CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], LORENACARLEO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato536 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 286/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 335/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Ancona rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. controla sentenza del Tribunale della medesima sede che pure avevarigettato l’opposizione di detta società al decreto ingiuntivo,chiesto ed ottenuto dal lavoratore attuale controricorrente, peril pagamento della complessiva somma indicata, oltre interessie rivalutazione monetaria, a titolo di indennità (superminimi ead personam) unilateralmente revocate; per l’effetto, la Corteconfermava la sentenza impugnata, condannando l’appellanteal pagamento delle ulteriori spese processuali.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite ledoglianze formulate dall’appellante, partiva dall’analisi dellepretese retributive di cui al ricorso per decreto ingiuntivoriconducibili all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso, poi,nell’accordo individuale del successivo 27.2.2014, e rilevava cheil primo giudice aveva ritenuto che tale accordo fosse sottopostoad una condizione risolutiva, specificamente riportata nel punto7 dell’accordo sindacale, il cui avveramento aveva comportatoil venir meno dell’accordo medesimo e la conseguentelegittimità della pretesa del lavoratore a vedersi ripristinatol’ammontare retributivo ridotto con la vigenza di detto accordo.2.1. Nel condividere pienamente quanto sostenuto dalTribunale, la Corte riteneva che, nel descritto contestocontrattuale, la pacifica intervenuta apertura della proceduraconcorsuale prevista dall’art. 186 bis l. fall., rappresentandol’avveramento della condizione stabilita, aveva comportato lareviviscenza dei diritti retributivi originariamente rinunciati daiNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026lavoratori, legittimando, quindi, la pretesa contenuta nelN ruimceoror dsi ora ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026per decreto ingiuntivo.2.2. Né poteva condividersi, per la Corte, la criticadell’appellante secondo la quale, se la causa dell’accordo eraquella appena sopra indicata, risulterebbe incoerenteprevederne il venir meno in caso di procedura concorsuale,essendo più logico prevederla in caso di avvenuto risanamento.3. Per ciò che concerneva, poi, la contrarietà della clausolacontrattuale contenente la condizione risolutiva alla disposizionedi cui all’art. 186 bis, comma 3, l. fall. – norma che prevedel’inefficacia dei patti diretti a risolvere i contratti in corso alladata di deposito del ricorso per accedere alla proceduraconcorsuale, che, quindi, continuano a produrre i loro effetti –la Corte pure riteneva esatto quanto osservato dal Tribunale, ecioè che, nel caso concreto, la norma di riferimento era quelladi cui all’art. 1354 c.c., che sanziona con la nullità il contratto alquale è apposta la condizione illecita, in questo caso contraria anorme imperative, con l’inevitabile conseguenza deltravolgimento dell’indicato accordo sindacale e delle rinunceretributive dei lavoratori.3.1. Secondo la Corte, inoltre, era del tutto infondata la tesidell’[OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale, in virtù del principio diconservazione del contratto, nel caso in esame troverebbeapplicazione unicamente l’art. 1419 c.c., per cui verrebbe menola sola clausola contrattuale contenente la condizione risolutivamentre continuerebbero ad avere piena validità le altredisposizioni contrattuali.3.2. Ugualmente non meritevole di accoglimento per laCorte era la tesi della società secondo cui il successivo accordoNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026individuale del 27.2.2014 sarebbe del tutto autonomo rNiusmpeero tdti ora ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026a quello collettivo del precedente 22.2.2014, con laconseguenza della permanenza della vigenza del primoindipendentemente dalla sorte del secondo.4. In definitiva, a giudizio del collegio d’appello, sial’avveramento della condizione risolutiva, sia la nullità delcontratto, facendo venir meno il patto sin dall’origine,legittimavano la pretesa del lavoratore di ottenere i trattamentiretributivi di cui ai citati accordi a far data dalla pattuizione.5. Passando, infine, ad analizzare le ulteriori riduzionistipendiali disposte autonomamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza dal novembre 2017, pure richieste dal lavoratore nelricorso per decreto ingiuntivo, rilevava la Corte comel’appellante non ponesse specifiche critiche a quanto statuito dalprimo giudice, limitandosi a ribadire quanto già riportato nelricorso in opposizione al decreto ingiuntivo; e comunque laCorte condivideva quanto considerato dal primo giudice.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.7. Resiste l’intimato con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione –ex art. 360, n. 3, c.p.c. – degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366,1369, 1175, 1375 cod. civ., nonché dell’art. 186 bis della LeggeNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026collettivo aziendale del 22.2.2014 e alla conseNgumueeron dti era ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026reviviscenza dei trattamenti retributivi originariamenterinunciati dai lavoratori”. Deduce che la “Corte è incorsa nellecitate violazioni laddove ha ritenuto che tale accordo sindacale,trasfuso nel successivo accordo individuale del 28.2.2014, fossesottoposto ad una condizione risolutiva, specificamenteriportata nel punto 7 dell’accordo sindacale il cui avveramentoavrebbe determinato ex se il venir meno dell’intero regolamentocontrattuale e la conseguente legittimità della pretesarestitutoria azionata dal lavoratore omettendo una letturasistematica delle clausole contrattuali oltre che di tenere contodel principio di conservazione del contratto e della garanzia distabilità del posto di lavoro assicurata ai lavoratori quale precisoe reciproco impegno finalizzato al risanamento economico dellasocietà”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione – ex art. 360n. 3 c.p.c. – dell’art. 186 bis, comma 3, della Legge Fallimentareoltre che degli artt. 1354 e 1419 c.c.”. Deduce che: “[OSCURATO:PERSONA] è incorsa nel vizio evidenziato nella parte in cui, nelvalutare la contrarietà della clausola contrattuale contenente lacondizione risolutiva al disposto di cui all’art. 186 bis, comma 3,della Legge Fallimentare, ha assunto quale norma di riferimentol’art. 1354 c.c. che sanziona con la nullità il contratto al qualeviene apposta una condizione illecita omettendo di considerarecome ad essere gravato fosse il singolo patto e non già l’interocontratto con conseguente applicabilità alla specie delladisciplina della nullità parziale del contratto di cui all’art. 1419”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione – ex art. 360 n.3 c.p.c. – del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1367, 1369, 1965 e 2113 c.c. oltre che degli artt. 411 eNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026412 c.p.c.”. Deduce che: “La Corte territoriale è incorsa nNeuml evroi zdii ora ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026denunciato in quanto, nel disattendere la tesi della societàdatrice secondo cui il successivo accordo individuale sottoscrittodal lavoratore in data 28.2.2014 sarebbe del tutto autonomorispetto a quello collettivo del 22.2.2014, ha sposatoun’interpretazione atomistica delle singole clausole contrattualipretendendo di inferirne l’intimo collegamento e dipendenza delprimo dal secondo senza considerare che in nessuna parte delverbale sottoscritto in sede sindacale si fa riferimento a possibilicondizioni risolutive della conciliazione riconducibili al dettatodell’art. 7 dell’accordo”.4. Con un quarto motivo denuncia “Violazione – ex art. 360n. 3 c.p.c. – degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1419 c.c. oltreche dell’art. 115 c.p.c., 1340 c.c. e dell’art. 186 bis, comma 3,della Legge Fallimentare”. Deduce che: “La Corte territoriale èincorsa nel vizio sopra evidenziato nella parte in cui da un latoha riconosciuto la legittimità della pretesa del lavoratore diottenere il ripristino della situazione retributiva quo ante a fardata dal momento della sottoscrizione dell’accordo individualesenza tenere in alcun modo conto della garanzia della continuitàdel posto di lavoro di cui la stessa ha beneficiato nel periodo del1.2.2014 al 19.9.2018 e, dall’altro, ha ritenuto che la Aerdoricanon abbia formulato censure specifiche con riguardo alle altreriduzioni stipendiali dalla stessa disposte a far data dal mese dinovembre 2017”.5. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenzaimpugnata, come già si trae dalla narrativa che precede, sullaprincipale questione devoluta alla sua cognizione d’appello, sifonda su due distinte rationes decidendi.Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/20265.1. In particolare, una prima parte della sua motivNuamzeiroo ndi era ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026(tra la seconda e la terza facciata) è stata nel senso di ritenereche il punto 7 dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso inquello individuale intervenuto tra la società e il lavoratore,integrasse una condizione risolutiva, e che “la pacifica,intervenuta apertura della procedura concorsuale previstadall’art. 186 bis l. fall., rappresentando l’avveramento dellacondizione stabilita”, aveva “comportato la reviviscenza deidiritti retributivi originariamente rinunciati dai lavoratori,legittimando, quindi, la pretesa contenuta nel ricorso perdecreto ingiuntivo”.E nota il Collegio che detto primo ragionamento decisorio èevidentemente svolto sul presupposto che la clausolacontenente la condizione risolutiva fosse valida ed efficace,tanto da poter produrre i suoi effetti tipici.5.2. Una seconda parte in proposito della motivazione (trala facciata 3 e quella 4) illustra una ben diversa linea decisoria,nel senso, cioè, di ritenere che la medesima clausola fosseillecita, in quanto contraria a norma imperativa, ma che, ai sensidell’art. 1354 c.c. (e non dell’art. 186 bis, comma 3, l. fall.), ciòcomportasse la nullità dell’intero accordo sindacale, cosìtravolgendo anche le “rinunce retributive dei lavoratori”.5.3. Del resto, l’esistenza di un duplice fondamentodecisorio nella pronuncia gravata, sia pure con il medesimorisultato, è espresso conclusivamente dalla stessa Corteterritoriale dove ha scritto: “Da ultimo, in ordine alla pretesa dellavoratore di ottenere i trattamenti retributivi di cui ai citatiaccordi a far data dalla pattuizione, a giudizio del Collegio, sial’avveramento della condizione risolutiva sia la nullità delNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026contratto, facendo venir meno il patto fin dall’oNurmigerion dei r,a ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026legittimano detta pretesa”.5.4. Infine, di tanto evidentemente non ha dubitato lastessa ricorrente che ha, difatti, articolato di conseguenza leproprie censure, come si vedrà subito.6. Ciò chiarito, è infondato il primo motivo di ricorso, chepresenta taluni profili d’inammissibilità.7. Tale censura, come già si desume dalla sintesi propostadalla medesima parte (a pag. 2 del ricorso), attinge appuntoesclusivamente la ratio decidendi esposta per prima dai giudicidi secondo grado, che vi è (in parte) trascritta (cfr. pag. 7 delricorso). Invero, anche lo svolgimento della doglianza non èvolto a sostenere che la clausola in questione dell’accordosindacale fosse inefficace (essa sola) o nulla (epperò nonproduttiva d’invalidità dell’intero accordo), bensì è teso asostenere che la stessa contenesse una condizione sì risolutiva(e valida), ma non riferibile alla procedura concorsuale nel casospecifico poi apertasi, ossia, un “concordato” preventivo “concontinuità aziendale” ex art. 186 bis l. fall., oppure che ancorprima non si trattasse di una condizione risolutiva.8. Ciò rilevato, l’interpretazione che la Corte distrettuale hafornito della clausola dell’accordo in questione è perfettamenteplausibile.9. Giova premettere il testo di detta clausola: “7. Conriferimento alle premesse e finalità sottese al presente accordo,le parti convengono sin da ora che qualora la [OSCURATO:PERSONA] sottoposta in futuro ad una qualsiasi forma di proceduraconcorsuale e/o fallimentare, il presente accordo perderàNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026efficacia e sarà considerato nullo, venendo a ristabNiluimrserio dli ara ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026situazione retributiva in vigore in precedenza”.9.1. Ebbene, a ragione la Corte d’appello ha giudicato taletesto di “indiscutibile chiarezza”.Del resto, sul piano del “senso letterale delle parole” iviutilizzate (da cui occorre prendere le mosse ex art. 1362,comma primo, c.c.), la ricorrente non svolge alcun rilievoparticolare nell’ambito del primo motivo, limitandosi in sintesi aricordare essere insufficiente e non esaustivo il ricorso al solotenore letterale della clausola.E’ piuttosto in seno al successivo quarto motivo (il quale,come si vedrà, in realtà contiene censure distinte) che laricorrente deduce che il verbo “ristabilire”, adoperato nellaclausola, starebbe a significare in generale come nella specie“stabilire di nuovo” (cfr. inizio di pag. 23 del ricorso).Non considera così la ricorrente il complessivo contestosintattico-grammaticale, logico-giuridico ed espressivo, in cui leparti dell’accordo hanno usato la voce verbale “ristabilirsi”.Come si è visto, difatti, dopo aver delineato la condizionein senso stretto (“qualora …”), le parti hanno scritto che “ilpresente accordo perderà di efficacia e sarà considerato nullo”,intendendo all’evidenza riferirsi anche con il termine “nullo” nonad una nullità in senso tecnico-giuridico, bensì ad una inefficaciaab origine del medesimo accordo, tanto da voler aggiungere“venendo a ristabilirsi la situazione retributiva in vigore inprecedenza”; vale a dire, non ex nunc, ma ex tunc. E tantoperfettamente si addice agli effetti che, di regola, conseguonoper legge (ex art. 1360 c.c.) all’avveramento della condizione;Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026effetti che “retroagiscono al tempo in cui è stato conNculmuesroo d i iral ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026contratto”.Pertanto, sempre sul piano del contenuto e del significatotestuale della clausola, condivisibilmente i giudici del doppiogrado di merito hanno concluso che “l’avveramento dellacondizione stabilita, ha comportato la reviviscenza dei dirittiretributivi originariamente rinunciati dai lavoratori”.9.2. Manifestamente contrarie al dettato della clausolasono tutte le considerazioni che la ricorrente svolge persostenere che, siccome la condizione è una clausola cheprevede un evento “futuro” ed “incerto” al quale sonosubordinati la produzione ovvero la revoca degli effetti delnegozio , nella fattispecie, invece, “l’evento dedotto incondizione era certo e, realisticamente, non poteva considerarsineanche futuro alla luce di” una serie di considerazioni (v. inextenso pagg. 12-13 del ricorso).Invero, le parti dell’accordo hanno delineato una benprecisa ipotesi (“qualora la [OSCURATO:PERSONA] venisse sottopostain futuro ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale e/ofallimentare, il presente accordo …”), il cui avveramento vienedato esplicitamente per eventuale e futuro.Del resto, le circostanze che la ricorrente deduce persostenere che l’evento dedotto in condizione (ossia, lasottoposizione della società ad una procedura concorsuale)fosse “certo e, realisticamente” neanche “futuro”, sono tutteestranee ed estrinseche all’intero contenuto dell’accordosindacale (come del seguente accordo individuale).Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/20269.3. Nuovamente confliggenti anzitutto con il Nutmeenroo dri era ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026testuale della clausola sono gli argomenti della ricorrente tesi asostenere che “nella ricostruzione della comune volontà delleparti sottesa al verbale oggetto di scrutinio, la condizionerisolutiva dovesse (e potesse) riguardare esclusivamente laprocedura di matrice liquidatoria poiché, diversamenteopinando, sarebbe venuta meno la natura stessa dell’accordo”(così a pag. 11 del ricorso).Le parti, infatti, si sono riferite “ad una qualsiasi forma diprocedura concorsuale e/o fallimentare”, ed anche l’adozionedell’aggettivo indefinito “qualsiasi” è univocamente significativae, a sua volta, insieme all’indicazione “procedura concorsualee/o fallimentare”, rivela la chiara intenzione delle parti didelineare l’evento futuro ed incerto in termini precisi, masenz’altro lati, idonei, cioè, a comprendere praticamente tuttele procedure concorsuali o fallimentari (tra le quali, mette contoaggiungere era già previsto il “concordato con continuitàaziendale” ex art. 186 bis l. fall., introdotto nell’ordinamento sindal 2012, e quindi ben prima dell’accordo in questione).10. Erroneamente, poi, la ricorrente, dopo l’enunciazione diuna serie di principi in tema d’interpretazione (in sécondivisibili), sostiene che “nella ricerca della volontà delle partisottesa al verbale oggetto di scrutinio la Corte distrettuale nonha proceduto ad una corretta sussunzione della fattispecie nellenorme di riferimento che informano e governano la correttaesecuzione del procedimento ermeneutico, mancando nellastruttura argomentativa che innerva la pronuncia impugnata,una visione globale degli elementi che lo compongono e nedefiniscono il contenuto, integrante strumento ermeneuticoNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026ineludibile per la realizzazione dei fini considerati” (cosìN uam eproa dgi r.a ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/202610 del ricorso).10.1. Difatti, la Corte ha condiviso “appieno quantosostenuto dal Tribunale che, in corretta applicazione delle regolecontenute negli artt. 1362 e ss. c.c., che disciplinanol’interpretazione del contratto, ha evidenziato come le parti, conla stipulazione del sopra citato accordo, abbiano avutointenzione di prendere un preciso e reciproco impegnofinalizzato al risanamento economico della società e subordinatoalla condizione che questo si realizzasse concretamente. Dallacomplessiva lettura della pattuizione conclusa in sede sindacalee dal collegato accordo individuale di ciascun lavoratore siricava, infatti, la volontà di uscire dalla difficile crisi economica,stabilendo, da un lato, il sacrificio dei lavoratori, consistentenella decurtazione stipendiale attraverso la rinuncia a varie vociretributive fino ad allora percepite; dall’altro, la permanenza diuna rigorosa politica di risanamento da parte dell’attuale assettosocietario, impegnato in una corretta gestione economica delpatrimonio aziendale”.Già queste considerazioni, pertanto, rendono evidente chela Corte territoriale ha attentamente ricercato la comuneintenzione delle parti dell’accordo sindacale, tenendo contoanche del suo complessivo contenuto, in ossequio anche aldisposto di cui all’art. 1363 c.c. Inoltre, sia pure in partesuccessiva della sua motivazione, la Corte stessa ha osservatoche: Le parti, del resto, nello stipulare l’atto, sono state benconsapevoli di rappresentare la riduzione stipendiale comepunto centrale e fondamentale del prospettato risanamento,Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026tanto è vero che la condizione risolutiva fa espresso “riferNiummeeron dti ora ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026alle premesse e finalità del presente accordo …” .Poco prima, ancora, nei passaggi motivazionali checompletano direttamente la prima ratio decidendi la Corte avevaaggiunto: “Né può condividersi la critica dell’appellante secondola quale, se la causa dell’accordo è quella appena sopra indicata,risulterebbe incoerente prevederne il venir meno in caso diprocedura concorsuale, essendo più logico prevederla in caso diavvenuto risanamento. Al contrario, a giudizio del Collegioproprio la finalità perseguita, ossia la messa a posto dei contisocietari e, quindi, una maggiore garanzia di stabilità lavorativa,giustifica un sacrificio economico da parte dei lavoratori, nonaccettabile, invece, senza la indicata garanzia, insussistentenelle ipotesi di fallimento o altra procedura concorsuale”.10.2. Nota, infine, il Collegio che la ricorrente non chiariscenello sviluppo del primo motivo in che termini e perché giudichiviolati gli artt. 1366, 1369, 1175 e 1375 c.c.11. Occorre adesso considerare che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, anche di recenteconfermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n. 27674/2025),quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonomerationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente asorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a penad’inammissibilità del ricorso, di impugnarle tutte, non potendoaltrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza. Una voltarigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe unadelle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata,diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restantimotivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati,Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026non potrebbe comunque giungersi alla cassazioneN umedroe dlli ara ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sullabase della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis, Cass. n.17648/2020).12. Ebbene, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e laprima parte del quarto motivo (alle pagg. 22-23 del ricorso),come risulta dalla sintesi proposta dalla stessa ricorrente e dalloro svolgimento, attingono in varia chiave la seconda ratiodecidendi sopra delineata, in cui la Corte d’appello ha ritenutola nullità dell’intero accordo collettivo in cui era contenuta laclausola di cui al punto 7 dello stesso. Anche nel terzo motivo,poi, si censurano passaggi motivazionali (alla facciata 4dell’impugnata sentenza) volti a disattendere “la tesi dellasocietà secondo cui il successivo accordo individuale del27.02.2014 sarebbe del tutto autonomo rispetto a quellocollettivo … con la conseguenza della permanenza della vigenzadel primo indipendentemente dalla sorte del secondo”, alloscopo ultimo di veder sottratto l’accordo individuale allasuddetta nullità.Per conseguenza, in base ai principi di diritto soprarichiamati, stante il consolidarsi in questa sede di legittimitàdella prima ratio decidendi, la ricorrente è ormai privad’interesse attuale, concreto e giuridicamente apprezzabile avedere decise tali censure.13. Resta, quindi, da esaminare una seconda parte delquarto motivo che, come accennato in precedenza, riguardaquestione differente da quella principale ed integra in realtà unacensura autonoma circa detta questione (v. pagg. 23-26 delricorso).Numero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/202614. Più nello specifico, tale doglianza attiene alla pNaumretreo dii nra ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026cui la Corte, “Passando ad analizzare le ulteriori riduzionistipendiali disposte autonomamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza dal novembre 2017, pure richieste dal lavoratore nelricorso per decreto ingiuntivo”, ha rilevato “come l’appellantenon ponga specifiche critiche a quanto statuito dal primogiudice, limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo”, ed ha aggiunto: “[OSCURATO:PERSONA] evidenziato come le decurtazioni operate non sianolegittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcunaccordo sindacale in tal senso né potendo trovare la lorolegittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibileall’accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti nonconsiderati in quell’accordo. La Corte condivide e fa proprie leconsiderazioni del primo giudice, pertanto, ribadisce la pienalegittimità della pretesa del lavoratore”.15. Ebbene, la censura che attinge tali passaggimotivazionali non coglie pienamente che anch’essi esprimono inrealtà una duplice ratio decidendi: il primo rilievo della Corte,infatti, è in rito nel senso del difetto di specificità delle criticheformulate dall’appellante a riguardo, perché meramenteriproduttive di “quanto già riportato nel ricorso in opposizione aldecreto ingiuntivo”; le ulteriori considerazioni svolte dalla Corted’appello, poi, sono invece in chiave di condivisione nel meritodi quanto ritenuto dal primo giudice sullo stesso tema.15.1. Invero, la ricorrente all’inizio dello svolgimento dellacensura si riferisce ai principi espressi dalle Sezioni unite nellanota sent. 7675/2019, a proposito degli artt. 342, comma 1, e434, comma 1, c.p.c. (v. tra la pag. 23 e la pag. 24 del ricorso);tuttavia, anzitutto non deduce la violazione o falsa applicazioneNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026di nessuna di tali norme (neanche indicate nella rubrNiucmae rod dei ral ccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026quarto motivo).E, soprattutto, a fronte della prima precisa valutazioneespressa dalla Corte di merito in ordine all’assenza di specifichecritiche dell’allora appellante a quanto statuito dal primo giudicesulle ulteriori riduzioni stipendiali disposte con decorrenza dalnovembre 2017, non trascrive in ricorso le parti della sentenzadi primo grado su tale questione e almeno quelle pertinenti esalienti del proprio atto di opposizione e del proprio ricorso inappello per mettere in luce che essa non si fosse limitata nelsecondo atto di parte “a ribadire quanto già riportato nel ricorsoin opposizione al decreto ingiuntivo”, ma vi avesse sviluppatoanche “una parte argomentativa”, che confutava e contrastava“le ragioni addotte dal primo Giudice” (qui mutuando le paroleusate dalle Sezioni unite di questa Corte).15.2. Piuttosto, tutto il successivo sviluppo della censura inesame si risolve, omisso medio, in una completa rilettura infatto e in diritto della vicenda relativa “alle specifiche indennitànon più corrisposte a decorrere dal mese di novembre 2017”.E va da sé che tali argomentazioni che, in teoria, sarebberostate appropriate solo alla parte in cui la Corte d’appello hacondiviso e fatto proprie nel merito le considerazioni del primogiudice, risultano inammissibili in questa sede, perché laricorrente neanche deduce se e come siano state svolte nei gradidi merito e come si contrappongano alle valutazioni espressedai giudici del doppio grado di giudizio.16. Pertanto, la censura in parte qua è inammissibile.Numero registro generale 12111/202217. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essereN umero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 11353/2026condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delleData pubblicazione 27/04/2026spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12111/2022Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 11353/2026Data pubblicazione 27/04/2026