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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P1,119 rro e tulltéPIMDblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] i earha concluso chiedendo l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e la rettifica della sentenza nella misura della pena). (:y 1-/ u. i ro n SO, ni-11 i nns 431/12LPI [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 5.820 di multa per numerosi reati di furto aggravato, consumato e tentato, riciclaggio, danneggiamento seguito da incendio, porto in luogo pubblico di esplosivo, falsità in certificazioni amministrative, danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

I reati erano stati commessi nell'ambito dell'attività criminale diretta all'appropriazione degli sportelli ATM mediante esplosivi; nel corso di tale attività erano state anche rubate delle autovetture sulle quali erano state apposte targhe false.

La Corte territoriale riteneva sussistente il concorso dell'imputato nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di riciclaggio, contestato al capo 5 di imputazione nel proc. 17606/19 RNR in relazione all'apposizione di una targa falsa ad una [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva: si trattava dell'unico delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva negato la propria responsabilità.

Le indagini avevano dimostrato che i due imputati erano soliti utilizzare autovetture di provenienza furtiva per effettuare sopralluoghi o recarsi agli obiettivi individuati, apponendo sui veicoli targhe false o appartenenti ad altri mezzi.

Si trattava di prassi operativa stabile che non veniva smentita dalle conversazioni intercettate, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] veniva ascoltato consigliare [OSCURATO:PERSONA] di non apporre una targa rubata sulla Panda bianca, ma piuttosto una targa proveniente da altra vettura: la Corte territoriale osservava che le conversazioni dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del proposito di [OSCURATO:PERSONA] di apporre la targa per l'attività illecita comune e che egli si era limitato a consigliare al complice di utilizzare una targa differente, senza dissuaderlo e, così, rafforzando il suo proposito.

La Corte territoriale individuava il delitto più grave, rispetto al quale determinare la pena base per il calcolo di quella complessiva, in quello di cui al capo 14 (porto in luogo pubblico di esplosivi) e non, come ritenuto dal Tribunale, in quello di riciclaggio contestato al capo 5; confermava, tuttavia, la pena base in anni quattro di reclusione, corrispondente al minimo edittale del delitto di riciclaggio, applicando il principio per cui, nel concorso di reati puniti con sanzioni omogenee per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna per il delitto di riciclaggio contestato al capo 5) dell'imputazione formulata nell'ambito del proc. pen. n. 17606/2019. [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato di dissuadere il coimputato dalla apposizione di una targa falsa su una delle autovetture rubate, come emergeva da alcune conversazioni intercettate, e benché la Corte territoriale non avesse addebitato al ricorrente un contributo materiale alla realizzazione del reato, la condanna era stata confermata sulla considerazione che l'apposizione delle targhe false faceva parte della prassi adottata dai due imputati: si trattava di motivazione manifestamente illogica, non potendosi derivare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio sulla base della sua partecipazione a fatti illeciti differenti.

Inoltre, nell'atto di appello, la difesa aveva chiesto alla Corte territoriale di qualificare la condotta come ricettazione: su tale richiesta, la sentenza non aveva provveduto.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen.

La Corte territoriale aveva individuato come reato più grave tra quelli riuniti per continuazione quello di cui al n. 14 del proc. pen. 17606/2019, anziché quello di cui al n. 5 individuato dal giudice di primo grado; aveva, tuttavia, mantenuto la pena base, ritenendo di non poter scendere sotto il minimo edittale di uno dei reati satellite.

Si trattava di errata interpretazione dell'art. 81 cod. pen.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata diminuzione della pena per specifici reati posti in continuazione.

L'atto di appello aveva contestato la misura dell'aumento operato con riferimento a determinati reati, benché il Tribunale, dopo avere enunciato la misura dell'aumento per ciascun tipo di reato contestato, avesse commesso un errore di calcolo, determinando aumenti in misura superiore.

Inoltre, la Corte territoriale non aveva affrontato la censura più generale, riguardante l'eccessiva misura degli aumenti per continuazione applicati per tutti i reati.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e per la rettifica della sentenza impugnata nella misura della pena in accoglimento del terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.

Le due sentenze di merito - in quella di primo grado sono riportate integralmente le conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano della Fiat bianca rubata e della targa da apporre sulla stessa - non si limitano affatto ad addebitare a [OSCURATO:PERSONA] il riciclaggio di quell'autovettura sulla base di una condotta analoga adottata in altre occasioni: la sentenza impugnata chiarisce che la responsabilità del ricorrente deriva dalla sua consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apposto una targa su quell'autovettura non propria della stessa, intenzione rispetto alla quale egli si era limitato a consigliare il complice di utilizzare targhe differenti.

A ben vedere, il ricorrente sembra (implicitamente) sostenere che, se sulla [OSCURATO:PERSONA] rubata fosse stata apposta una targa prelevata da altra autovettura (la [OSCURATO:PERSONA] grigia alla quale facevano riferimento i due interlocutori nelle conversazioni intercettate) e non una targa falsa, il delitto di riciclaggio non si sarebbe consumato: al contrario, l'art. 648-bis cod. pen. punisce le operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, condotta integrata dall'apposizione di una targa differente da quella propria del veicolo, che si tratti di targa integralmente falsa o propria di un diverso veicolo (Sez. 1, n. 3373 del 14/05/1997, Donateo, Rv. 207850).

Il riferimento alla prassi operativa stabile dei due imputati di sostituzione delle targhe alle autovetture rubate, quindi, non è affatto utilizzato per attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per un reato non commesso: i due imputati avevano interloquito proprio sul riciclaggio di quella [OSCURATO:PERSONA] bianca, [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a consigliare [OSCURATO:PERSONA] di apporvi un tipo di targa anziché un altro (consiglio nemmeno troppo convinto, visto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di fronte alla manifestata volontà di [OSCURATO:PERSONA] di apporre una targa falsa, aveva osservato che "se dobbiamo andare lontano, sì, ne vale la pena ...", pag. 24 sentenza di primo grado).

2. Nello stesso motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui chiedeva di riqualificare la condotta contestata al capo 5 come mera ricettazione.

Sebbene la censura sia corretta, atteso che la sentenza, pur dando atto della richiesta di diversa qualificazione del fatto avanzata nel motivo di appello, non dà ad esso alcuna risposta, si tratta di deduzione manifestamente infondata.

L'appellante - secondo quanto riportato in motivazione - sosteneva che la condotta doveva essere qualificata come ricettazione in quanto, da alcune conversazioni intercettate emergeva la finalità di profitto dei due imputati, finalità non richiesta per il riciclaggio.

Ma la distinzione tra le fattispecie di ricettazione e riciclaggio - la seconda punita assai più severamente della prima - non si basa su tale elemento soggettivo: il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454): nel caso in esame, l'apposizione delle targhe non proprie del veicolo su un'autovettura rubata ostacolava l'identificazione della sua provenienza delittuosa, effetto non solo conosciuto, ma perseguito dai due imputati.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348).

4. Il terzo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

Si deve ricordare che la sentenza di primo grado aveva quantificato, in linea generale, la misura dell'aumento per la continuazione per i delitti di danneggiamento in giorni 15 di reclusione ed euro 50,00 di multa.

Il ricorrente lamenta l'aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa operato per il capo 8 di imputazione nel proc. 17606/19 RNR: peraltro, quel capo di imputazione riguarda il delitto di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen., delitto assai più grave di quello di danneggiamento punito dall'art. 635 cod. pen., cosicché - benché non ne fosse. stata esplicitata la motivazione - la misura dell'aumento era pienamente giustificata e coerente con la diversa gravità dei reati.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Giudice, nell'indicare la misura dell'aumento che avrebbe applicato *per la continuazione per ciascuno dei delitti di danneggiamento, non aveva affatto espressamente compreso in essi quello contestato al capo 8 citato.

5. Il ricorrente censura, altresì, la misura dell'aumento per la continuazione operato con riferimento al delitto di cui al capo 1 del procedimento n. 13172/20 RNR (furto aggravato allo sportello bancomat dell'Ufficio postale di Garessio, 14/11/2019): effettivamente, benché il Giudice avesse indicato la misura dell'aumento per la continuazione per quel reato in mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa, nell'eseguire il calcolo aveva erroneamente aumentato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Come dimostra la motivazione della sentenza impugnata sul relativo motivo di appello, la Corte territoriale non l'aveva pienamente compreso: la sentenza fa riferimento alla maggiore gravità del furto ai danni dell'ufficio postale di Giaveno che, peraltro, era contestato al capo 12 del proc. n. 17606/19, mentre, come si è visto, la censura riguardava il furto ai danni dell'ufficio postale di Garessio.

Il motivo, quindi, è fondato con riferimento a tale seconda censura.

Trattandosi con ogni evidenza di quantificazione della pena derivata da un errore di calcolo, questa Corte può correggerlo direttamente, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena.

La pena complessiva deve, quindi, essere rideterminata in anni quattro, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed euro 5.820,00 di multa: in effetti, riducendo la pena detentiva complessiva di mesi uno di reclusione, quella finale, conseguente alla diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, viene ridotta di giorni venti di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni quattro, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 5.820,00 di multa.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P1,119 rro e tulltéPIMDblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] i earha concluso chiedendo l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e la rettifica della sentenza nella misura della pena). (:y 1-/ u. i ro n SO, ni-11 i nns 431/12LPI [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 5.820 di multa per numerosi reati di furto aggravato, consumato e tentato, riciclaggio, danneggiamento seguito da incendio, porto in luogo pubblico di esplosivo, falsità in certificazioni amministrative, danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. I reati erano stati commessi nell'ambito dell'attività criminale diretta all'appropriazione degli sportelli ATM mediante esplosivi; nel corso di tale attività erano state anche rubate delle autovetture sulle quali erano state apposte targhe false. La Corte territoriale riteneva sussistente il concorso dell'imputato nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di riciclaggio, contestato al capo 5 di imputazione nel proc. 17606/19 RNR in relazione all'apposizione di una targa falsa ad una [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva: si trattava dell'unico delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva negato la propria responsabilità. Le indagini avevano dimostrato che i due imputati erano soliti utilizzare autovetture di provenienza furtiva per effettuare sopralluoghi o recarsi agli obiettivi individuati, apponendo sui veicoli targhe false o appartenenti ad altri mezzi. Si trattava di prassi operativa stabile che non veniva smentita dalle conversazioni intercettate, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] veniva ascoltato consigliare [OSCURATO:PERSONA] di non apporre una targa rubata sulla Panda bianca, ma piuttosto una targa proveniente da altra vettura: la Corte territoriale osservava che le conversazioni dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del proposito di [OSCURATO:PERSONA] di apporre la targa per l'attività illecita comune e che egli si era limitato a consigliare al complice di utilizzare una targa differente, senza dissuaderlo e, così, rafforzando il suo proposito. La Corte territoriale individuava il delitto più grave, rispetto al quale determinare la pena base per il calcolo di quella complessiva, in quello di cui al capo 14 (porto in luogo pubblico di esplosivi) e non, come ritenuto dal Tribunale, in quello di riciclaggio contestato al capo 5; confermava, tuttavia, la pena base in anni quattro di reclusione, corrispondente al minimo edittale del delitto di riciclaggio, applicando il principio per cui, nel concorso di reati puniti con sanzioni omogenee per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna per il delitto di riciclaggio contestato al capo 5) dell'imputazione formulata nell'ambito del proc. pen. n. 17606/2019. [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato di dissuadere il coimputato dalla apposizione di una targa falsa su una delle autovetture rubate, come emergeva da alcune conversazioni intercettate, e benché la Corte territoriale non avesse addebitato al ricorrente un contributo materiale alla realizzazione del reato, la condanna era stata confermata sulla considerazione che l'apposizione delle targhe false faceva parte della prassi adottata dai due imputati: si trattava di motivazione manifestamente illogica, non potendosi derivare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio sulla base della sua partecipazione a fatti illeciti differenti. Inoltre, nell'atto di appello, la difesa aveva chiesto alla Corte territoriale di qualificare la condotta come ricettazione: su tale richiesta, la sentenza non aveva provveduto. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. La Corte territoriale aveva individuato come reato più grave tra quelli riuniti per continuazione quello di cui al n. 14 del proc. pen. 17606/2019, anziché quello di cui al n. 5 individuato dal giudice di primo grado; aveva, tuttavia, mantenuto la pena base, ritenendo di non poter scendere sotto il minimo edittale di uno dei reati satellite. Si trattava di errata interpretazione dell'art. 81 cod. pen. In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata diminuzione della pena per specifici reati posti in continuazione. L'atto di appello aveva contestato la misura dell'aumento operato con riferimento a determinati reati, benché il Tribunale, dopo avere enunciato la misura dell'aumento per ciascun tipo di reato contestato, avesse commesso un errore di calcolo, determinando aumenti in misura superiore. Inoltre, la Corte territoriale non aveva affrontato la censura più generale, riguardante l'eccessiva misura degli aumenti per continuazione applicati per tutti i reati. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e per la rettifica della sentenza impugnata nella misura della pena in accoglimento del terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Le due sentenze di merito - in quella di primo grado sono riportate integralmente le conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano della Fiat bianca rubata e della targa da apporre sulla stessa - non si limitano affatto ad addebitare a [OSCURATO:PERSONA] il riciclaggio di quell'autovettura sulla base di una condotta analoga adottata in altre occasioni: la sentenza impugnata chiarisce che la responsabilità del ricorrente deriva dalla sua consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apposto una targa su quell'autovettura non propria della stessa, intenzione rispetto alla quale egli si era limitato a consigliare il complice di utilizzare targhe differenti. A ben vedere, il ricorrente sembra (implicitamente) sostenere che, se sulla [OSCURATO:PERSONA] rubata fosse stata apposta una targa prelevata da altra autovettura (la [OSCURATO:PERSONA] grigia alla quale facevano riferimento i due interlocutori nelle conversazioni intercettate) e non una targa falsa, il delitto di riciclaggio non si sarebbe consumato: al contrario, l'art. 648-bis cod. pen. punisce le operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, condotta integrata dall'apposizione di una targa differente da quella propria del veicolo, che si tratti di targa integralmente falsa o propria di un diverso veicolo (Sez. 1, n. 3373 del 14/05/1997, Donateo, Rv. 207850). Il riferimento alla prassi operativa stabile dei due imputati di sostituzione delle targhe alle autovetture rubate, quindi, non è affatto utilizzato per attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per un reato non commesso: i due imputati avevano interloquito proprio sul riciclaggio di quella [OSCURATO:PERSONA] bianca, [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a consigliare [OSCURATO:PERSONA] di apporvi un tipo di targa anziché un altro (consiglio nemmeno troppo convinto, visto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di fronte alla manifestata volontà di [OSCURATO:PERSONA] di apporre una targa falsa, aveva osservato che "se dobbiamo andare lontano, sì, ne vale la pena ...", pag. 24 sentenza di primo grado). 2. Nello stesso motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui chiedeva di riqualificare la condotta contestata al capo 5 come mera ricettazione. Sebbene la censura sia corretta, atteso che la sentenza, pur dando atto della richiesta di diversa qualificazione del fatto avanzata nel motivo di appello, non dà ad esso alcuna risposta, si tratta di deduzione manifestamente infondata. L'appellante - secondo quanto riportato in motivazione - sosteneva che la condotta doveva essere qualificata come ricettazione in quanto, da alcune conversazioni intercettate emergeva la finalità di profitto dei due imputati, finalità non richiesta per il riciclaggio. Ma la distinzione tra le fattispecie di ricettazione e riciclaggio - la seconda punita assai più severamente della prima - non si basa su tale elemento soggettivo: il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454): nel caso in esame, l'apposizione delle targhe non proprie del veicolo su un'autovettura rubata ostacolava l'identificazione della sua provenienza delittuosa, effetto non solo conosciuto, ma perseguito dai due imputati. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348). 4. Il terzo motivo di ricorso è parzialmente fondato. Si deve ricordare che la sentenza di primo grado aveva quantificato, in linea generale, la misura dell'aumento per la continuazione per i delitti di danneggiamento in giorni 15 di reclusione ed euro 50,00 di multa. Il ricorrente lamenta l'aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa operato per il capo 8 di imputazione nel proc. 17606/19 RNR: peraltro, quel capo di imputazione riguarda il delitto di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen., delitto assai più grave di quello di danneggiamento punito dall'art. 635 cod. pen., cosicché - benché non ne fosse. stata esplicitata la motivazione - la misura dell'aumento era pienamente giustificata e coerente con la diversa gravità dei reati. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Giudice, nell'indicare la misura dell'aumento che avrebbe applicato *per la continuazione per ciascuno dei delitti di danneggiamento, non aveva affatto espressamente compreso in essi quello contestato al capo 8 citato. 5. Il ricorrente censura, altresì, la misura dell'aumento per la continuazione operato con riferimento al delitto di cui al capo 1 del procedimento n. 13172/20 RNR (furto aggravato allo sportello bancomat dell'Ufficio postale di Garessio, 14/11/2019): effettivamente, benché il Giudice avesse indicato la misura dell'aumento per la continuazione per quel reato in mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa, nell'eseguire il calcolo aveva erroneamente aumentato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. Come dimostra la motivazione della sentenza impugnata sul relativo motivo di appello, la Corte territoriale non l'aveva pienamente compreso: la sentenza fa riferimento alla maggiore gravità del furto ai danni dell'ufficio postale di Giaveno che, peraltro, era contestato al capo 12 del proc. n. 17606/19, mentre, come si è visto, la censura riguardava il furto ai danni dell'ufficio postale di Garessio. Il motivo, quindi, è fondato con riferimento a tale seconda censura. Trattandosi con ogni evidenza di quantificazione della pena derivata da un errore di calcolo, questa Corte può correggerlo direttamente, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena. La pena complessiva deve, quindi, essere rideterminata in anni quattro, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed euro 5.820,00 di multa: in effetti, riducendo la pena detentiva complessiva di mesi uno di reclusione, quella finale, conseguente alla diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, viene ridotta di giorni venti di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni quattro, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 5.820,00 di multa. Di
Sentenza Cassazione n. 18898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris