CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 27765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO 1. La Corte di appello di Catania con decreto del 8 febbraio 2024 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto reso dal Tribunale di Catania in data 8 novembre 2022 con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno e con l'imposizione della cauzione di euro 2.000. 2. Avverso il suddetto provvedimento, Domenico FLORIO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. A tal fine eccepisce l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale e dell'attualità della stessa. In particolare, si duole che la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna verifica processuale circa la pericolosità del prevenuto, intesa come accertamento della rilevante probabilità di futura commissione di reati, limitandosi ad indicare la presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio. Inoltre, appare illogica la motivazione relativa all'acquisto di quattro automobili non rnarcianti, perché la deduzione difensiva affermava ben altro, ossia che le automobili non sarebbero più marcianti al momento dell'istanza e quindi prive di valore nell'attualità, e non certo quando erano state acquistate. Al pari risulta, ad avviso del ricorrente, manifestamente illogica la motivazione afferente al rigetto della richiesta subordinata inerente all'esclusione dell'obbligo di soggiorno, in quanto non terrebbe conto che la misura di prevenzione in atto non dovrebbe avere un carattere sanzionatorio - punitivo, come affermato dalla Corte Cost. con la sentenza n.24 del 2019. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Infatti, con riferimento al ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel procedimento di prevenzione; la Corte intende ribadire il principio espresso dalla sentenza Sez. n.33451 del 29.05.2014, Repaci, Rv. 260246-01, secondo cui: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 34er, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)». Nel caso di specie, si evidenzia che il ricorrente non ha eccepito alcuna specifica violazione di legge del decreto reso dal Tribunale di Catania, limitandosi a dedurre l'eventuale vizio della sua motivazione sotto il duplice profilo dell'insufficiente accertamento della rilevante probabilità di futura commissione di reati e della manifesta illogicità della stessa, senza neppure accennare, quindi, alla presenza di una motivazione apparente o addirittura assente, unica ipotesi che potrebbe configurare una violazione di legge.Si rileva, invece, che il decreto impugnato ha motivato in maniera congrua, seppure sintetica, sia in ordine al profilo dell'attualità della pericolosità sociale del FLORIO, sia in ordine alle censure difensive circa il mancato svolgimento di un'attività lavorativa fino al 2020 e il valore reale delle automobili in suo possesso, censure che sostanzialmente sono riproposte con l'odierno ricorso che, di fatto, non si è confrontato con le argomentazioni svolte dal decreto impugnato. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos