CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22561/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al Oggetto: tributi– IVA – rimborso – beni ammortizzabili su beni di terzi N.22561/22 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2602/04/22, depositata in data 7 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un diniego di rimborso di credito IVA relativo al periodo di imposta 2011, motivato dall’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 30, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (acquisto di beni ammortizzabili), costituito dal costo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, in quanto non contabilizzati, né realizzati, nonché per inoperatività della società contribuente, nonché –ancora – in quanto i terreni su cui insistevano gli impianti non erano di proprietà della società contribuente; che la CTP di Roma ha accolto il ricorso; che la CTR del Lazio , con sentenza in data 7 giugno 2022 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo che il diritto al rimborso relativo alla costruzione di un parco fotovoltaico possa riguardare anche terreni in relazione ai quali il contribuente ha costituito un diritto reale di godimento o anche un rapporto di locazione, purché strumentali e destinati ad essere utilizzati nel circuito dell’impresa e che il rimborso possa riguardare anche i costi di “cantierabilità” dell’impianto, ossia i costi prodromici relativiall’acquisto dei progetti e alla fattibilità dell’opera; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un solo motivo,cui ha resistito con controricorso la società contribuente. N.22561/22 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, terzo comma, lett. c) d.P.R. n. 633/1972; che deduce parte ricorrente che tale norma attiene al rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto di beni ammortizzabili, che sono beni utilizzati dall’imprenditore nel ciclo produttivo e posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale; che censura, pertanto, il ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto spettante il diritto al rimborso ancorché i beni non fossero in proprietà del contribuente ma di terzi, osservando, in particolare, come la società contribuente avesse acquistato in locazione e in diritto di superficie i terreni ove insistono gli impianti, sottoposti a condizioni sospensive di cui non è stato provato l’avveramentoentro il termine essenziale del 31 dicembre 2011, con conseguente inefficacia del contrattocostituente il diritto di superficie; che va rilevato che questa Corte ha recentemente rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla spettanza del rimborso per spese realizzatesu beni di proprietà di terzi, ancorché riguardanti beni strumentali rispetto all’attività di impresa (Cass., Sez. V, 29 maggio 2023, n. 14975); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. P. Q. M. LaCorte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisio