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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 18012/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ttlTe/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 8 aprile 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, in ordine ai delitti, commessi il 7 settembre 2019, di cui agli artt. 110, 582, 583 comma 1, n. 2, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 4, e 416-6/5.1 cod. pen. (capo 4), e 110, 605, comma 1, e 416-6/5.1 cod. pen. (capo 5).

1.1. Secondo, invero, la ricostruzione accusatoria i fatti sarebbero stati compiuti dall'indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di Pagliarelli, [OSCURATO:PERSONA], suo uomo di fiducia e [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, invero, titolare di un punto di vendita di detersivi di Palermo, avendo subito due rapine presso il suo esercizio, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], quale referente mafioso del suddetto mandamento nel cui territorio era ubicate detto punto di vendita, per ottenere la punizione dei responsabili e il recupero della refurtiva. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato [OSCURATO:PERSONA] quale reggente di detto mandamento, con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] identificò i responsabili delle rapine ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che avevano agito senza l'autorizzazione dei referenti di Cosa nostra territorialmente competenti, e organizzò una vera e propria spedizione punitiva, sequestrandoli all'interno di un lavaggio/parcheggio nella disponibilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA], gestito dal fratello del suddetto indagato, e aggredendoli fisicamente al punto di cagionare ad [OSCURATO:PERSONA] un politrauma guaribile in dieci giorni.

1.2. Evidenzia l'ordinanza impugnata come il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei suddetti reati, quantomeno a livello di concorso morale, emerga in primo luogo dalla messa a disposizione per il pestaggio ad opera del suddetto del lavaggio/parcheggio nella disponibilità della sua famiglia.

Nonché da una serie di ulteriori elementi, quali: - la conversazione telefonica captata il 7 settembre 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], detto Silvio, e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo chiedeva a quest'ultimo "come fosse finita" e questi gli comunicava che stava andando a prelevare [OSCURATO:PERSONA], venendo sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] a sbrigarsi; - le risultanze del servizio di osservazione svolto dalla P.g., n"\ t che accertava la presenza, il giorno dei fatti, all'interno del lavaggio del fratello, di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti non meglio identificati; - la conversazione ambientale all'interno dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre, successiva alla vicenda delittuosa, tra il suddetto e la moglie, in cui il primo nel raccontare i fatti alla seconda e nell'ammettere di essersi "scaricato" durante la spedizione punitiva, riferiva che nel corso della stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva redarguito uno dei rapinatori che era particolarmente "lungo e inutile"; - la conversazione ambientale, sempre all'interno del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], dell'8 settembre 2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ripercorrevano le fasi dell'iniziativa del sequestro e pestaggio del giorno precedente, ricordando in particolare dettagli sull'arma da fuoco utilizzata per minacciare le vittime nonché sull'incauto maneggio fattone da uno dei sodali.

1.3. Rileva il Tribunale del riesame in punto di diritto che: - la lesione cagionata ad [OSCURATO:PERSONA] è senza dubbio grave ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen.; - correttamente è stato ravvisato il concorso di reati tra il delitto di lesione personale e quello di sequestro di persona, essendovi stata la privazione della libertà personale delle vittime ben oltre il tempo strettamente necessario per infliggere loro le lesioni; - risulta senz'altro integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in considerazione delle modalità chiaramente mafiose dell'aggressione, poste in essere anche da soggetti esponenti del mandamento competente in relazione al luogo delle rapine, interpellati proprio in tale veste al fine di esercitare il controllo del territorio.

1.4. Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, l'ordinanza di riesame sottolinea come, nel caso di specie, vi sia il pericolo di inquinamento probatorio con riferimento alle fonti di prova dichiarativa, utili a corroborare le emergenze indiziarie, evidente alla luce della pericolosità dell'organizzazione anche in relazione agli ingenti mezzi di cui dispone, pure di coazione.

Pericolo dimostrato anche dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che vittima della violenta aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici, non ha sporto denuncia, riferendo al pronto soccorso di avere subito le lesioni a seguito di un incidente stradale; circostanza indicativa di stato di soggezione e paura di ritorsioni.

La stessa ordinanza ritiene ravvisabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, considerati lo stretto legame con un elemento di vertice del mandamento mafioso di Pagliarelli quale [OSCURATO:PERSONA] e la piena cooperazione 2 r fornita da [OSCURATO:PERSONA] alle azioni violente perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] con la supervisione del reggente [OSCURATO:PERSONA], a riprova della affidabilità del suddetto sul piano criminale, suscettibile di estrinsecarsi in futuro.

Ritiene, infine, fronteggiabili dette esigenze cautelari con la misura degli arresti domiciliari con le modalità sopra indicate.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore.

2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2, nonché 110, 605, comma 1, cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Si duole il difensore che l'ordinanza impugnata non operi un'autonoma valutazione della gravità indiziaria, appiattendosi su quella del primo Giudice e trascurando che l'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] non atteneva all'autolavaggio/parcheggio di cui era titolare il fratello, ma era tutt'altra, e che le tre persone individuate come vittime del pestaggio e del sequestro erano dotate di telefono, libere di potersi avvisare e parlare e si erano recate sul luogo dei fatti senza alcuna coercizione.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

Si duole la difesa che i Giudici del riesame non abbiano valutato, come invero richiesto a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 47 del 2015, l'attualità del pericolo di recidiva trattandosi di soggetto con un solo precedente penale per ricettazione, commesso nel 2013.

Lamenta il difensore che la possibilità di reiterazione sia stata evinta dalla sola gravità del reato per cui si procede in assenza di una concreta verifica delle esigenze cautelari.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Si rileva che da nessun atto processuale si evince che il ricorrente abbia agito per conto di Cosa nostra o con metodo mafioso, potendosi al più ravvisare un aiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore di un singolo soggetto e non di un'associazione mafiosa.

Si osserva, inoltre, che per l'aggravante soggettiva della agevolazione di un'associazione mafiosa necessiterebbe un dolo specifico, nel caso di specie neppure approfondito.

La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206).

Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme, confrontandosi con le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in questa sede ed argomentando, come riportato nel fatto, in modo non manifestamente illogico sia sulla gravità indiziaria dei suddetti reati sia sulle esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie.

A fronte della quale la difesa, sotto il profilo della gravità indiziaria, oppone generiche e aspecifiche doglianze e in particolare a) l'appiattimento dell'ordinanza di riesame su quella genetica, mediante il ricorso ad un copia-incolla neppure documentato, b) lo svolgimento da parte dell'indagato di un'attività diversa dall'autolavaggio senza nuovamente documentarla (sempre in violazione del principio di autosufficienza), c) la libertà di comunicazione con i propri cellulari delle tre persone individuate come vittime del pestaggio e del sequestro e il fatto che si erano recate sul luogo dei fatti senza alcuna coercizione (primo motivo di ricorso), e) l'insussistenza di elementi da cui evincere che il ricorrente abbia agito per conto di Cosa nostra o con metodo mafioso, quanto piuttosto l'individuazione di un inconsapevole contributo al singolo partecipe a consorteria mafiosa (terzo motivo di ricorso).

Senza nulla dire il ricorso sul fatto, valorizzato con l'ordinanza impugnata, che inizialmente veniva condotto all'interno dell'autolavaggio il solo Merino, trattenuto per almeno un'ora e costretto a convocare gli altri due complici, come effettivamente fece, perché anche loro potessero subire la "punizione", o comunque sulla presenza ai fatti di esponenti di vertice del sodalizio nonché della vittima della rapina, con ostentazione «in modo volutamente eclatante» del «potere criminale dell'associazione di punire coloro che avevano commesso un illecito senza chiedere l'autorizzazione ai referenti mafiosi».

Quanto alle esigenze cautelari, altrettanto genericamente e aspecificamente il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva che sarebbe evinto, atteso l'unico precedente penale risalente e non specifico, dalla sola gravità del reato per cui si procede (secondo motivo di ricorso).

Senza, invero, confrontarsi con le argomentazioni riportate in punto di fatto, che valorizzano l'omessa denuncia dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non solo sotto il profilo dell'inquinamento probatorio, ma anche, quale «circostanza indicativa dello stato di soggezione e di paura dello stesso per ulteriori ritorsioni», sotto il profilo di un pericolo di recidiva senza dubbio attuale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ttlTe/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 8 aprile 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, in ordine ai delitti, commessi il 7 settembre 2019, di cui agli artt. 110, 582, 583 comma 1, n. 2, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 4, e 416-6/5.1 cod. pen. (capo 4), e 110, 605, comma 1, e 416-6/5.1 cod. pen. (capo 5). 1.1. Secondo, invero, la ricostruzione accusatoria i fatti sarebbero stati compiuti dall'indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di Pagliarelli, [OSCURATO:PERSONA], suo uomo di fiducia e [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, invero, titolare di un punto di vendita di detersivi di Palermo, avendo subito due rapine presso il suo esercizio, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], quale referente mafioso del suddetto mandamento nel cui territorio era ubicate detto punto di vendita, per ottenere la punizione dei responsabili e il recupero della refurtiva. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato [OSCURATO:PERSONA] quale reggente di detto mandamento, con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] identificò i responsabili delle rapine ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che avevano agito senza l'autorizzazione dei referenti di Cosa nostra territorialmente competenti, e organizzò una vera e propria spedizione punitiva, sequestrandoli all'interno di un lavaggio/parcheggio nella disponibilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA], gestito dal fratello del suddetto indagato, e aggredendoli fisicamente al punto di cagionare ad [OSCURATO:PERSONA] un politrauma guaribile in dieci giorni. 1.2. Evidenzia l'ordinanza impugnata come il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei suddetti reati, quantomeno a livello di concorso morale, emerga in primo luogo dalla messa a disposizione per il pestaggio ad opera del suddetto del lavaggio/parcheggio nella disponibilità della sua famiglia. Nonché da una serie di ulteriori elementi, quali: - la conversazione telefonica captata il 7 settembre 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], detto Silvio, e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo chiedeva a quest'ultimo "come fosse finita" e questi gli comunicava che stava andando a prelevare [OSCURATO:PERSONA], venendo sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] a sbrigarsi; - le risultanze del servizio di osservazione svolto dalla P.g., n"\ t che accertava la presenza, il giorno dei fatti, all'interno del lavaggio del fratello, di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti non meglio identificati; - la conversazione ambientale all'interno dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre, successiva alla vicenda delittuosa, tra il suddetto e la moglie, in cui il primo nel raccontare i fatti alla seconda e nell'ammettere di essersi "scaricato" durante la spedizione punitiva, riferiva che nel corso della stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva redarguito uno dei rapinatori che era particolarmente "lungo e inutile"; - la conversazione ambientale, sempre all'interno del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], dell'8 settembre 2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ripercorrevano le fasi dell'iniziativa del sequestro e pestaggio del giorno precedente, ricordando in particolare dettagli sull'arma da fuoco utilizzata per minacciare le vittime nonché sull'incauto maneggio fattone da uno dei sodali. 1.3. Rileva il Tribunale del riesame in punto di diritto che: - la lesione cagionata ad [OSCURATO:PERSONA] è senza dubbio grave ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen.; - correttamente è stato ravvisato il concorso di reati tra il delitto di lesione personale e quello di sequestro di persona, essendovi stata la privazione della libertà personale delle vittime ben oltre il tempo strettamente necessario per infliggere loro le lesioni; - risulta senz'altro integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in considerazione delle modalità chiaramente mafiose dell'aggressione, poste in essere anche da soggetti esponenti del mandamento competente in relazione al luogo delle rapine, interpellati proprio in tale veste al fine di esercitare il controllo del territorio. 1.4. Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, l'ordinanza di riesame sottolinea come, nel caso di specie, vi sia il pericolo di inquinamento probatorio con riferimento alle fonti di prova dichiarativa, utili a corroborare le emergenze indiziarie, evidente alla luce della pericolosità dell'organizzazione anche in relazione agli ingenti mezzi di cui dispone, pure di coazione. Pericolo dimostrato anche dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che vittima della violenta aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici, non ha sporto denuncia, riferendo al pronto soccorso di avere subito le lesioni a seguito di un incidente stradale; circostanza indicativa di stato di soggezione e paura di ritorsioni. La stessa ordinanza ritiene ravvisabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, considerati lo stretto legame con un elemento di vertice del mandamento mafioso di Pagliarelli quale [OSCURATO:PERSONA] e la piena cooperazione 2 r fornita da [OSCURATO:PERSONA] alle azioni violente perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] con la supervisione del reggente [OSCURATO:PERSONA], a riprova della affidabilità del suddetto sul piano criminale, suscettibile di estrinsecarsi in futuro. Ritiene, infine, fronteggiabili dette esigenze cautelari con la misura degli arresti domiciliari con le modalità sopra indicate. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2, nonché 110, 605, comma 1, cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Si duole il difensore che l'ordinanza impugnata non operi un'autonoma valutazione della gravità indiziaria, appiattendosi su quella del primo Giudice e trascurando che l'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] non atteneva all'autolavaggio/parcheggio di cui era titolare il fratello, ma era tutt'altra, e che le tre persone individuate come vittime del pestaggio e del sequestro erano dotate di telefono, libere di potersi avvisare e parlare e si erano recate sul luogo dei fatti senza alcuna coercizione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Si duole la difesa che i Giudici del riesame non abbiano valutato, come invero richiesto a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 47 del 2015, l'attualità del pericolo di recidiva trattandosi di soggetto con un solo precedente penale per ricettazione, commesso nel 2013. Lamenta il difensore che la possibilità di reiterazione sia stata evinta dalla sola gravità del reato per cui si procede in assenza di una concreta verifica delle esigenze cautelari. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si rileva che da nessun atto processuale si evince che il ricorrente abbia agito per conto di Cosa nostra o con metodo mafioso, potendosi al più ravvisare un aiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore di un singolo soggetto e non di un'associazione mafiosa. Si osserva, inoltre, che per l'aggravante soggettiva della agevolazione di un'associazione mafiosa necessiterebbe un dolo specifico, nel caso di specie neppure approfondito. La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206). Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme, confrontandosi con le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in questa sede ed argomentando, come riportato nel fatto, in modo non manifestamente illogico sia sulla gravità indiziaria dei suddetti reati sia sulle esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. A fronte della quale la difesa, sotto il profilo della gravità indiziaria, oppone generiche e aspecifiche doglianze e in particolare a) l'appiattimento dell'ordinanza di riesame su quella genetica, mediante il ricorso ad un copia-incolla neppure documentato, b) lo svolgimento da parte dell'indagato di un'attività diversa dall'autolavaggio senza nuovamente documentarla (sempre in violazione del principio di autosufficienza), c) la libertà di comunicazione con i propri cellulari delle tre persone individuate come vittime del pestaggio e del sequestro e il fatto che si erano recate sul luogo dei fatti senza alcuna coercizione (primo motivo di ricorso), e) l'insussistenza di elementi da cui evincere che il ricorrente abbia agito per conto di Cosa nostra o con metodo mafioso, quanto piuttosto l'individuazione di un inconsapevole contributo al singolo partecipe a consorteria mafiosa (terzo motivo di ricorso). Senza nulla dire il ricorso sul fatto, valorizzato con l'ordinanza impugnata, che inizialmente veniva condotto all'interno dell'autolavaggio il solo Merino, trattenuto per almeno un'ora e costretto a convocare gli altri due complici, come effettivamente fece, perché anche loro potessero subire la "punizione", o comunque sulla presenza ai fatti di esponenti di vertice del sodalizio nonché della vittima della rapina, con ostentazione «in modo volutamente eclatante» del «potere criminale dell'associazione di punire coloro che avevano commesso un illecito senza chiedere l'autorizzazione ai referenti mafiosi». Quanto alle esigenze cautelari, altrettanto genericamente e aspecificamente il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva che sarebbe evinto, atteso l'unico precedente penale risalente e non specifico, dalla sola gravità del reato per cui si procede (secondo motivo di ricorso). Senza, invero, confrontarsi con le argomentazioni riportate in punto di fatto, che valorizzano l'omessa denuncia dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non solo sotto il profilo dell'inquinamento probatorio, ma anche, quale «circostanza indicativa dello stato di soggezione e di paura dello stesso per ulteriori ritorsioni», sotto il profilo di un pericolo di recidiva senza dubbio attuale. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gl
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