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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08143/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Giudice per l' udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 21/03/2017 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermava affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestata al capo B) della rubrica e riconosciute le attenuanti generiche con regime di prevalenza a [OSCURATO:PERSONA] rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di quest' ultimo in anni due ed euro 1.000,00 di multa (pena sospesa), confermava la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. I predetti imputati ricorrono per cassazione avverso la suindicata sentenza a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto formulando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' omessa valutazione circa la specifica censura formulata quanto alla erronea ritenuta inattendibilità delle prove (investigazioni difensive e prove documentali) dedotte dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge quanto alla ritenuta ipotesi di tentata estorsione, pur in assenza degli elementi costitutivi.

Assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emersa né la prova di una condotta violenta o minacciosa né la sussistenza di una condotta diretta a coartare la vittima al fine di ottenere una somma di denaro e finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.

2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge in relazione alla configurabilità a suo carico di una condotta qualificabile nei termini di tentata estorsione.

Assume che il predetto non era mai stato indicato dalla vittima quale soggetto che lo aveva in qualche modo intimorito e che, in generale, non era emerso un suo ruolo nella vicenda in esame.

2.3. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge nella parte in cui i giudici di appello si erano limitati a concedere la sospensione condizionale della pena ma non anche il beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che la corte di appello, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, in conformità con quanto argomentato dal primo giudice, ha ricostruito la vicenda in esame sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa - il quale ha riferito di minacce e pedinamenti da parte degli Orlando per il pagamento di somme di denaro asseritamente dovute a [OSCURATO:PERSONA] dal di lui padre - ritenendo la p.o. credibile il quanto lo stesso aveva riferito della vicenda estorsiva "in modo spontaneo, logico, preciso, coerente, verosimile, dettagliato e costante" escludendo ogni intento calunniatorio, dichiarazioni che sono state ritenute riscontrate anche attraverso intercettazioni attestanti il controllo costante e continuo delle abitudini di vita del Dainese da parte degli Orlando.

I giudici di merito hanno richiamato il "carattere univoco delle innumerevoli conversazioni intercettate tutte orientate in un'unica indiscutibile direzione" nonché le investigazioni delle P.G. che avevano consentito di accertare che gli imputati controllavano gli spostamenti della vittima, la presenza o meno dei congiunti in luoghi da lui frequentati tenendo d' occhio, in particolare, l' abitazione della compagna del Dainese ove questi trascorreva la notte e la concessionaria del padre della donna oltre che la residenza dello stesso Dainese.

3. Rileva il Collegio che il primo motivo è da ritenere proposto per motivi non consentiti e, comunque, risulta manifestamente infondato.

3.1. Occorre ricordare che secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; da ultimo v.

Sez. 1, n. 10511 del 10/01/2020, Colamonico, non mass.).

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario.

Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argonnentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

Non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".3.2.

I ricorrenti, con il primo motivo, si dolgono della mancata disaminata di taluni documenti (la documentazione fotografica idonea a dimostrare come dalla posizione del negozio "FdA" acconciature e dall' esercizio commerciale fosse possibile vedere la via Fizzonasco ed in particolare la sede della società del Dainese nonché le dichiarazioni ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p. rese dai titolari dei predetti esercizi commerciali i quali confermavano che gli Orlando erano loro clienti abituali) documenti sui quali la corte di merito non aveva in alcun modo argomentato, in tale modo inficiando la correttezza dell' iter motivazionale.

Deve, tuttavia, ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sui ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravaili, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367).

D'altro canto non può dirsi dirimente un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni ("quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio": Cass. Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, rv. 260742; Cass. Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783).

Il motivo risulta, invero, del tutto generico in quanto non chiarisce sotto quale profilo la mancata valutazione di tali elementi sarebbe stata da disarticolare l'intero iter argomentativo da ritenere congruo ed adeguato per le ragioni appresso specificate.4.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della condotta di tentata estorsione contestata essendo emersa la prova di atti intimidatori finalizzati all' ottenimento di un ingiusto profitto.

In primo luogo va osservato che i giudici hanno ricostruito le condotte minacciose ed intimidatorie degli imputati, come già detto, sulla scorta del narrato della persona offesa, del tenore del dialogo fra gli Orlando e il Dainese registrato da quest' ultimo e trascritto dalla P.G. e di un ampio materiale captativo richiamato in entrambe le sentenze di merito.

Per quanto concerne, in particolare, le contestazioni formulate dai ricorrenti circa la valenza delle intercettazioni ambientali e telefoniche - tese ad escluderne ogni valenza intimidatoria - va richiamato l' orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

In particolare i giudici di appello muovendo dalla valutazione del complessivo materiale probatorio richiamano taluni brani di conversazione dal significato inequivoco quanto alla volontà degli imputati di porre in essere una azione violenta in danno della vittima quali: quella in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con il figlio Luca al quale riferisce che aveva ragionato con Claudio «se acchiapparlo ancora una volta e dargli l' ultimo avvertimento oppure fare direttamente, precisando "io farei direttamente"»; quella in cui [OSCURATO:PERSONA] manifesta l' intendo di passare ai fatti " o vogliamm a struppia" ovvero quella in cui dopo avere riferito al figlio le ultime informazioni sui movimenti del [OSCURATO:PERSONA] afferma con decisione « adesso mo' domani Claudio parte, domenica torna lunedì, martedì ci organizziamo "[OSCURATO:PERSONA]" » nonché una ulteriore conversazione in cui si parla del possibile luogo dell' agguato nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] afferma « io ho pensato ad una cosa il più facile possibile ... sotto casa... forse ci avevi pensato tu» e [OSCURATO:PERSONA] risponde « si ci avevo pensato anch' io però il modo....

Claudio... il modo... casco e cosa...

Direttamente quando scendono da sopra .. poi quando scendono ti avvicini un attimo [OSCURATO:PERSONA] e ti allontani direttamente da sotto le cose .. sta il motorino fermo e ce ne andiamo.., addirittura anche con la macchina si può fare... anche a piedi. » La corte ha, poi, chiarito che "le connotazioni delle condotte dettagliatamente esaminate evidenziano una spiccata attitudine alla coartazione fisica per realizzare una elevata utilità illecita.

Sebbene non venga esplicitata nella contestazione in esame la natura del profitto ai fini della corretta valutazione della gravità dei fatti e della natura dei soggetti deve ritenersi che la pretesa costituiva il compenso per l' attività prestata da Orlando in favore del padre [OSCURATO:PERSONA] in qualità di consigliere comunale favorendo l' approvazione del Piano di [OSCURATO:PERSONA] presentato dalla Ducasa dopo avere ottenuto l' esclusione della valutazione Ambientale i terreni di Fizzonasco", risultando, quindi, accertato il fine del profitto della condotta.

Risulta, quindi, di tutta evidenza che la difesa laddove ribadisce la tesi della insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito, non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 5.

Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

La difesa ripropone mere censure di fatto avendo la corte ampiamente motivato sui profili di corresponsabilità dell'imputato emersi sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie ed, in particolare, in forza delle numerose intercettazioni captate (ben quattordici) idonee a dimostrare, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato una piena condivisione dell' intento comune contribuendo a controllare le abitudini di vita del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari ed a riferire al padre.

Rileva, quindi il Collegio che il ricorrente ha sostanzialmente riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

4. L' ultimo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha adottato una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione "in ragione della gravità dei fatti e della connotazione della condotta".

Si è del resto ritenuto che è legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Sez. 2 -, Sentenza n. 11992 del 18/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020 ) Rv. 278572 - 01

5. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equítatívamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Giudice per l' udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 21/03/2017 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermava affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestata al capo B) della rubrica e riconosciute le attenuanti generiche con regime di prevalenza a [OSCURATO:PERSONA] rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di quest' ultimo in anni due ed euro 1.000,00 di multa (pena sospesa), confermava la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. I predetti imputati ricorrono per cassazione avverso la suindicata sentenza a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' omessa valutazione circa la specifica censura formulata quanto alla erronea ritenuta inattendibilità delle prove (investigazioni difensive e prove documentali) dedotte dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge quanto alla ritenuta ipotesi di tentata estorsione, pur in assenza degli elementi costitutivi. Assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emersa né la prova di una condotta violenta o minacciosa né la sussistenza di una condotta diretta a coartare la vittima al fine di ottenere una somma di denaro e finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge in relazione alla configurabilità a suo carico di una condotta qualificabile nei termini di tentata estorsione. Assume che il predetto non era mai stato indicato dalla vittima quale soggetto che lo aveva in qualche modo intimorito e che, in generale, non era emerso un suo ruolo nella vicenda in esame. 2.3. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge nella parte in cui i giudici di appello si erano limitati a concedere la sospensione condizionale della pena ma non anche il beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che la corte di appello, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, in conformità con quanto argomentato dal primo giudice, ha ricostruito la vicenda in esame sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa - il quale ha riferito di minacce e pedinamenti da parte degli Orlando per il pagamento di somme di denaro asseritamente dovute a [OSCURATO:PERSONA] dal di lui padre - ritenendo la p.o. credibile il quanto lo stesso aveva riferito della vicenda estorsiva "in modo spontaneo, logico, preciso, coerente, verosimile, dettagliato e costante" escludendo ogni intento calunniatorio, dichiarazioni che sono state ritenute riscontrate anche attraverso intercettazioni attestanti il controllo costante e continuo delle abitudini di vita del Dainese da parte degli Orlando. I giudici di merito hanno richiamato il "carattere univoco delle innumerevoli conversazioni intercettate tutte orientate in un'unica indiscutibile direzione" nonché le investigazioni delle P.G. che avevano consentito di accertare che gli imputati controllavano gli spostamenti della vittima, la presenza o meno dei congiunti in luoghi da lui frequentati tenendo d' occhio, in particolare, l' abitazione della compagna del Dainese ove questi trascorreva la notte e la concessionaria del padre della donna oltre che la residenza dello stesso Dainese. 3. Rileva il Collegio che il primo motivo è da ritenere proposto per motivi non consentiti e, comunque, risulta manifestamente infondato. 3.1. Occorre ricordare che secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; da ultimo v. Sez. 1, n. 10511 del 10/01/2020, Colamonico, non mass.). Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argonnentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".3.2. I ricorrenti, con il primo motivo, si dolgono della mancata disaminata di taluni documenti (la documentazione fotografica idonea a dimostrare come dalla posizione del negozio "FdA" acconciature e dall' esercizio commerciale fosse possibile vedere la via Fizzonasco ed in particolare la sede della società del Dainese nonché le dichiarazioni ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p. rese dai titolari dei predetti esercizi commerciali i quali confermavano che gli Orlando erano loro clienti abituali) documenti sui quali la corte di merito non aveva in alcun modo argomentato, in tale modo inficiando la correttezza dell' iter motivazionale. Deve, tuttavia, ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sui ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravaili, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367). D'altro canto non può dirsi dirimente un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni ("quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio": Cass. Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, rv. 260742; Cass. Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783). Il motivo risulta, invero, del tutto generico in quanto non chiarisce sotto quale profilo la mancata valutazione di tali elementi sarebbe stata da disarticolare l'intero iter argomentativo da ritenere congruo ed adeguato per le ragioni appresso specificate.4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della condotta di tentata estorsione contestata essendo emersa la prova di atti intimidatori finalizzati all' ottenimento di un ingiusto profitto. In primo luogo va osservato che i giudici hanno ricostruito le condotte minacciose ed intimidatorie degli imputati, come già detto, sulla scorta del narrato della persona offesa, del tenore del dialogo fra gli Orlando e il Dainese registrato da quest' ultimo e trascritto dalla P.G. e di un ampio materiale captativo richiamato in entrambe le sentenze di merito. Per quanto concerne, in particolare, le contestazioni formulate dai ricorrenti circa la valenza delle intercettazioni ambientali e telefoniche - tese ad escluderne ogni valenza intimidatoria - va richiamato l' orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). In particolare i giudici di appello muovendo dalla valutazione del complessivo materiale probatorio richiamano taluni brani di conversazione dal significato inequivoco quanto alla volontà degli imputati di porre in essere una azione violenta in danno della vittima quali: quella in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con il figlio Luca al quale riferisce che aveva ragionato con Claudio «se acchiapparlo ancora una volta e dargli l' ultimo avvertimento oppure fare direttamente, precisando "io farei direttamente"»; quella in cui [OSCURATO:PERSONA] manifesta l' intendo di passare ai fatti " o vogliamm a struppia" ovvero quella in cui dopo avere riferito al figlio le ultime informazioni sui movimenti del [OSCURATO:PERSONA] afferma con decisione « adesso mo' domani Claudio parte, domenica torna lunedì, martedì ci organizziamo "[OSCURATO:PERSONA]" » nonché una ulteriore conversazione in cui si parla del possibile luogo dell' agguato nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] afferma « io ho pensato ad una cosa il più facile possibile ... sotto casa... forse ci avevi pensato tu» e [OSCURATO:PERSONA] risponde « si ci avevo pensato anch' io però il modo.... Claudio... il modo... casco e cosa... Direttamente quando scendono da sopra .. poi quando scendono ti avvicini un attimo [OSCURATO:PERSONA] e ti allontani direttamente da sotto le cose .. sta il motorino fermo e ce ne andiamo.., addirittura anche con la macchina si può fare... anche a piedi. » La corte ha, poi, chiarito che "le connotazioni delle condotte dettagliatamente esaminate evidenziano una spiccata attitudine alla coartazione fisica per realizzare una elevata utilità illecita. Sebbene non venga esplicitata nella contestazione in esame la natura del profitto ai fini della corretta valutazione della gravità dei fatti e della natura dei soggetti deve ritenersi che la pretesa costituiva il compenso per l' attività prestata da Orlando in favore del padre [OSCURATO:PERSONA] in qualità di consigliere comunale favorendo l' approvazione del Piano di [OSCURATO:PERSONA] presentato dalla Ducasa dopo avere ottenuto l' esclusione della valutazione Ambientale i terreni di Fizzonasco", risultando, quindi, accertato il fine del profitto della condotta. Risulta, quindi, di tutta evidenza che la difesa laddove ribadisce la tesi della insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito, non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 5. Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La difesa ripropone mere censure di fatto avendo la corte ampiamente motivato sui profili di corresponsabilità dell'imputato emersi sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie ed, in particolare, in forza delle numerose intercettazioni captate (ben quattordici) idonee a dimostrare, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato una piena condivisione dell' intento comune contribuendo a controllare le abitudini di vita del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari ed a riferire al padre. Rileva, quindi il Collegio che il ricorrente ha sostanzialmente riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 4. L' ultimo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha adottato una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione "in ragione della gravità dei fatti e della connotazione della condotta". Si è del resto ritenuto che è legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Sez. 2 -, Sentenza n. 11992 del 18/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020 ) Rv. 278572 - 01 5. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equítatívamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara