CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 34334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 7987 del 14/06/2022 della Settima Sezione penale. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 14 giugno 2022 dalla Settima Sezione di questa Corte, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di rapina aggravata ai danni della sala giochi «[OSCURATO:PERSONA]» di Bassano del Grappa, deduce, come unico motivo, l'errore di fatto per non avere i giudici letto attentamente le dichiarazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre 2019, nelle quali il predetto affermava di avere conosciuto in carcere un suo connazionale marocchino, tale [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito che un altro ragazzo, e cioè [OSCURATO:PERSONA], era in carcere al suo posto per le rapine alle sale giochi di Bassano. I giudici hanno invece tenuto conto solo della testimonianza resa il 24 giugno 2021, a oltre due anni dai fatti, nella quale il teste non ricordava se la confidenza di Bousedya si riferisse a una o più rapine. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura". Nel caso in esame la Settima Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato, invece, la censura della difesa, sottolineando che la Corte di appello aveva correttamente esaminato tutto il compendio probatorio e aveva ritenuto decisivo il fatto che nella abitazione usata dall'imputato fossero stati rinvenuti gli abiti della rapina e, soprattutto, la cassa rapinata alla sala giochi. Prove altrettanto decisive non erano state raggiunte in ordine alla seconda rapina attribuita all'imputato e, per tale motivo, alla luce anche delle dichiarazioni di Bousedya, il ricorrente era stato assolto. 4. Occorre, pertanto, rilevare che il ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Settima Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall'omessa valutazione di elementi decisivi, che incidono sulla configurabilità del reato di rapina aggravata. Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi dalla Settima sezione di questa Corte, che ha ritenuto corretta ed esauriente la ricostruzione dei giudici di merito. Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso censura la valutazione delle risultanze processuali, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.5. Rilevato, pertanto, che il ricorrente si limita a riproporre i motivi di ricorso e deduce presunti errori di diritto e non di fatto, il ricorso straordinario è affetto da genetica indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). L'impropria prospettazione di presunti errori di diritto e non di fatto preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d