CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h/ / , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen. alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e di 25.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena e alla mancata esclusione della recidiva; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata, a fronte di fatti oggettivamente gravi (detenzione di cocaina, hashish, marijuana, di una pistola con cinque colpi inseriti nel tamburo, ed ulteriori proiettili), ha fissato una pena molto contenuta (pena base fissata in sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa, pari al minimo edittale; aumento per la detenzione della droga leggera pari ad un anno di reclusione e 9.000,00 euro di multa; aumento per la detenzione della pistola pari a nove mesi di reclusione e 1.000,00 di multa, aumento per la detenzione delle ulteriori munizioni pari a 500,00 euro di multa; riduzione di un terzo per il rito) e, nel concedere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, non ha motivato in ordine alla sussistenza della recidiva o al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva per l'assenza, in ordine a tali punti, di specifici motivi di gravame o di specifiche richieste in sede di conclusioni nel giudizio di appello (la difesa, nell'atto di appello, ha chiesto solo la «concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva» e, nelle conclusioni, si è riportata ai motivi di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo