Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07219/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2020 dal Tribunale di Trapani che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una cassaforte e per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico .

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione poiché la corte non ha preso in considerazione le specifiche doglianze mosse con l'atto di appello in ordine alla errata ricostruzione della vicenda in punto di fatto e alla versione alternativa offerta dall'imputato, nonché alla documentazione presentata dalla difesa che lascia emergere un rilevante dubbio in ordine all'integrazione del fatto tipico.

Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

In particolare la corte ha sottolineato che nell'abitacolo dell'autovettura del Lipari, parcheggiata a poca distanza dal luogo di rinvenimento della cassaforte, divelta e aperta, è stata trovata una buona parte della refurtiva costituita da blocchetti di carte di identità in bianco e l'imputato è stato trovato nel possesso di oltre 3000 C di contanti che sono stati ritenuti ingiustificati, in ragione della condizione di disoccupato dell'imputato.

Il ricorrente non si confronta con questi elementi e si limita a ribadire l'assunto difensivo invocando una rivalutazione da parte di questa corte degli elementi di prova, che sono stati oggetto di adeguata valutazione critica ad opera dei giudici di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PRésidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2020 dal Tribunale di Trapani che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una cassaforte e per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione poiché la corte non ha preso in considerazione le specifiche doglianze mosse con l'atto di appello in ordine alla errata ricostruzione della vicenda in punto di fatto e alla versione alternativa offerta dall'imputato, nonché alla documentazione presentata dalla difesa che lascia emergere un rilevante dubbio in ordine all'integrazione del fatto tipico. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. In particolare la corte ha sottolineato che nell'abitacolo dell'autovettura del Lipari, parcheggiata a poca distanza dal luogo di rinvenimento della cassaforte, divelta e aperta, è stata trovata una buona parte della refurtiva costituita da blocchetti di carte di identità in bianco e l'imputato è stato trovato nel possesso di oltre 3000 C di contanti che sono stati ritenuti ingiustificati, in ragione della condizione di disoccupato dell'imputato. Il ricorrente non si confronta con questi elementi e si limita a ribadire l'assunto difensivo invocando una rivalutazione da parte di questa corte degli elementi di prova, che sono stati oggetto di adeguata valutazione critica ad opera dei giudici di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PRésidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris