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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02331/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BERCEANU Oprea ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva riconosciuto responsabile del rea- to di furto tentato in concorso di merce all'interno di supermercato e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta, alla ricorrenza di precedenti specifici e all'assenza di profili di meritevolezza.

Va rilevato in pro- posito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equiva- lenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Cor- te, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa- vorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giusti- ficato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comporta- mento processuale). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 de1,13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BERCEANU Oprea ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva riconosciuto responsabile del rea- to di furto tentato in concorso di merce all'interno di supermercato e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta, alla ricorrenza di precedenti specifici e all'assenza di profili di meritevolezza. Va rilevato in pro- posito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equiva- lenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Cor- te, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa- vorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giusti- ficato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comporta- mento processuale). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 de1,13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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