CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 17229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1715avverso la sentenza n. 160/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 374/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello di RemoMontefusco, confermando la sentenza di primo grado chel’aveva condannato a versare alla preponente, Granulati NIutmaerloia re gistro generale 27765/2022Numero sezionale 1715/2026spa, la somma di euro 44.295,02, risultante dalla differeNnumzearo t dri ara ccolta generale 17229/2026gli anticipi provvigionali percepiti (euro 425.382,68) e Dleat a pubblicazione 01/06/2026provvigioni maturate (euro 381.08,66) nel corso del rapporto diagenzia svoltosi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 16.4.2019.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. La società ha resistito concontroricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1742 c.c. come modificato dal d.lgs. 10.09.1991 n. 303e successivamente dal d.lgs. 15.02.1999 n. 65; degli artt. 1362e 1366 c.c.; degli artt. 2722 c.c. 1460 c.c., per avere la Corted’appello ritenuto che fossero intervenute pattuizionimodificative della clausola n. 8 del contratto di agenzia inassenza di forma scritta, necessaria ai fini probatori ai sensidell’art. 1742 c.c., e sulla base di una interpretazione del doc. 2prodotto dalla società, concernente la corresponsionedell’acconto provvigionale mensile, non conforme ai canoniermeneutici.1.1. Il motivo di ricorso è infondato.1.2. La Corte d’appello ha premesso che “secondo l’art. 8 delcontratto, all’agente potevano essere corrisposti, nel primo e nelsecondo trimestre di ogni anno, acconti provvigionali,corrispondenti al 50% dei contratti effettivamente conclusinell’anno precedente ed i quali, dal terzo trimestre di ogni anno,andavano conguagliati con le provvigioni effettivamentematurate”. Ha accertato che con “le comunicazioni prodottNeum seurob re gistro generale 27765/2022Numero sezionale 1715/2026n. 2 dalla preponente, dalla stessa inoltrate al MontefusNcuom eero ddi ara ccolta generale 17229/2026lui sottoscritte per accettazione, con decorrenza dall’anno 201D0at a pubblicazione 01/06/2026e fino alla cessazione del rapporto, gli anticipi provvigionalianzidetti sono stati riconosciuti all’agente non solo per i primidue trimestri di ogni anno, ma per l’intero anno, in importimensili peraltro non fissi ma variabili”. Ha ritenuto,conformemente al tribunale che “dette comunicazioni, siccomesottoscritte da entrambe le parti, costituis(sero) valide scritturemodificative dell’art. 8 citato relativamente ai periodi dispettanza degli acconti provvigionali”; che tali scritture silimitavano ad estendere la corresponsione degli accontiprovvigionali per l’intero anno senza, tuttavia, mutare la naturadi dette somme quali meri acconti a valere nei limiti delleprovvigioni poi realmente maturate.1.3. Il motivo in esame oppone alla interpretazione deidocumenti negoziali come operata dai giudici di appello, unadifferente interpretazione, volta a negare alle citatecomunicazioni sottoscritte da ambo le parti valore modificativorispetto alla clausola n. 8 del contratto di agenzia; cosìformulato, il motivo degrada in una richiesta di rivisitazione delmateriale probatorio che non può trovare ingresso in questasede di legittimità, tanto più in presenza di una doppia conformedi merito, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora contemplata dall’art.360, comma 4 c.p.c.1.4. In base ai principi enunciati da questa Corte,l’interpretazione degli atti negoziali, ed anche degli attiunilaterali, si sostanzia in un accertamento di fatto (cfr. Cass.n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 22318 del2023; n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); il sindacatodi legittimità è in tal caso limitato alla verifica del rispetNtoum edroe rie gistro generale 27765/2022Numero sezionale 1715/2026canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenzaN udmie ruo ndi ara ccolta generale 17229/2026motivazione logica e coerente (cfr. Cass. n. 21576 del 2019; nDa.t a pubblicazione 01/06/202620634 del 2018; n. 4851 del 2009; n. 3187 del 2009; n. 15339del 2008) ed esige la specifica indicazione del modo attraversocui si è realizzata la violazione delle regole interpretative ol’insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice dimerito. Da ciò discende che le censure veicolate col ricorso incassazione non possono esaurirsi nella prospettazione di unainterpretazione alternativa, fondata sulla valorizzazione dialcune espressioni piuttosto che di altre, ma deve rappresentareelementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dal giudicedel merito, cui l'attività di interpretazione dell'atto è riservata(cfr., Cass. n. 18214 del 2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del2017; n. 18375 del 2006). Ne consegue che non può trovareingresso in sede di legittimità la critica che, come nel caso dispecie, si esaurisca nella prospettazione di una diversa letturadegli stessi elementi già esaminati in sede di merito (Cass. n.7500 del 2007; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 28319 del2017; Cass. n. 9461 del 2021).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. relativamente all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appelloconsiderato il comportamento tenuto nel corso del rapportodalla società che, a partire dal 2014, non ha più operato alcunconguaglio a fine anno ingenerando nell’agente la convinzioneche non intendesse più applicare la clausola n. 8 del contratto erichiedere la restituzione degli anticipi provvigionali versati ineccedenza.2.1. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, cioè dallaconferma della statuizione d’appello secondo cui eranointervenuti tra le parti accordi modificativi della clausola nN.u m8e roin re gistro generale 27765/2022Numero sezionale 1715/2026forza dei quali gli acconti venivano corrisposti per l’interoNu maenron doi r,a ccolta generale 17229/2026mantenendo la loro natura di mere anticipazioni a valere sulDleat a pubblicazione 01/06/2026provvigioni poi effettivamente maturate dall’agente. Taleintervenuta modifica concordata dell’originaria clausolacontrattuale non lascia spazio ad ipotesi di condotte societariecontrarie ai canoni di correttezza e buona fede.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 414 c.p.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenutoche l’agente avesse maturato provvigioni pari ad euro381.08,66 basandosi su un estratto conto contabile (doc. 6prodotto dalla società) che non è l’estratto provvigionale.3.1. Il motivo è inammissibile perché censura l’idoneitàprobatoria del citato documento e quindi la valutazione dellostesso ad opera dei giudici di secondo grado, sollecitando unarevisione della quaestio facti preclusa in questa sede dilegittimità, a maggior ragione in una ipotesi di cd. doppiaconforme.3.2. Non vi è spazio per dire integrata la violazione dell’art. 2697c.c. atteso che la sentenza impugnata ha correttamenteaddossato alla società l’onere di prova e giudicato lo stessocompiutamente assolto.4. Le ragioni esposte conducono al rigetto de ricorso.5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 27765/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 17229/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionDeat a pubblicazione 01/06/2026delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]