Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 02339/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto, e lette le conclusioni scritte depositate nell'interesse dei ricorrenti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per l'art. 633 cod. pen., oltre che aspecifico, essendo reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta sul punto dai giudici di appello, conformemente al più recente indirizzo di questa Corte, secondo cui «Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore.» (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto, e lette le conclusioni scritte depositate nell'interesse dei ricorrenti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per l'art. 633 cod. pen., oltre che aspecifico, essendo reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta sul punto dai giudici di appello, conformemente al più recente indirizzo di questa Corte, secondo cui «Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore.» (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02339/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris