CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 493 ter cod. pen. per difetto dell'elemento soggettivo, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori comprovanti gli elementi costituitivi del reato in contestazione); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine agli artt. 99 e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, sorretto, nel caso, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di ragioni apprezzabili in tal senso e sulla corretta applicazione della recidiva, in considerazione della nutritissima biografia penale del prevenuto, sintomatica di una qualificata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]