chiaramente sintomatici della sua appartenenza all'associazione capeggiata dal suocero [OSCURATO:PERSONA] ( si citano sul punto la detenzione di armi e il favoreggiamento di un mafioso latitante ), come del resto gli era stato contestato con l'ordinanza cautelare emessa nel 1994, derivandone la logica conclusione che l'acquisto dell'immobile, avvenuto nel 1996, rientra in epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] era già pienamente inserito nel contesto mafioso. 4.1 La difesa con l'impugnazione in esame ha censurato il provvedimento rappresentando che nella sentenza Itaca non vi sarebbe la ritenuta ricostruzione storica dell'intera vicenda di vita criminale del proposto, essendo, al contrario, i fatti accertati relativi al biennio 2009/2011, epoca molto lontana dall'acquisto dell'immobile. 4.2 A fronte della articolata e congrua motivazione resa con il provvedimento impugnato, che ha correttamente fatto riferimento anche ai contenuti del decreto adottato in primo grado, la deduzione difensiva appare generica, in quanto sfornita di specifico supporto dimostrativo ed in diritto non tiene conto del principio del giudicato rebus sic stanti bus, richiamato ed applicato correttamente dalla Corte territoriale, affermato e ribadito da questa Corte regolatrice anche nella sua composizione più autorevole e che non è inutile, quindi, ricordare. Si è, infatti, chiarito che il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano — come avvenuto nella fattispecie in esame - ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. (Sez. U, Sentenza n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010 ) Rv. 245176. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 23/02/2015 Cc. (dep. 16/04/2015 ) Rv. 263269. La più recente (Sez. 1, Sentenza n. 47233 del 15/07/2016 Cc. (dep. 09/11/2016 ) Rv. 268175 ha ribadito che nel procedimento di prevenzione la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi, ipotesi analoghe alla presente, nella quale la Corte territoriale ha dato atto dell'emersione nel corpo della sentenza Itaca di notizie in precedenza non conosciute. 5.Anche l'esame del quarto motivo di ricorso, incentrato in sostanza sulla critica alla motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla confisca dell'immobile merita un riferimento alla riflessione di questa Corte, secondo la quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Dlgvo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art 10 terzo comma del DL 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In particolare è stato ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Così, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246. 5.1 Nel caso in esame sotto la veste del vizio di violazione dell'art 24 Dlgvo 152/2011 e dell'art 125 cpp la difesa propone — peraltro anche esplicitamente — censure sulla tenuta logica e sulla congruità della motivazione, come è agevole ricavare dai riferimenti alla ipotizzata omessa considerazione delle consulenze tecniche di parte che dimostrerebbero la liceità delle risorse economiche dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/ Galace al momento dell'acquisto dell'immobile e la liceità dei relativi pagamenti. Tali censure, imperniate soprattutto sul calcolo della spesa media familiare operata nel provvedimento impugnato e sulla valorizzazione dei risultati delle consulenze contabili di parte, poste a raffronto con le argomentazioni rese nel decreto, rivelano la loro palese inammissibilità. Per completezza va osservato che la giustificazione riguardante la decisione di confiscare l'immobile si è diffusa ampiamente, alle pagine 21 e 22 , sulle ragioni per le quali le risorse impiegate per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, peraltro intervenuta nel corso del 2005, non provenivano da attività lecite svolte dai coniugi, che, pertanto, non avevano lecita disponibilità finanziaria, essendo plausibilmente , giudicati quindi, provento degli illeciti attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d
Decreto Cassazione n. 07787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris