CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 36073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di Genova ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. commesso in Genova il 23 marzo 2022. 2. Contro l'ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso con atto unico a mezzo del loro difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto la nullità dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen, per non avere il Giudice per le indagini preliminari adottato una motivazione autonoma sia rispetto ai gravi indizi, sia rispetto alle esigenze cautelari. Con lo stesso motivo, peraltro, i ricorrenti introducono anche in maniera discorsiva alcune osservazioni attinenti al merito delle contestazioni, rilevando che: - le modalità della condotta così come riportate nel verbale di arresto deponevano per una occasionalità della azione furtiva, in quanto non erano stati monitorati preventivi passaggi nel luogo ove poi era stata commesso il furto; - gli indizi relativi alla forzatura della porta di ingresso dell'abitazione ove era stato commesso il furto erano labili; - gli indizi in merito al coinvolgimento di Bely erano insufficienti, in quanto la mera presenza dello stesso davanti al palazzo ove era stato commesso il furto non valeva a dimostrare un suo contributo concorsuale ed anche la circostanza per cui egli in tale frangente avrebbe inviato ai correi dei messaggi sul telefono cellulare era sfornita di riscontro; 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la nullità dell'ordinanza del Tribunale per violazione del diritto di difesa. In particolare i ricorrenti lamentano che il tribunale avrebbe ritenuto la loro richiesta di comparire personalmente all'udienza non tempestiva, in quanto formulata non contestualmente alla richiesta di riesame. 2.3 Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen, lamentando che dagli atti emergeva come la porta di ingresso dell'alloggio non recasse segni di effrazione.2.4 Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento di Bely nel furto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati, sia sotto il profilo della mancanza di motivazione autonoma dell'ordinanza genetica, sia sotto il profilo della gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento dei ricorrenti nel furto loro contestato. 2.1. Sotto il primo profilo si ricorda che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, "in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, nel caso di arresto in flagranza, il criterio dell autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è osservato ove il giudice richiami, ai fini della descrizione del fatto e delle prove raccolte, le risultanze dei verbali di arresto e di perquisizione e le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida, criticamente valutando tali dati fattuali e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa (Sez. 4 n. 16169 del 15/04/2021, Marangi, Rv. 281037). Nel caso di specie il principio in esame è stato pienamente rispettato: il giudice per le indagini preliminari ha dato atto in maniera esaustiva di quanto riportato nel verbale di arresto e delle circostanze ivi menzionate, dotate, peraltro, di tale autoevidenza da non necessitare di particolari commenti o esplicazioni. 2.2. Sotto il secondo profilo si osserva che la motivazione del Tribunale, così come quella dell'ordinanza genetica, chiarisce in maniera congrua le ragioni del ritenuto coinvolgimento nell'azione furtiva di entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (insieme a [OSCURATO:PERSONA]) nella giornata del 23 marzo erano stati visti aggirarsi per le vie cittadine a bordo un auto noleggiata a Campobasso ed infine fermarsi in una via del centro citta; Ansiani e Guaga erano entrati in un palazzo, mentre Bely era rimasto in attesa sotto una pensilina prospicente il palazzo; dopo circa tre ore Ansiani e Guaga erano usciti recando in mano il primo un sacchetto ed il secondo una pochette; i tre a quel punto si erano incamminati verso l'auto lasciata in sosta in una piazza limitrofa ed erano stati controllati dalla polizia giudiziaria; Ansiani e Guaga erano stati trovati in ,. possesso di gioielli (del valore di circa 20.000 euro) appena sottratti in un alloggio sito nel palazzo ove avevano fatto ingresso. La circostanze complessive, ovvero il fatto che i tre fossero giunti con auto a noleggio, il fatto che Bey fosse rimasto ad attendere i due complici sotto il palazzo, nel mentre costoro stavano compiendo il furto ed il fatto che Bely si fosse incamminato con loro verso la macchina, una volta perpetrato il reato, deponevano secondo i giudici per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in relazione a quest'ultimo. Si tratta di motivazione coerente con i dati richiamati, logica e congrua, rispetto alla quale le censure dei ricorrenti sono generiche e non valgono ad intaccare il percorso argomentativo evidenziato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il principio per cui la richiesta da parte dell'indagato di comparire personalmente davanti al tribunale del riesame deve essere formulata con la richiesta di riesame e non già con atto successivo, è stato affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, a fronte di un contrasto interpretativo creatosi sul punto dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015 n. 47 , hanno chiarito che "nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame" (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Rannondo, Rv. 278491). Il richiamo operato nel ricorso alla disciplina di cui all'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 non è pertinente in quanto tale disciplina non si applica al procedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo, relativo alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose è inammissibile. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 26025601). Nel caso di specie il furto contestato ai ricorrenti, comunque aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 5 cod. pen., è punto con pena edittale che consente la misura applicata. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] esens