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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 04610/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24924/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 7125/2016 depositata il 26/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa La MPS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (breviter MPS) impugn ò dinanzi al Tribunale di Roma quattro avvisi di liquidazione del canone concessorio, Cosap, emessi dal Comune di Roma , e notificati il 26 - 11 - 2008, per impiantipubblicitari abusivamente installati su suolo pubblico.

Il tribunale accolse la domanda e dichiarò la non debenza delle somme recate dagli avvisi, ravvisando un contrasto tra l’art. 27 del regolamento locale e la riserva di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma.

La Corte d’appello ha ritenuto che la previsione regolamentare fosse armonica rispetto all’art. 23 cost.e che dunque la pretesa dovesse essere esaminata nel merito dei suoi presupposti.

Da questo punto di vista, dopo averrichiamato altri precedenti , ha ricostruito le norme di riordino approvate dal comune giusta il regolamento affissioni e pubblicità (hincregolamento AA.PP.) n. 289 del 1994 relativo all’impiantistica pubblicitaria, articolate (per quanto rileva) sull’obbligo di autodenuncia di tu tti gli impianti dotati di autorizzazione ovvero di quelli posti in opera e per i quali fosse stata depositata domanda di conferma di autorizzazione o di trasferimento.

Ha quindi affermato che l a società non aveva dato prova dell’avvenuta presentazione delle domande relative a ciascuno degli impianti interessati dagli avvisi, né di conseguenza della ultimazione della procedura rispetto agli impianti abusivi.

Ne ha tratto l’ulteriore conseguenza che non potesse ricorrere neppure l’invocata ipotesi di riduzione del 30 % per gli impianti accertati, visto che era mancata la produzione dell’istanza di partecipazione ai singoli impianti pubblicitari e la prova della loro assentibilità, né quella di una eventuale rimozione spontanea d egli impianti non autorizzati o non autorizzabili.

La società ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.Il comune non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo la ricorrente deduce il d ifetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello , la violazione della riserva di legge e la ulteriore violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 132 cod. proc. civ.

Censura la sentenza nella parte in cui, decidendo sulla base dell’art. 27 del regolamento AA.PP. del comune di Roma,ha mancato di rilevare la violazione della riserva di legge.

La tesi esposta è che l’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 rappresenta l’unica norma che ha concesso agli enti locali il potere di imporre un’indennità per occupazione abusiva, e non prevede che l’indennità possa chiedersi in misura maggiore rispetto a quella dovuta per il canone, né che l’importo possa essere corrisposto nella misura del 200 %.

Invoca a tal riguardo il giudicato esterno formatosi su molteplici sentenze con le quali il tribunale di Roma av rebbe già accertato la mancanza del potere autoritativo del comune ai fini specifici.

II. -Il motivo è inammissibile.

Si assume solo per implicito che l’importo preteso dal comune fosse pari al 200 % dell’indennità.

Ma questa circostanza non emerge dalla sentenza, né al riguardo il ricorso soddisfa il fine di autosufficienza, dal momento che il contenuto degli avvisi di liquidazione non è riportato neppure per tratto saliente.

III. – Col secondo mezzo la ricorr ente denunzia il d ifetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto la norma primaria si limita a equiparare i mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione agli impianti regolarmenteautorizzati, salva la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie; ma tali sanzioni, non avendo finalità risarcitoria, non possono risultare dovute nella misura del 200 % richiesta dal comune, perché di nuovo in contrasto con la riserva di legge; e in ogni caso l’irrogazione di tali sanzioni presupporrebbe una proceduradi accertamento incompatibile con quella che mira invece al recupero degli importi dovuti a titolo di indennizzo.

IV. -Il motivo è inammissibile per identica ragione.

V. –Col terzo mezzo si deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt.345 e 132 cod. proc. civ.nella parte in cui la sentenza ha affermato che non sarebbe stato documentato in giudizio il pagamento dei canoniper l’anno 2004, né l’esito dei ricorsi amministrativi, quando invece la prova era stata fornitamediante i documenti depositati in primo grado.

VI. - Il motivo è inammissibile perché sostanzia una censura direttamente(e peraltro anche genericamente) calibrata su ll’esito della valutazione probatoria, cosa che concretizza il tentativo di semplice sovvertimento del giudizio di fatto.

VII. –Il quarto motivo denunzia l’o messa pronuncia e un’ ulteriore violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 446 del 1992.

In questo caso si censura la sentenza in quanto era stato eccepito, sia in primo grado che in appello, che la richiesta di pagamento era erronea e illegittimaanche perché calcolata indistintamente per tutti gli impianti in ragione di anno (dal 1 - 1 - 2004 al 31 - 12 - 2004) , in difetto di uno specifico accertamento dell’effettiva durata del periodo di occupazione del suolo, e nonostante il comune avesse in ogni atto indicato un verbale con la data dell’accertamento della presunta violazione.

VIII. - Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza , visto che dalla sentenza non risulta che una corrispondente questione sia stata fatta valerein primo grado, né che la stessa sia stata riproposta in appellonella forma dell’impugnazione incidentale.

La sentenza esplicitamente dice che il tribunale –“disattesa ogni altra istanza” –aveva dichiarato la non debenza delle somme, stante il contrasto tra il regolamento locale e il principio di riserva di legge.L’inciso circa l’essere stata “ogni altra istanza” disattesa implica che il tribunale abbia respinto qualunque ulteriore pretesa rispetto a quella infine accolta.

Era quindi onere della ricorrente esplicitare: (a) quale fosse il tenore dei residui motivi di opposizione formulati dinanzi al tribunale, (b) quando fosse stata prospettata la questione relativa all’illegittimità delcalcolo ( indistinto ) della pretesa per l’intero a nno, (c) se e come la sentenza di primo grado avesse risolto la questione, onde eventualmente potersi dire che il relativo motivo di opposizione non era compreso tra le “istanze” che il tribunale aveva disatteso, (d) in qual modo, e in coerenza con tale ultimo punto, la questione fosse stata veicolata in appello.

Tutto questo per l’evidente ragione che, se – come dice la corte d’appello – il tribunale aveva “disatteso ogni altra istanza” , sarebbe stato onere della ricorrente impugnarne il relativo capo in via incidentale, onde evitare la formazione di un giudicato interno sul punto.

Niente a tal proposito emerge dalla generica illustrazione fatta dalla società nel proprio ricorso, neppure al fine di stabilire cosa fosse sato dedotto e cosa eventualmente fosse stato ritenuto, invece, assorbito.

IX. – Col quinto motivo è dedotta l’o messa pronuncia e la violazione del giudicato esternoformatosi sul punto fra le parti, in base alla sentenza del tribunale di Roma n. 19283 del 2014in merito all’art. 27 del regolamento comunale, quale norma in contrasto col principio di riserva di leggedi cui all’art. 23 cost.

X. - I l motivo è inammissibile perché assorbito dal rilievo d el difetto di autosufficienza dei primi due: cosa che rende insondabile la rilevanza causaledella anzidetta ultima censura.

Non senza dire che quella sottostante, relativa al contrasto della norma del regolamento locale col principio di riserva di legge, è questione giuridica astratta, non anche relativa a un punto fondamentale comune alle cause, riferibile alla premessa del la qualificazione del rapporto dedotto in lite .

Solo in tal caso potrebbe discorrersi di un effetto preclusivo del riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto ( v. tra le varie Cass. Sez. 2 n. 11314 - 18, Cass. Sez. 3 n. 27013-22).

XI. –In conclusione l’intero ricorso va dichiarato inammissibile. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24924/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 7125/2016 depositata il 26/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa La MPS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (breviter MPS) impugn ò dinanzi al Tribunale di Roma quattro avvisi di liquidazione del canone concessorio, Cosap, emessi dal Comune di Roma , e notificati il 26 - 11 - 2008, per impiantipubblicitari abusivamente installati su suolo pubblico. Il tribunale accolse la domanda e dichiarò la non debenza delle somme recate dagli avvisi, ravvisando un contrasto tra l’art. 27 del regolamento locale e la riserva di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali. La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma. La Corte d’appello ha ritenuto che la previsione regolamentare fosse armonica rispetto all’art. 23 cost.e che dunque la pretesa dovesse essere esaminata nel merito dei suoi presupposti. Da questo punto di vista, dopo averrichiamato altri precedenti , ha ricostruito le norme di riordino approvate dal comune giusta il regolamento affissioni e pubblicità (hincregolamento AA.PP.) n. 289 del 1994 relativo all’impiantistica pubblicitaria, articolate (per quanto rileva) sull’obbligo di autodenuncia di tu tti gli impianti dotati di autorizzazione ovvero di quelli posti in opera e per i quali fosse stata depositata domanda di conferma di autorizzazione o di trasferimento. Ha quindi affermato che l a società non aveva dato prova dell’avvenuta presentazione delle domande relative a ciascuno degli impianti interessati dagli avvisi, né di conseguenza della ultimazione della procedura rispetto agli impianti abusivi. Ne ha tratto l’ulteriore conseguenza che non potesse ricorrere neppure l’invocata ipotesi di riduzione del 30 % per gli impianti accertati, visto che era mancata la produzione dell’istanza di partecipazione ai singoli impianti pubblicitari e la prova della loro assentibilità, né quella di una eventuale rimozione spontanea d egli impianti non autorizzati o non autorizzabili. La società ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.Il comune non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo la ricorrente deduce il d ifetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello , la violazione della riserva di legge e la ulteriore violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 132 cod. proc. civ. Censura la sentenza nella parte in cui, decidendo sulla base dell’art. 27 del regolamento AA.PP. del comune di Roma,ha mancato di rilevare la violazione della riserva di legge. La tesi esposta è che l’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 rappresenta l’unica norma che ha concesso agli enti locali il potere di imporre un’indennità per occupazione abusiva, e non prevede che l’indennità possa chiedersi in misura maggiore rispetto a quella dovuta per il canone, né che l’importo possa essere corrisposto nella misura del 200 %. Invoca a tal riguardo il giudicato esterno formatosi su molteplici sentenze con le quali il tribunale di Roma av rebbe già accertato la mancanza del potere autoritativo del comune ai fini specifici. II. -Il motivo è inammissibile. Si assume solo per implicito che l’importo preteso dal comune fosse pari al 200 % dell’indennità. Ma questa circostanza non emerge dalla sentenza, né al riguardo il ricorso soddisfa il fine di autosufficienza, dal momento che il contenuto degli avvisi di liquidazione non è riportato neppure per tratto saliente. III. – Col secondo mezzo la ricorr ente denunzia il d ifetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto la norma primaria si limita a equiparare i mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione agli impianti regolarmenteautorizzati, salva la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie; ma tali sanzioni, non avendo finalità risarcitoria, non possono risultare dovute nella misura del 200 % richiesta dal comune, perché di nuovo in contrasto con la riserva di legge; e in ogni caso l’irrogazione di tali sanzioni presupporrebbe una proceduradi accertamento incompatibile con quella che mira invece al recupero degli importi dovuti a titolo di indennizzo. IV. -Il motivo è inammissibile per identica ragione. V. –Col terzo mezzo si deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt.345 e 132 cod. proc. civ.nella parte in cui la sentenza ha affermato che non sarebbe stato documentato in giudizio il pagamento dei canoniper l’anno 2004, né l’esito dei ricorsi amministrativi, quando invece la prova era stata fornitamediante i documenti depositati in primo grado. VI. - Il motivo è inammissibile perché sostanzia una censura direttamente(e peraltro anche genericamente) calibrata su ll’esito della valutazione probatoria, cosa che concretizza il tentativo di semplice sovvertimento del giudizio di fatto. VII. –Il quarto motivo denunzia l’o messa pronuncia e un’ ulteriore violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 446 del 1992. In questo caso si censura la sentenza in quanto era stato eccepito, sia in primo grado che in appello, che la richiesta di pagamento era erronea e illegittimaanche perché calcolata indistintamente per tutti gli impianti in ragione di anno (dal 1 - 1 - 2004 al 31 - 12 - 2004) , in difetto di uno specifico accertamento dell’effettiva durata del periodo di occupazione del suolo, e nonostante il comune avesse in ogni atto indicato un verbale con la data dell’accertamento della presunta violazione. VIII. - Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza , visto che dalla sentenza non risulta che una corrispondente questione sia stata fatta valerein primo grado, né che la stessa sia stata riproposta in appellonella forma dell’impugnazione incidentale. La sentenza esplicitamente dice che il tribunale –“disattesa ogni altra istanza” –aveva dichiarato la non debenza delle somme, stante il contrasto tra il regolamento locale e il principio di riserva di legge.L’inciso circa l’essere stata “ogni altra istanza” disattesa implica che il tribunale abbia respinto qualunque ulteriore pretesa rispetto a quella infine accolta. Era quindi onere della ricorrente esplicitare: (a) quale fosse il tenore dei residui motivi di opposizione formulati dinanzi al tribunale, (b) quando fosse stata prospettata la questione relativa all’illegittimità delcalcolo ( indistinto ) della pretesa per l’intero a nno, (c) se e come la sentenza di primo grado avesse risolto la questione, onde eventualmente potersi dire che il relativo motivo di opposizione non era compreso tra le “istanze” che il tribunale aveva disatteso, (d) in qual modo, e in coerenza con tale ultimo punto, la questione fosse stata veicolata in appello. Tutto questo per l’evidente ragione che, se – come dice la corte d’appello – il tribunale aveva “disatteso ogni altra istanza” , sarebbe stato onere della ricorrente impugnarne il relativo capo in via incidentale, onde evitare la formazione di un giudicato interno sul punto. Niente a tal proposito emerge dalla generica illustrazione fatta dalla società nel proprio ricorso, neppure al fine di stabilire cosa fosse sato dedotto e cosa eventualmente fosse stato ritenuto, invece, assorbito. IX. – Col quinto motivo è dedotta l’o messa pronuncia e la violazione del giudicato esternoformatosi sul punto fra le parti, in base alla sentenza del tribunale di Roma n. 19283 del 2014in merito all’art. 27 del regolamento comunale, quale norma in contrasto col principio di riserva di leggedi cui all’art. 23 cost. X. - I l motivo è inammissibile perché assorbito dal rilievo d el difetto di autosufficienza dei primi due: cosa che rende insondabile la rilevanza causaledella anzidetta ultima censura. Non senza dire che quella sottostante, relativa al contrasto della norma del regolamento locale col principio di riserva di legge, è questione giuridica astratta, non anche relativa a un punto fondamentale comune alle cause, riferibile alla premessa del la qualificazione del rapporto dedotto in lite . Solo in tal caso potrebbe discorrersi di un effetto preclusivo del riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto ( v. tra le varie Cass. Sez. 2 n. 11314 - 18, Cass. Sez. 3 n. 27013-22). XI. –In conclusione l’intero ricorso va dichiarato inammissibile. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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