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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 08458/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21776/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1018/2021depositata il 13/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (titolare di un credito non contestato di Euro 1.483.964,23), previo rigetto dell’istanza di rimessione della causa sul ruolo presentata dal debitore e dal creditore istante – essendo in corso « la valutazione ed eventualmente il perfezionamento di un accordo a definizione transattiva» –dopo che la causa era stata trattenuta in decisione;

1.1. – la Corte d’appello di Catan zaro ha r espinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul la scorta della dichiarazione, rilasciata in data 18/06/2021 dalla creditrice istante, [OSCURATO:SOCIETA], dell’intervenuta estinzione della sua esposizione debitoria, osservando: i) che, « i n disparte ogni considerazione sulla validità formale della citata dichiarazione, non disponendo la Corte di elementi per verificare il potere di rappresentanza del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che per conto di [OSCURATO:SOCIETA] e in luogo del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha reso la dichiarazione di desistenza, firmandola digitalmente», la dichiarazione stessa, intervenuta solo nelle more del giudizio di reclamo, non prova con documento di data certa opponibile al fallimento anche l’effettivo pagamento del debito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento; ii) che « al momento della chiusura dell’istruttoria prefallimentare, le trattative di bonario componimento tra il debitore e l’unico creditore istante erano, all’evidenza, in una fase del tutto iniziale e, dunque, non giustificavano una richiesta di rinvio della decisione in spregio all’esigenza di celerità e speditezza tipica delle procedure fallimentari»; iii) che «le contestazioni mosse solo in questa fase avverso i debiti maturati verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (…) non valgono a escludere e neppure a ridurre l’esposizione debitoria della società fallita, traendo essa origine da cartelle esattoriali le quali, allo stato, risultano solo in parte impugnate nelle sedi competenti e non annullate», mentre «l’unico documento contabile prodotto dalla reclamante – situazione patrimoniale in itinere al 31.12.2020 (peraltro scarsamente leggibile) – da solo non vale a dimostrare che la società fallita – pacificamente inattiva dal 2015 – sia tuttora in grado di adempiere e con regolarità alle proprie obbligazioni, ovvero che le poste attive siano superiori alle poste passive», ed anche «il mancato deposito dei bilanci o, in alternativa, della documentazione contabile di supporto induce a ritenere scarsamente attendibili i dati contenuti nel ridetto documento e, in particolare, i crediti a breve scadenza verso clienti (€ 281.062,49), verso l’Erario (€ 101.832,00), verso altri (€ 179.230,49) verso fornitori - “note credito da rice vere” (€ 439.991,00) senza considerare che l’importo complessivo delle attività è, in ogni caso, inferiore all’ammontare del debito complessivo di oltre due milioni di euro di cui ha tenuto conto il Tribunale nella fase prefallimentare (€ 1.483.964,23 verso [OSCURATO:SOCIETA] e € 826.319,42 verso l’Erario)»;iv) che«parte reclamante non è stata in grado neppure in questa fase di dimostrare di avere una liquidità sufficiente e/o di essere titolare di crediti verso terzi esigibili e di facile realizzazione per estinguere la notevole esposizione debitoria accumulata negli anni, tanto più che, come ha correttamente messo in evidenza il Tribunale, la società non opera più sul mercato da anni e che, di conseguenza, non dispone di proventi derivanti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale da destinare, anche in prospettiva futura, all’adempimento delle obbligazioni».

1.2. – [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. – con il primo motivo , rubricato viol a zione dell’art. 6 l.fall. , la ricorrente deduce che il fallimento sarebbe stato dichiarato d’ufficio, poichél’unico credit ore istante aveva chiesto la rimessione del procedimento sul ruolo, e che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’atto di desistenza, in cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato di “non aver più nulla a pretendere” da Carpotre;

2.1. –il motivo è infondato;

2.2. – premesso che il tribunale non aveva alcun obbligo di accogliere la richiesta di rimessione della causa sul ruolo – in quanto fondata sulla pendenza di trattative in vista di una definizione solo eventuale , e quindi non equiparabile a lla rinuncia all’istanza di fallimento (cfr. Cass. 34668/ 2 022) – risulta dirimente il fatto che l ’allegata “desistenza” non poteva determinare l’accoglimento del reclamo, in quanto pacificamente intervenuta dopo il deposito della sentenza dichiarativadi fallimento;

2.3. – invero, l ’ eventuale insussistenza de i presupposti per la dichiarazione di fallimento va provata alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, la quale produce effetti erga omnes, mentre la loro persistenza non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante, la cui necessaria funzione propulsiva si esaurisce con la dichiarazione del fallimento;

2.4. –in particolare, l’istanza di fallimento non è una condizione dell'azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, bensì un presupposto legittimante l'apertura della procedura che deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la c.d. desistenza dell’unico creditore istante, se intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante, poichéal momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione(ex multis, Cass. 20432/2021, 32850/2018, 25688/2017, 16180/2017, 7817/2017, 16278/2016, 8980/2016, 21478/2013);

2.5. – di recente questa Corte ha operato un distinguo tra la desistenza dovuta al pagamento del credito, che comporta il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimentosolo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente – con atto di data certa ex art. 2704 c.c. – e quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, che integra invece unatto di natura meramente processuale , riv olto al giudicee perciò inidoneo a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodott o solo in sede di reclamo (Cass. 16122/2019 , 15267/2018, 5094/2018, 16180/2017, 12549/2017) o comunque dopo la deliberazione della sentenza di fallimento, per quanto non ancora pubblicata(Cass. 13187/2020);

2.6. – i giudici di merito hanno concluso, sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie non sindacabile in questa sede, che non sia stata provata l’anteriorità del pagamento al creditore istante rispetto alla dichiarazione di fallimento, né in tal senso emerge alcunché dalla dichiarazione di intervenuta estinzione del debito del 18/06/2021(scansionata a pag. 14 del ricorso);

2.7. –le esposte considerazioni risultano assorbenti rispetto alla mancanza di deduzioni del ricorrente in ordine ai rilievi della corte territoriale circa la validità formale della desistenza, sotto il profilo della legittimazione del soggetto che lo ha sottoscritto;

3. – il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza, poiché dalla situazione contabile allegata emergerebbe «non uno squilibrio finanziario della società, bensì una situazione di mera illiquidità»;

3.1. –il motivo è inammissibile;

3.2. – si tratta di una censura generica e di natura meritale, alla luce del costante insegnamento di questa Corte per cui «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 23437/2017, Cass.7252/2014), come è nel caso di specie, alla luce delle specifiche argomentazioni dei giudici del reclamo, sopra trascritte;

3.3. – non risultano nemmeno rispetta ti i canoni del novellato art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) circa l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, che onerano il ricorrente di indicare –nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018).

4. –segue il rigetto del ricorso senza necessità di pronuncia sulle spese, in assenza di difese degli intimati;

5. – ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.

U, 23535/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21776/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1018/2021depositata il 13/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (titolare di un credito non contestato di Euro 1.483.964,23), previo rigetto dell’istanza di rimessione della causa sul ruolo presentata dal debitore e dal creditore istante – essendo in corso « la valutazione ed eventualmente il perfezionamento di un accordo a definizione transattiva» –dopo che la causa era stata trattenuta in decisione; 1.1. – la Corte d’appello di Catan zaro ha r espinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul la scorta della dichiarazione, rilasciata in data 18/06/2021 dalla creditrice istante, [OSCURATO:SOCIETA], dell’intervenuta estinzione della sua esposizione debitoria, osservando: i) che, « i n disparte ogni considerazione sulla validità formale della citata dichiarazione, non disponendo la Corte di elementi per verificare il potere di rappresentanza del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che per conto di [OSCURATO:SOCIETA] e in luogo del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha reso la dichiarazione di desistenza, firmandola digitalmente», la dichiarazione stessa, intervenuta solo nelle more del giudizio di reclamo, non prova con documento di data certa opponibile al fallimento anche l’effettivo pagamento del debito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento; ii) che « al momento della chiusura dell’istruttoria prefallimentare, le trattative di bonario componimento tra il debitore e l’unico creditore istante erano, all’evidenza, in una fase del tutto iniziale e, dunque, non giustificavano una richiesta di rinvio della decisione in spregio all’esigenza di celerità e speditezza tipica delle procedure fallimentari»; iii) che «le contestazioni mosse solo in questa fase avverso i debiti maturati verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (…) non valgono a escludere e neppure a ridurre l’esposizione debitoria della società fallita, traendo essa origine da cartelle esattoriali le quali, allo stato, risultano solo in parte impugnate nelle sedi competenti e non annullate», mentre «l’unico documento contabile prodotto dalla reclamante – situazione patrimoniale in itinere al 31.12.2020 (peraltro scarsamente leggibile) – da solo non vale a dimostrare che la società fallita – pacificamente inattiva dal 2015 – sia tuttora in grado di adempiere e con regolarità alle proprie obbligazioni, ovvero che le poste attive siano superiori alle poste passive», ed anche «il mancato deposito dei bilanci o, in alternativa, della documentazione contabile di supporto induce a ritenere scarsamente attendibili i dati contenuti nel ridetto documento e, in particolare, i crediti a breve scadenza verso clienti (€ 281.062,49), verso l’Erario (€ 101.832,00), verso altri (€ 179.230,49) verso fornitori - “note credito da rice vere” (€ 439.991,00) senza considerare che l’importo complessivo delle attività è, in ogni caso, inferiore all’ammontare del debito complessivo di oltre due milioni di euro di cui ha tenuto conto il Tribunale nella fase prefallimentare (€ 1.483.964,23 verso [OSCURATO:SOCIETA] e € 826.319,42 verso l’Erario)»;iv) che«parte reclamante non è stata in grado neppure in questa fase di dimostrare di avere una liquidità sufficiente e/o di essere titolare di crediti verso terzi esigibili e di facile realizzazione per estinguere la notevole esposizione debitoria accumulata negli anni, tanto più che, come ha correttamente messo in evidenza il Tribunale, la società non opera più sul mercato da anni e che, di conseguenza, non dispone di proventi derivanti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale da destinare, anche in prospettiva futura, all’adempimento delle obbligazioni». 1.2. – [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. – con il primo motivo , rubricato viol a zione dell’art. 6 l.fall. , la ricorrente deduce che il fallimento sarebbe stato dichiarato d’ufficio, poichél’unico credit ore istante aveva chiesto la rimessione del procedimento sul ruolo, e che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’atto di desistenza, in cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato di “non aver più nulla a pretendere” da Carpotre; 2.1. –il motivo è infondato; 2.2. – premesso che il tribunale non aveva alcun obbligo di accogliere la richiesta di rimessione della causa sul ruolo – in quanto fondata sulla pendenza di trattative in vista di una definizione solo eventuale , e quindi non equiparabile a lla rinuncia all’istanza di fallimento (cfr. Cass. 34668/ 2 022) – risulta dirimente il fatto che l ’allegata “desistenza” non poteva determinare l’accoglimento del reclamo, in quanto pacificamente intervenuta dopo il deposito della sentenza dichiarativadi fallimento; 2.3. – invero, l ’ eventuale insussistenza de i presupposti per la dichiarazione di fallimento va provata alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, la quale produce effetti erga omnes, mentre la loro persistenza non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante, la cui necessaria funzione propulsiva si esaurisce con la dichiarazione del fallimento; 2.4. –in particolare, l’istanza di fallimento non è una condizione dell'azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, bensì un presupposto legittimante l'apertura della procedura che deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la c.d. desistenza dell’unico creditore istante, se intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante, poichéal momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione(ex multis, Cass. 20432/2021, 32850/2018, 25688/2017, 16180/2017, 7817/2017, 16278/2016, 8980/2016, 21478/2013); 2.5. – di recente questa Corte ha operato un distinguo tra la desistenza dovuta al pagamento del credito, che comporta il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimentosolo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente – con atto di data certa ex art. 2704 c.c. – e quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, che integra invece unatto di natura meramente processuale , riv olto al giudicee perciò inidoneo a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodott o solo in sede di reclamo (Cass. 16122/2019 , 15267/2018, 5094/2018, 16180/2017, 12549/2017) o comunque dopo la deliberazione della sentenza di fallimento, per quanto non ancora pubblicata(Cass. 13187/2020); 2.6. – i giudici di merito hanno concluso, sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie non sindacabile in questa sede, che non sia stata provata l’anteriorità del pagamento al creditore istante rispetto alla dichiarazione di fallimento, né in tal senso emerge alcunché dalla dichiarazione di intervenuta estinzione del debito del 18/06/2021(scansionata a pag. 14 del ricorso); 2.7. –le esposte considerazioni risultano assorbenti rispetto alla mancanza di deduzioni del ricorrente in ordine ai rilievi della corte territoriale circa la validità formale della desistenza, sotto il profilo della legittimazione del soggetto che lo ha sottoscritto; 3. – il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza, poiché dalla situazione contabile allegata emergerebbe «non uno squilibrio finanziario della società, bensì una situazione di mera illiquidità»; 3.1. –il motivo è inammissibile; 3.2. – si tratta di una censura generica e di natura meritale, alla luce del costante insegnamento di questa Corte per cui «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 23437/2017, Cass.7252/2014), come è nel caso di specie, alla luce delle specifiche argomentazioni dei giudici del reclamo, sopra trascritte; 3.3. – non risultano nemmeno rispetta ti i canoni del novellato art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) circa l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, che onerano il ricorrente di indicare –nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018). 4. –segue il rigetto del ricorso senza necessità di pronuncia sulle spese, in assenza di difese degli intimati; 5. – ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 23535/2019). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello