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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02492/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso k sentenza del 08/04/202. delia '.- ORTE APPELLO di PALERY10 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palerm) 1'8 aprile 2022 ha integralmente confermato la ciecisione, apaellata dari'irr outato, con la quale il Tribunale di Palermo il 29 ottobre 2021, aq'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile d1 reato d cui a0 artt. 11C 624 e 625, n. 2, cod. pen., in conseguenza condannandolo rada pena 3timata d giusti:_ia.

Il ricorso, affidato ad un unico motívo con 11 quale si deduce genericamente v!zio di motivazione in ordin alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto assertivo, vago e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente non indica gli elemr:nti di fatto 'e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica araomentata avverso la Sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose, Sez.. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nel1a determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in ,favore della Cassa delle animende.

Così deciso il 2 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso k sentenza del 08/04/202. delia '.- ORTE APPELLO di PALERY10 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palerm) 1'8 aprile 2022 ha integralmente confermato la ciecisione, apaellata dari'irr outato, con la quale il Tribunale di Palermo il 29 ottobre 2021, aq'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile d1 reato d cui a0 artt. 11C 624 e 625, n. 2, cod. pen., in conseguenza condannandolo rada pena 3timata d giusti:_ia. Il ricorso, affidato ad un unico motívo con 11 quale si deduce genericamente v!zio di motivazione in ordin alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto assertivo, vago e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elemr:nti di fatto 'e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica araomentata avverso la Sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose, Sez.. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nel1a determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in ,favore della Cassa delle animende. Così deciso il 2 n