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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 1956

Cassazione n. 29965/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1956 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarando l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nelle conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'il marzo 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 642,comma 2 cod. pen. e 367, 61 comma 2 cod. pen.: secondo il capo di imputazione.

Perrotta, al fine di conseguire l'indennizzo da parte dell'assicurazione, aveva denunciato di aver subito il furto di una Audi A3 da lui acquistata. 1.1 Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo che esiti investigativi non consentivano l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato di cui all'art. 642 comma 2 cod. pen., non essendovi alcun elemento da cui desumere che avesse contraffatto i documenti di vendita, ma anzi emergendo che egli era stata truffato. 1.2 Relativamente al reato di cui all'art. 367 cod. pen., non era emersa alcuna circostanza dalla quale poter desumere che era stato l'imputato ad indurre il figlio Antonio a denunciare il furto dell'autovettura; la circostanza che la denuncia riat stata presentata da un soggetto diverso dall'imputato, il quale tra l'altro non era mai stato chiamato a rispondere del reato, non poteva, come si leggeva a pag.7 della sentenza di primo grado, "non incidere in alcun modo sulla posizione dell'odierno imputato", per cui non si comprendeva come si potesse condannare un soggetto per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. , nonostante lo stesso non avesse sporto alcuna denuncia. 1.3 Il difensore lamenta la nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge o quanto meno per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla omessa applicazione della sospensione condizionale della pena; eccepisce la violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e'-si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.,Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati derivava dai seguenti fatti: Perrotta aveva registrato in data 5.1.2017 al PRA un atto da cui risultava che aveva stipulato stipulava un contratto di compravendita dell'Audi A3 per il prezzo di 13.000,00 euro in data 24.3.2016, quando il veicolo non era marciante in quanto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale era stato ridotto ad un rottame, producendo anche un attestato di revisione e collaudo risultato falso; il veicolo, al momento del contratto di compravendita (la firma sul contratto era stata disconosciuta dal presunto venditore) era sotto sequestro, e ,dopo il dissequestro, era stato acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2016 al prezzo di 3.000,00 euro; era quindi: evidente che il veicolo non era mai stato nella disponibilità dell'imputato, e non lo era né al momento della stipula del contratto di assicurazione (22/06/2017), né al momento della denuncia di furto (22/07/2017). 1.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello, in cui ci si lamentava soltanto del mancato assorbimento del reato di cui all'art. 367 cod. pen. in quello di cui all'art. 642 cod. pen.: si deve ribadire che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632). 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, vi è motivazione della Corte di appello sia sul trattamento sanzionatorio che sul rigetto delle richieste di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (pagg.5 e 6 della sentenza impugnata) con argomentazioni che, essendo esenti da manifesta illogicità, sono insindacabili in cassazione.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione/ -stt,,, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.-oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1956 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarando l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nelle conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'il marzo 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 642,comma 2 cod. pen. e 367, 61 comma 2 cod. pen.: secondo il capo di imputazione. Perrotta, al fine di conseguire l'indennizzo da parte dell'assicurazione, aveva denunciato di aver subito il furto di una Audi A3 da lui acquistata. 1.1 Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo che esiti investigativi non consentivano l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato di cui all'art. 642 comma 2 cod. pen., non essendovi alcun elemento da cui desumere che avesse contraffatto i documenti di vendita, ma anzi emergendo che egli era stata truffato. 1.2 Relativamente al reato di cui all'art. 367 cod. pen., non era emersa alcuna circostanza dalla quale poter desumere che era stato l'imputato ad indurre il figlio Antonio a denunciare il furto dell'autovettura; la circostanza che la denuncia riat stata presentata da un soggetto diverso dall'imputato, il quale tra l'altro non era mai stato chiamato a rispondere del reato, non poteva, come si leggeva a pag.7 della sentenza di primo grado, "non incidere in alcun modo sulla posizione dell'odierno imputato", per cui non si comprendeva come si potesse condannare un soggetto per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. , nonostante lo stesso non avesse sporto alcuna denuncia. 1.3 Il difensore lamenta la nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge o quanto meno per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla omessa applicazione della sospensione condizionale della pena; eccepisce la violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e'-si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.,Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati derivava dai seguenti fatti: Perrotta aveva registrato in data 5.1.2017 al PRA un atto da cui risultava che aveva stipulato stipulava un contratto di compravendita dell'Audi A3 per il prezzo di 13.000,00 euro in data 24.3.2016, quando il veicolo non era marciante in quanto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale era stato ridotto ad un rottame, producendo anche un attestato di revisione e collaudo risultato falso; il veicolo, al momento del contratto di compravendita (la firma sul contratto era stata disconosciuta dal presunto venditore) era sotto sequestro, e ,dopo il dissequestro, era stato acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2016 al prezzo di 3.000,00 euro; era quindi: evidente che il veicolo non era mai stato nella disponibilità dell'imputato, e non lo era né al momento della stipula del contratto di assicurazione (22/06/2017), né al momento della denuncia di furto (22/07/2017). 1.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello, in cui ci si lamentava soltanto del mancato assorbimento del reato di cui all'art. 367 cod. pen. in quello di cui all'art. 642 cod. pen.: si deve ribadire che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632). 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, vi è motivazione della Corte di appello sia sul trattamento sanzionatorio che sul rigetto delle richieste di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (pagg.5 e 6 della sentenza impugnata) con argomentazioni che, essendo esenti da manifesta illogicità, sono insindacabili in cassazione. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione/ -stt,,, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.-oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che liquida i
Sentenza Cassazione n. 29965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris