CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 16240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lJ7sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto; si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 12752 della Prima Sezione Penale di questa Corte, deliberata in data 24 novembre 2020, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, è stato disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in data 1 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Napoli aveva - in accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente alle quote sociali e ai beni loro intestati - annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 2 marzo 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo che i beni nella disponibilità, diretta o indiretta, di Maisto fossero il frutto della sua attività delinquenziale, svolta da appartenente al clan Mallardo sin dagli anni '90 con il ruolo riciclatore di grosse somme illecite per conto dell'organizzazione camorristica. Nell'occasione, rilevato l'error iuris nel quale era caduto il Tribunale - che non aveva adempiuto alla sua funzione di riesame del merito cautelare, avendo solo valutato la congruità dell'apparato giustificativo del decreto di sequestro -, gli si è imposto, in sede di giudizio di rinvio, di vagliare: <<il profilo indiziario, seppur non necessariamente in termini di gravità, in relazione alla fattispecie contestata, la presenza del titolo di reato nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., la sussistenza di un rapporto non proporzionato tra i redditi ovvero i proventi dell'attività economica e il patrimonio nella disponibilità dell'indagato e, infine, una ragionevole relazione cronologica tra il tempus commissi delicti e l'acquisizione patrimoniale non giustificata, sulla base del compendio probatorio e delle deduzioni svolte dalle parti> >. 2. Con ordinanza deliberata in data 16 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, all'esito del nuovo giudizio di riesame del merito della cautela reale, richiamati i contenuti della propria ordinanza, in pari data adottata, con la quale, decidendo sempre quale giudice del rinvio da questa Corte - che, con sentenza Sez. 1, n. 17549 deliberata il 12 gennaio 2021, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 5 giugno 2020, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 2 marzo 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento di MPM Immobiliare s.r.I., di fittizia intestazione a terzi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di Maica gruppo Immobiliare s.r.I., la misura della custodia cautelare in carcere -, aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero, effettuata un'approfondita disamina degli elementi di prova disponibili, in special modo dei contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia e da altre fonti dichiarative, ha concluso nel senso che, mancando gravi indizi di colpevolezza circa l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan Mallardo e, di conseguenza, in ordine alla spiegata sua attività di reinvestimento dei relativi capitali illeciti, risultasse, parimenti, insussistente il fumus commissi delicti che legittimava il sequestro preventivo.Il Tribunale del Riesame ha, in particolare, sottolineato che, poiché, rispetto agli elementi di prova esaminati in sede giudizio cautelare personale, nel nuovo giudizio sul merito della cautela reale «non erano emersi significativi elementi ulteriori e diversi>>, gli stessi «non potendo certamente desumersi dalle operazioni imprenditoriali poste in essere dal Maisto», in assenza di dati concreti atti a riferirle ad investimenti di denaro frutto dell'attività del clan Mallardo, non era consentito ritenere sussistente il fumus neppure degli ulteriori reati (di cui agli artt. 216 L.F. e 512-bis cod. pen.) ascritti agli indagati (pag. 11, primo e secondo capoverso dell'ordinanza). 3. Avverso il provvedimento fin qui illustrato ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando inosservanza della legge penale, sub specie di motivazione apparente, mancando, l'impianto argomentativo della decisione, di «un reale esame critico degli elementi di fatto e di diritto» su cui la stessa si fonda e rivelando «l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali» poggiava il provvedimento di sequestro preventivo. In particolare: - risultava omesso l'esame di «elementi indiziari dirimenti ai fini della provenienza dal clan Mallardo dei beni di cui i Maisto dispongono», posto che, con riferimento all'operazione '[OSCURATO:PERSONA]', il Tribunale ne aveva ammesso la realizzazione ali yoAre-c. neds),1 1;41-k-, prestanome, ma aveva escluso che vi fosse prova della provenienza illecita di quei fondi, svalutando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo "equivoco" l'acclarato coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in essa, senza prendere in considerazione gli atti del procedimento n. 51403/2005 (depositati dal P.M. all'udienza del 16 giugno 2021), che, invece, confermavano la riferibilità della '[OSCURATO:PERSONA]' al clan Mallardo, riscontrano ulteriormente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 22 settembre 2021; - era erronea l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo la quale il P.M. non si Z-Ya confrontato con la consulenza tecnica della difesa, posto che la ricostruzione in essa operata risultava «smentita da numerose fonti di prova - annotazioni di polizia giudiziaria, accertamenti contabili e intercettazioni telefoniche -», che stavano a dimostrare come il nuovo intestatario della società 'Orizzonte', [OSCURATO:PERSONA], non disponesse delle risorse patrimoniali necessarie per adempiere al contratto di fitto di azienda stipulato con Maisto; - l'esegesi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia era stata svolta in violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., avendone il Tribunale offerto una lettura atomistica, omettendo di valutarne i riscontri estrinseci acquisiti e di effettuarne l'apprezzamento di attendibilità alla stregua delle indicazioni direttive formulate dal diritto vivente; segnatamente, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori Vassallo, Bidognetti, Izzo e Amatrudi l'ordinanza impugnata si era limitata a richiamare le ordinanze del 2010 e del 2013, circa la scarsissima valenza indiziaria delle propalazioni, senza procedere alla necessaria valutazione unitaria delle fonti di prova. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 8 febbraio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. Tramite PEC in data 3 e 7 febbraio 2022, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata loro accordata. 6. In data 25 febbraio 2022 è stata depositata in Cancelleria, tramite PEC, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, rilevato che il sequestro preventivo dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], o dei quali questi aveva la disponibilità per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], era stato disposto ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., per essere il destinatario della misura cautelare reale persona indagata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che non era stata in grado di giustificare la provenienza di quei beni di valore sproporzionato al proprio reddito, ha ritenuto indispensabile il vaglio preliminare circa la sussistenza degli elementi fondanti il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Al riguardo, ha ritenuto di non potere prescindere dalla decisione, in data 16 luglio 2021, con la quale il Tribunale della Libertà, in sede di giudizio rescissorio, aveva rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli, che aveva disatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta associativa contestata al cautelato. Donde, riportati i passaggi più significativi del richiamato provvedimento e condivisane la valutazione circa l'insufficienza dei contributi conoscitivi, offerti dai vari collaboratori di giustizia e da altre fonti dichiarative, a sostenere l'addebito di intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan Mallardo, ha concluso nel senso che, mancando gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza di questi all'associazione camorristica menzionata e, di conseguenza, in ordine alla sua attività di reinvestimento dei relativi capitali illeciti, risultasse, parimenti, insussistente il fumus commissi delicti legittima.---fflte il sequestro preventivo. Non ha, peraltro, mancato, il Tribunale, di osservare che, non essendo «emersi significativi elementi ulteriori e diversi>> rispetto a quelli esaminati dal giudice della cautela personale, quelli «non potendo certamente desumersi dalle operazioni imprenditoriali poste in essere dal Maisto», non era consentito ritenere sussistente neppure il fumus degli ulteriori reati (di cui agli artt. 216 L.F. e 512-bis cod. pen.) ascritti agli indagati (pag. 11, primo e secondo capoverso, dell'ordinanza impugnata).2. Tanto premesso, avuto riguardo alla nozione unanimemente accolta di motivazione apparente - eccepito dalla parte ricorrente per denunciare il vizio di violazione di legge che affliggerebbe l'ordinanza impugnata -, secondo cui:«La motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682; conf. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100) - devesi riconoscere che l'impugnante Pubblico Ministero, lungi dallo spiegare, in maniera specifica e critica, le ragioni per le quali «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato sarebbe o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), attraverso la doglianza di «omessa valutazione di una serie di elementi di fatto indicati come decisivi» ai fini del giudizio da compiersi (circa: l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan Mallardo; la riconducibilità di alcune operazioni immobiliari, apparentemente a lui riferibili, al clan medesimo e l'insufficienza della provvista, derivante dalle operazioni di fitto di azienda della società 'Orizzonte' e di vendita di immobili ad essa intestati, per giustificare l'ingente disponibilità patrimoniale in capo al cautelato) , si è lamentato, invero, del vizio di motivazione, sub specie del travisamento di prova per omissione: ciò, già di per sé, vale a rendere inammissibile il proposto motivo, atteso il perimetro dei vizi eccepibili avverso i provvedimenti cautelari reali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) 3. Vale, comunque, soggiungere che le deduzioni sottese al motivo risultano generiche, in punto di illustrazione della decisività degli elementi allegati, e, comunque, radicalmente non consentite in questa sede, posto che finiscono per risolversi in una petizione di rivalutazione del complesso probatorio, che sconfina in una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a compiere non consentiti apprezzamenti di merito. In particolare, le doglianze relative all'operazione '[OSCURATO:PERSONA]' si caratterizzano per l'assenza di correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, atteso che, nel provvedimento al vaglio, si è evidenziato come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero de relato e, comunque, rese da un soggetto estraneo al clan Mallardo; le censure relative alla consulenza tecnica della difesa sono del tutto aspecifiche e, comunque, non consentite, perché si fa rinvio a plurime fonti probatorie, delle quali manca ogni documentazione (come imposto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e di cui si pretende un apprezzamento di merito; i rilievi riferiti alla valutazione dei contributi conoscitivi offerti dai collaboratori di giustizia sono ictu ()cui/ debordanti dal perimetro dello scrutinio consentito a questa Corte ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.. 4. Pertanto, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]