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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1978

Cassazione n. 27047/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.42243/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per un presunto crollo del soffitto dell'abitazione ove l'imputato era agli arresti domiciliari a giustificazione dell'allontanamento, valorizzando in modo non illogico elementi di fatto che contraddicono tale versione ed escludono la sussistenza dei presupposti della invocata causa di giustificazione sotto il profilo della impossibilità di agire diversamente; ritenuto che la memoria difensiva depositata il 22 maggio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] appare riproduttiva delle medesime censure già vagliate come inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.42243/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per un presunto crollo del soffitto dell'abitazione ove l'imputato era agli arresti domiciliari a giustificazione dell'allontanamento, valorizzando in modo non illogico elementi di fatto che contraddicono tale versione ed escludono la sussistenza dei presupposti della invocata causa di giustificazione sotto il profilo della impossibilità di agire diversamente; ritenuto che la memoria difensiva depositata il 22 maggio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] appare riproduttiva delle medesime censure già vagliate come inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P P.Q.M
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