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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 22304/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 9 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Adelfia il 5 novembre 2024.

Letta la memoria trasmessa il 12 aprile 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di riassegnare il ricorso alla Sezione competente.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili del fatto, valorizzando in particolare il dato ponderale desumibile dagli accertamenti tecnici svolti sullo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato, ossia le 198 dosi medie singole di cocaina e le 806 dosi medie singole di hashish (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena e della mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, non solo il recente precedente penale a carico dell'imputato, ma anche il fatto che questi ha commesso i fatti di causa mentre si trovava agli arresti domiciliari (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 9 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Adelfia il 5 novembre 2024. Letta la memoria trasmessa il 12 aprile 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di riassegnare il ricorso alla Sezione competente. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili del fatto, valorizzando in particolare il dato ponderale desumibile dagli accertamenti tecnici svolti sullo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato, ossia le 198 dosi medie singole di cocaina e le 806 dosi medie singole di hashish (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena e della mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, non solo il recente precedente penale a carico dell'imputato, ma anche il fatto che questi ha commesso i fatti di causa mentre si trovava agli arresti domiciliari (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris