CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3882/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente -contro- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.M.A.) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Ancona, n. 887/2022 , depositatain data 5 . 07 . 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.12.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 23.9.2014 [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Ancona la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il risarcimento dei danni per aver la convenuta e, prima, la UMAS- di cui la S.M.A. era cessionaria dell’azienda- indebitamente ripreso integralmente la sua immagine nelle oltre 4500 corse di cavalli al trotto cui l’attore aveva partecipato come driver nell’ippodromo di S. Paolo della S.M.A., e per aver esse dato le riprese televisive a terzi, a fine di lucro, come ammesso dalla convenuta, senza il consenso dell’attore. Il Tribunale di Fermo, a seguito della riassunzione della causa innanzi a sé, quale ufficio competente, rigettava l a domanda, ritenendo chel’evento della corsa in ippodromo costituisse evento d’interesse pubblico. Con sentenza depositata il 5.7.2022, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], la quale agiva quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo acquistato dall’attore il credito litigioso con atto del 21.3.2019. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Non svolge difesa la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, con atto del 20.9.2024, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato di essere figlio ed unico erede della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]- deceduta nel corso del presente giudizio di legittimità, il 16.11.2023- ed agendo in tale qualità come difensore di sé stesso, ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della società convenuta.L’atto è stato notificato personalmente all’intimata.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizioai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata. Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e quindi non si applica tale meccanismo sanzionatorio ai casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Co