CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 16126/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoper procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 51/29/13, depositata il 26 aprile 2013.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.Risulta dal ricorso, dal controricorso e dalla sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, che l’ adita Commissione tributaria provinciale di Treviso respinse, contro la cartella di pagamento emessa, ai sensi dell’art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all’omesso versamento dell’Irap di cui all’anno d’imposta 2005. Proposto appello dalcontribuente, nel corso del giudizio quest’ultimo ha introdotto domanda di definizione della stessa lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, versando la somma dovuta ai sensidella medesima disposizione. L’Ufficio ha notificato al contribuente il diniego della definizione, in quanto l’atto in questione non era qualificabile come esercizio di potere di accertamento ed impositivo, ma costituiva una cartella di pagamento, ovvero un atto di riscossione, con il quale l’Amministrazione si era limitata a liquidare la dichiarazione Irap del contribuente, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente ha allora impugnato autonomamente tale diniego dinnanzi la stessa Commissione tributaria regionale del Veneto ed il giudizio è stato riunito a quello pendente presso la medesima CTR ed avente ad oggetto la cartella in questione. Quindi la CTR, con la sentenza di cui all’epigrafe, premesso che l’Amministrazione aveva legittimamente negato la definizione della cartella impugnata, ha respinto nel merito l’appello del contribuente. Il quale ha allora proposto ricorso per cassazionedi tale decisione, affidandolo a due motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, e dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, assumendo che anche la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 poteva essere definita ai sensi delle citate norme, per cui era illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione. Il motivo è fondato e va accolto.Invero, come si legge nella motivazione (punto 4) della recente Cass., S.Un., 25/06/2021, n. 18298, a propositodi uno degli orientamenti giurisprundenziali in materia, “Ad esso si contrappone il diverso indirizzo che ritiene che ilgiudizio relativo all'impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 possa formare oggetto di definizioneagevolata se ed in quanto la cartella costituisca il primo atto con il quale il contribuente è messo a conoscenza dell'esistenza di unapretesa fiscale nei suoi confronti, trovando espressione il più dellevolte la massima in cui esso è esposto, con riferimento alle norme dicui all'art. 16 della I. n. 289/2002 o all'art. 39, comma 12, del d.l. n.98/2011 che alla prima, come si è detto, rinvia. Si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale,rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'ar t. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,conv. in I. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartellaesattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., sez. 5, 27 settembre 2018, n.23269; Cass., sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass. sez. 5,ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., sez. 5, ord. 8 febbraio 2019,n. 3759; Cass., sez. 5, ord. Cass., sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n.20058; Cass., sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, inprecedenza, in relazione all'art. 16 della I. n. 289/2002, tra le altre, Cass., sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., sez. 5, 2 luglio 2009,n. 15548; Cass., sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., sez. 5, 7luglio 2010, n. 16075). Da ultimo, con specifico riferimento alla definizione agevolata,ex art. 6, del d.l. n. 119/2018, Cass., sez. 5, ord. 26 gennaio 2021, n. 1590, ha ribadito come l'impugnazione della cartella di pagamento,con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine «ad una controversia definibilein forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendopreceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizipropri della stessa, ma anche per questioni che attengonodirettamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura diatto impositivo». Ed è proprio tale orientamento che le Sezioni Unite di questa Corte hanno condiviso, concludendo che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. “ (Cass. S.Un., 25/06/2021, n. 18298, cit.). Premessa dunque l’ammissibilità della definizione agevolata della cartella in questione, deve darsi atto che l’Amministrazione, edotta necessariamente della relativa domanda del contribuente e del suo contenuto, non ha eccepito motivi diversi ed ulteriori che possano giustificarne nel merito il diniego Va quindi accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego, con conseguente dichiaratoria di estinzione del giudizio. Resta pertanto assorbito il secondo motivo di ricorso, che attinge il merito della pretesa impositiva. Nulla sulle spese, relative al giudizio sul merito della pretesa tributaria, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Le spese relative alla fase processuale, ulteriore, di impugnazione del diniego della definizione, si compensano, in considerazione della sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha risolto il contrasto sul punto. P.Q.M. Accogliendo il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata, dichiara estinto il giudizioe c