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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 23836/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9590/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2291/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio la sorella Giuseppa.

Lamentò l’attrice che la convenuta, violando vedute e distanze tra edifici, il decoro architettonico e la normativa urbanistica e antisismica, aveva messo in opera un pensilina, munita di lampioni, realizzata nel prospetto della veranda collocata su un balcone, nonché affisso quant’altro nei balconi di proprietà dell’attrice, chiedendo che la convenuta fosse condannata alla rimozione e che fosse dichiarata l’assenza di servitù alcuna a vantaggio di costei, la quale, costituitasi eccepì il diritto la mantenimento delle opere acquisto per usucapione. 2.

1. Il Tribunale accolse la domanda e, pertanto, condannò la convenuta a rimuovere le opere murarie costituenti parapetto, la chiusura del bagno, gli infissi realizzati sul balcone e la sostituzione delle opere demolite con pannelli prefabbricati amovibili.

3. La soccombente convenuta propose appello.

La Corte d’appello di Palermo, accogliendo l’impugnazione, dichiarò acquisito per usucapione il diritto della convenuta a mantenere le opere in essere.

Questi, in sintesi, i passaggi con i quali la decisione di secondo grado è andata di diverso avviso rispetto a quella di primo grado: - tut ti i germani [OSCURATO:PERSONA], a seguito del decesso del loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], con scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] procedettero alla divisione dello stabile di cui si discute, divisione ratificata con atto notarile del 23.6.1987. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad operare la trasformazione del piano terra a lei assegnato in esercizio commerciale, realizzando le opere poi contestate; - i lavori in discorso vennero effettuati in epoca immediatamente successiva alla scrittura privata del 1982 e, in ogni caso prima del 1986 (tali circostanze non erano state specificatamente contestate dalla controparte con le memorie ex art. 183, essendosi costei limitata a indicare i quesiti da sottoporre al CTU).

4. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.345 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a giudicare acquisito il diritto d’usucapione anche per le opere in contrasto con il decoro architettonico, stante che una tale domanda non sarebbe stata formulata dalla controparte. 5.

1. Il motivo è privo di fondamento.

È evidente che la domanda riconvenzionale d’usucapione riguardava tutte le opere poste in essere, nessuna esclusa, non essendovi ragione per porre la invocata distinzione.

Sul punto, quindi, l’interpretazione della domanda, di spettanza del giudice del merito, non appare suscettibile di critica in questa sede, che si porrebbe al di là dei limiti fissati dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (da ultimo, si vedano Cass. nn. 13920/2023, 14669/2022).

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dolendosi del vaglio probatorio operato dalla Corte d’appello, in particolare per avere giudicato non contestati i presupposti per l’acquisto per usucapione. 6.

1. La doglianza è destituita di fondamento.

Quanto al punto specifico della non contestazione deve osservarsi che la sentenza ha correttamente rilevato che la odierna ricorrente non procedette a specifica contestazione con la memoria di cui all’art. 183, co. 6, cod. proc. civ.; né risulta censurabile il ragionamento del Giudice, secondo il quale la “preventiva” negazione del diritto di servitù non poteva considerarsi specifico, essendo evidente che la contestazione avrebbe dovuto riguardare la specifica domanda riconvenzionale d’usucapione, proposta con la costituzione della convenuta.

Nel resto non possono che ribadirsi i principi generali in materia.

La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito nonè, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

7. Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che le opere sarebbero state realizzate con il consenso degli altri fratelli. 7.

1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

Non si è in presenza di un fatto decisivo omesso nel senso inteso dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., bensì dell’asserto secondo il quale le opere sarebbero state realizzate con la tolleranza della sorella ricorrente e degli altri germani, siccome eccepito (in senso lato) in appello.

Una tale eccezione risulta essere stata implicitamente, ma inequivocamente, disattesa dalla decisione, la quale ha evidenziando la mancanza di specifica tempestiva e puntuale contestazione da parte dell’odierna ricorrente in primo grado, come sopra si è rilevato (punto 6.

1. ).

8. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt.1141, 1144 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., assumendosi che a sentenza aveva travisato le acquisizioni probatorie, in particolare omettendosi di considerare che le opere erano state compiute con il pieno accordo di tutti i fratelli e da qui la mancanza di un possesso, trattandosi di un facere autorizzato per tolleranza. 8.

1. Il motivo è inammissibile.

Come si è già chiarito, la decisione si fonda sul presupposto della mancata tempestiva contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; contestazione che è giunta tardivamente in appello.

Di conseguenza, a parte ogni altra considerazione, la censura non coglie la “ratio decidendi”.

9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1141, 1144 cod. civ., assumendo vizio nel vaglio probatorio e, di conseguenza, la violazione delle norme sostanziali richiamate, per essere stato ricostruito erroneamente il fatto. 9.

1. Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta, come sopra si è chiarito, la ricorrente invoca un improprio riesame delle emergenze di causa (punto 6.

1. ), proponendo un’alternativa ricostruzione fattuale.

È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita -non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

10. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9590/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2291/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio la sorella Giuseppa. Lamentò l’attrice che la convenuta, violando vedute e distanze tra edifici, il decoro architettonico e la normativa urbanistica e antisismica, aveva messo in opera un pensilina, munita di lampioni, realizzata nel prospetto della veranda collocata su un balcone, nonché affisso quant’altro nei balconi di proprietà dell’attrice, chiedendo che la convenuta fosse condannata alla rimozione e che fosse dichiarata l’assenza di servitù alcuna a vantaggio di costei, la quale, costituitasi eccepì il diritto la mantenimento delle opere acquisto per usucapione. 2. 1. Il Tribunale accolse la domanda e, pertanto, condannò la convenuta a rimuovere le opere murarie costituenti parapetto, la chiusura del bagno, gli infissi realizzati sul balcone e la sostituzione delle opere demolite con pannelli prefabbricati amovibili. 3. La soccombente convenuta propose appello. La Corte d’appello di Palermo, accogliendo l’impugnazione, dichiarò acquisito per usucapione il diritto della convenuta a mantenere le opere in essere. Questi, in sintesi, i passaggi con i quali la decisione di secondo grado è andata di diverso avviso rispetto a quella di primo grado: - tut ti i germani [OSCURATO:PERSONA], a seguito del decesso del loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], con scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] procedettero alla divisione dello stabile di cui si discute, divisione ratificata con atto notarile del 23.6.1987. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad operare la trasformazione del piano terra a lei assegnato in esercizio commerciale, realizzando le opere poi contestate; - i lavori in discorso vennero effettuati in epoca immediatamente successiva alla scrittura privata del 1982 e, in ogni caso prima del 1986 (tali circostanze non erano state specificatamente contestate dalla controparte con le memorie ex art. 183, essendosi costei limitata a indicare i quesiti da sottoporre al CTU). 4. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.345 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a giudicare acquisito il diritto d’usucapione anche per le opere in contrasto con il decoro architettonico, stante che una tale domanda non sarebbe stata formulata dalla controparte. 5. 1. Il motivo è privo di fondamento. È evidente che la domanda riconvenzionale d’usucapione riguardava tutte le opere poste in essere, nessuna esclusa, non essendovi ragione per porre la invocata distinzione. Sul punto, quindi, l’interpretazione della domanda, di spettanza del giudice del merito, non appare suscettibile di critica in questa sede, che si porrebbe al di là dei limiti fissati dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (da ultimo, si vedano Cass. nn. 13920/2023, 14669/2022). 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dolendosi del vaglio probatorio operato dalla Corte d’appello, in particolare per avere giudicato non contestati i presupposti per l’acquisto per usucapione. 6. 1. La doglianza è destituita di fondamento. Quanto al punto specifico della non contestazione deve osservarsi che la sentenza ha correttamente rilevato che la odierna ricorrente non procedette a specifica contestazione con la memoria di cui all’art. 183, co. 6, cod. proc. civ.; né risulta censurabile il ragionamento del Giudice, secondo il quale la “preventiva” negazione del diritto di servitù non poteva considerarsi specifico, essendo evidente che la contestazione avrebbe dovuto riguardare la specifica domanda riconvenzionale d’usucapione, proposta con la costituzione della convenuta. Nel resto non possono che ribadirsi i principi generali in materia. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito nonè, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 7. Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che le opere sarebbero state realizzate con il consenso degli altri fratelli. 7. 1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Non si è in presenza di un fatto decisivo omesso nel senso inteso dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., bensì dell’asserto secondo il quale le opere sarebbero state realizzate con la tolleranza della sorella ricorrente e degli altri germani, siccome eccepito (in senso lato) in appello. Una tale eccezione risulta essere stata implicitamente, ma inequivocamente, disattesa dalla decisione, la quale ha evidenziando la mancanza di specifica tempestiva e puntuale contestazione da parte dell’odierna ricorrente in primo grado, come sopra si è rilevato (punto 6. 1. ). 8. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt.1141, 1144 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., assumendosi che a sentenza aveva travisato le acquisizioni probatorie, in particolare omettendosi di considerare che le opere erano state compiute con il pieno accordo di tutti i fratelli e da qui la mancanza di un possesso, trattandosi di un facere autorizzato per tolleranza. 8. 1. Il motivo è inammissibile. Come si è già chiarito, la decisione si fonda sul presupposto della mancata tempestiva contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; contestazione che è giunta tardivamente in appello. Di conseguenza, a parte ogni altra considerazione, la censura non coglie la “ratio decidendi”. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1141, 1144 cod. civ., assumendo vizio nel vaglio probatorio e, di conseguenza, la violazione delle norme sostanziali richiamate, per essere stato ricostruito erroneamente il fatto. 9. 1. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta, come sopra si è chiarito, la ricorrente invoca un improprio riesame delle emergenze di causa (punto 6. 1. ), proponendo un’alternativa ricostruzione fattuale. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita -non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 10. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa
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