CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 35836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 18518 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], 16 pal. 2 p.T ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in virtù di procura speciale unitaal controricorso; - controricorrente- Oggetto: iscrizione ipotecaria – fondo patrimoniale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Lombardia sez. staccata di Brescia n. 1510 / 26 / 2 1 depositata i n data 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - parte ricorrente, unitamente al coniuge Vigani, impugnava innanzialla CTP di Brescia l’avviso di iscrizione ipotecaria relativo a un immobile di proprietà di quest’ultimo e conferito in fondo patrimonialeex art. 167 c.c.; - laCTP dichiarava il ricorso inammissibile per tardività; - la CTR, adita in sede di appello da entr ambi i ridetti soggetti, confermavala pronuncia gravata; - tale pronuncia era gravata di ricorso a questa Corte che con ordinanza n. 3243/2020 confermava l’inammissibilità del ricorso delVigani e accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] rinviando al giudice del merito; - la CTR della Lombardia, S ez ione staccata di Brescia, a seguito della riassunzione del processo, con la pronuncia qui impugnata haaccolto il ricorso per riassunzione; - avverso tale statuizione ricorre per cassazione il con cessionario conatto affidato a tre motivi e illustrato con memoria; resiste con controricorsola contribuente che pure deposita propria memoria; Consideratoche: - con i l primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 17 0 c.c. e dell’art. 2697 c.c., dell’art. 77 del d.P.R.n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto del tutto apoditticamente che il bene non fosse aggredibile dal concessionario della riscossione, inoltre addossato a l medesimo un onere probatorio del quale non può esser gravato, anche erroneamente interpretando il concetto di obbligazionecontratta per i bisogni della famiglia; - il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - va premesso che il principio di inopponibilità del vincolo di destinazione sui beni del fondo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia si estende alle obbligazioni non derivanti da contratto, sempre che attengano ai bisogni della famiglia, posto che quelle aventi titolo non negoziale possono riguardaretali bisogni solo in quanto abbiano funzione restitutoria, compensativa o contributiva in relazione ad un atto o fatto che abbia incrementato le disponibilità economiche familiari o abbia soddisfatto un'esigenza di vita della famiglia, mentre le obbligazionir isarcitorie da illecito civile, così come quelle a titolo disanzione pecuniaria di natura penale o amministrativa, incluso lesanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, devono ritenersi estranee ai bisogni della famiglia, siccome volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione. Infatti, solo nel caso di diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia il fondo potrebbe rispondere neilimiti del vantaggio e si rileva che nella specie tale relazione è inesistente,atteso che a fronte delle sanzioni per le quali agisce il riscossore in danno del Vigani non corrisponde alcun vantaggio per la famiglia e che l’obbligazione sanzionatoria, analogamente sulpunto a quanto accade per quella risarci toria, è sorta per aver egli violato un interesse giuridicamente tutelato, senza alcun collegamento con le esigenze del nucleo familiare (in argomento Cass.N. 11230/2003) ; - alla luce di ciò, da un lato appare inattaccabile in questa sede l’accertamentodi fatto operato dal giudice di appello, secondo il qualesi tratta di “un debito verso lo Stato totalmente estraneo ai bisognidella famiglia e relativo all’attività d’impresa esercitata dal Vigani”;e ancora “le somme richieste dall’agente della riscossione nel caso di specie corrispondono a sanzioni di natura amministrativaquindi relative ad obbligazioni estranee ai bisogni dellafamiglia che rendono impignorabili i beni con feriti nel fondo patrimoniale”;dall’altro è corretta la statuizione in diritto secondo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 la quale le pretese per sanzioni costituiscono debiti estranei ai bisognidella famiglia; - la statuizione della CTR è conforme ai principi dettati da questa Cortee rich iamati in ricorso , secondo i quali , come correttamente gli stessi vanno interpretati e applicati (Cass. Sez.3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018) , « in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R.n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte diun fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima sol o se l'obbligazione tributaria (nella specie, persanzioni amministrative per violazione del codice della strada eper omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famigliao se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a talibisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della provanon solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanzache il debito sia stato contratto per scopi estran ei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazionee a prescindere dalla natura della stessa » ; - in questo caso , la CTR ha correttamente posto a carico del contribuente la prova – non contestata – della regolare costituzione de l fondo patrimoniale e della conseguente opponibilità al creditore procedente, nonché – altrettanto correttamente – gravato il contribuente di dar prova della circostanzadella estraneità del debito alle necessità familiari (nel rispetto dei principi enunc iati da questa Corte ; si veda in argomentoCass. Sez. 3 , Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 ) ; - il secondo motivo si incentra sul vizio motivazionale della sentenza, dal quale deriva la nullità della stessa per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di argomentare in ordine alla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 conoscenza da parte del creditore dell’estrane ità del debito ai bisognidella famiglia; - il motivo è fondato; - invero , quanto a tale profilo, la CTR non ha effettivamente esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la consapevolezzadel creditore circa l’estraneità del debito ai bisogni famigliari; - come questa Corte altrettanto costantemente afferma (Cass. Sez.3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013) l’art. 170 c.c. nel disciplinarele condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile ancheall'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 . Ne consegue che l'esattorepuò iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costorosia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari,ovvero quando - nell'ipotesi c ontraria, che qui rileva - il titolaredel credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, nonconosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; - viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove procedain tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso incui il creditore conoscesse tale estraneità; - nel presente caso, poiché trattasi di debit i contratti per uno scopo estraneoai bisogni familiari, andava indagato se il creditore per il qualeil riscossore agiva conosc e sse o meno tale estraneità; ove tale estraneità fosse stata nota, l’iscrizione andava dichiarata illegittima; - la CTR allora, non poteva limitarsi a motivare in ordine all’esistenzadello scopo estraneo ai bisogni della famiglia in forza della quale il deb ito era stato contratto dal Vigani, ma doveva ancheillustrare le ragioni di fatto in forza delle quali tale estraneità eranota in capo al creditore; il che è non è dato evincere in alcun passodalla motivazione della pronuncia gravata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - sul punto, va ricordato che la circostanza di cui si è detto ( così Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) vale a dir e la mancata conoscenza in capo al titolare del credito dell'estraneitàdel debito ai bisogni della famiglia, non può essere dimostrata,né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'eserciziodell'impresa; - ancora, sempre con riguardo alla conoscenza o m eno dell’estraneità in parola, questa Corte ha pure precisato come (Cass.Sez.1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021) in realtà la rispondenzao meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può conside rarsi desumibile soltantodalla tipologia di atto (in quel diverso caso la fideiussione prestatain favore di una società) in sé e per sé considerata (nella speciela S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenzadi una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in reipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fi deiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerataassolta per definizione); - la CTR invece, come si evince dalla lettura della motivazione, ha qui ritenuto sussistente sia l’estraneità ai bisogn i della famiglia, sia– apoditticamente, oltre che automaticamente – la conoscenza di questa in capo al creditore; in tal modo ha effettivamente mancatodi esplicitare il fondamento logico - giuridico della propria decisionein ordine a questo secondo aspett o ; - con il terzo motivo viene censura ta la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 284 c.p.c.e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 la CTR statuito in ordine alla necessità di notifica dell’atto impugnatoanche nei confron ti della ricorrente ; - il motivo è fondato ; - effettivamente, il profilo relativo alla mancata notifica dell’avviso diiscrizione ipotecaria alla [OSCURATO:PERSONA] risulta definito – con forza di giudicato – da questa Corte con la pronuncia n. 3242/2020; sul punto,pertanto, la CTR non doveva esprimersi, poiché il giudizio che era chiamata a rendere in sede di riassunzione doveva limitarsi alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 170 c.c. consistenti nella estraneità del debito ai bisogni della famiglia e nella c onsapevolezza o meno del creditore in ordine a tale estraneità; - nel rite nere espressamente che l’iscrizione ipotecaria era illegittima relativamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], quindi, la CTR ha pronunciato su materia oggetto di giudicato; di qui l’accoglimentodel motivo; - conclusivamente, accolt i il secondo e il terzo motivo , r igettat o il primo,la sentenza è cassata con riferimento a