CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 39627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sep1ile conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il ensore [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale del riesame, su appello del P.M., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto kg. 1,022 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, lamentando, nell'unico motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. La difesa si duole della scelta della misura cautelare applicata e del ragionamento seguito dal Tribunale, che ha provveduto ad annullare l'ordinanza con cui il Rosi era stato originariamente sottoposto al regime degli arresti donniciliari per i fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, evidenzia la difesa, nella ordinanza primigenia aveva correttamente valutato tutti gli aspetti inerenti alle esigenze cautelari, imponendo al Rosi anche il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata è sorretta da adeguato apparato argomentativo ed i rilievi difensivi, versati in fatto, risultano inidonei a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici. Il Tribunale del riesame ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del decisum, valorizzando i plurimi precedenti penali, anche gravi e di natura specifica da cui risulta gravato il Rosi ed il suo atteggiamento processuale, desumendo da ciò la sua proclività a delinquere ed il suo inserimento in contesti criminali riguardanti il mondo del traffico degli stupefacenti, suscettibili di determinare, secondo una prognosi basata su deduzioni logiche del tutto coerenti, una ricaduta nel reato. Ha anche aggiunto che l'indagato, all'atto dell'arresto per il fatto per cui si procede, stava espiando la misura dell'affidamento terapeutico concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Varese e che era stato sorpreso, nel corso dello svolgimento di questa misura alternativa, in compagnia di soggetti pregiudicati.Le significative circostanze da ultimo richiamate, valevoli ai fini del giudizio da compiersi in relazione al pericolo di recidivanza e alla scelta della misura da applicarsi nel caso concreto, siccome previsto agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen., si legge nella ordinanza, erano state del tutto pretermesse nella valutazione operata dal primo giudice. Quanto alla scelta della misura, ha sottolineato come il regime degli arresti domiciliari non garantirebbe la tutela delle esigenze collegate ad un pericolo di reiterazione del reato, attesa l'inaffidabilità dimostrata dal ricorrente con i comportamenti serbati. Giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa deve essere desunto da un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (ex multis, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01). Ebbene, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, esprimendo una motivazione del tutto congrua e priva di vizi logici manifesti. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 15 luglio 2022